Accertamento tecnico preventivo, come funziona questa procedura che è fondamentale per presentare ricorso contro la revoca dell’invalidità o il giudizio della commissione. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
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Chi è stato costretto a scontrarsi davanti al giudice con l’Inps per questioni che riguardano l’invalidità civile, la cecità civile, l’handicap, la disabilità, la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità, conosce bene l’accertamento tecnico preventivo, meglio noto come Atp.
Per capirci, due cose sull’Atp:
- senza Atp non c’è ricorso (il giudice blocca l’iter);
- l’Atp è decisivo per la decisione del giudice (che è inappellabile).
Facile quindi comprendere quanto sia rilevante ed è per questo che è importante capire bene come funziona. Potrebbe essere determinante per l’esito del procedimento giudiziale.
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Accertamento tecnico preventivo: la domanda
E dunque, chi intende arrivare in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti, presenta un ricorso al giudice competente (ai sensi dell’articolo 442 del codice di procedura civile). Il tribunale è quello competente del territorio (dove risiede il cittadino che ha presentato il ricorso).
Invalidità civile, ora il ricorso è più facile
Il ricorso deve comprendere anche una domanda di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie del ricorrente, così da verificare subito se esistono i presupposti per valutare la sua richiesta.
La dicitura precisa è questa: il ricorso deve contenere una «istanza di accertamento tecnico della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere».
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Accertamento tecnico preventivo: non procedibile
Senza l’atp la richiesta del cittadino viene dichiarata «non procedibile». E infatti, se il giudice rileva che l’accertamento tecnico preventivo non sia stato fatto o non si è ancora concluso, assegna alle parti (in questo caso il cittadino e l’Inps), un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di accertamento tecnico o per il suo completamento.
Accertamento tecnico preventivo: tempi
Quando viene consegnata la consulenza e se non ci sono contestazioni (entro 30 giorni), il giudice omologa il requisito sanitario in base alla relazione del suo consulente. Ed emette un decreto che non è impugnabile o modificabile.
Invalidità civile respinta, come e quando fare ricorso
Se le conclusioni sono a favore del cittadino che ha presentato il ricorso, e se vengono rispettati anche i requisiti amministrativi (come gli eventuali limiti di reddito), l’Inps è obbligato al pagamento delle prestazioni entro e non oltre 120 giorni.
Accertamento tecnico preventivo: decadenza
Bisogna comunque ricordare che le prestazioni di invalidità civile e quelle di invalidità pensionabile sono a rischio decadenza.
Vediamo:
per i procedimenti che riguardano l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, la domanda deve essere presentata all’autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato della decisione dell’Inps o della commissione medico legale.
Accertamento tecnico preventivo: procedura
La domanda di accertamento tecnico preventivo interrompe la prescrizione. Ma deve essere presentata al tribunale competente e contenere dei precisi riferimenti sulla questione che si vuole proporre in giudizio.
Invalidità civile, quando fare ricorso e i tempi di attesa
L’accertamento tecnico preventivo viene dichiarato ammissibile dal giudice se si intravede una effettiva possibilità che al cittadino siano stati negati dei diritti. Questa prima valutazione è necessaria per impedire che i tribunali si ingolfino per la presenza di contenziosi giudiziari del tutto inconsistenti.
Solo dopo queste valutazioni il giudice dispone l’accertamento tecnico preventivo. In caso contrario il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Accertamento tecnico preventivo: decreto di omologa
E dunque, se non ci sono contestazioni, il giudice emette il decreto di omologa. Che come abbiamo detto non è appellabile, né impugnabile.
Se invece ci sono delle contestazioni (che possono andare anche oltre le sole conclusioni del consulente), si apre il procedimento ordinario. Ma la parte deve presentare le motivazioni specifiche della contestazione. In caso contrario (come ha disposto la Cassazione nella ordinanza numero 8932 del 2015), scatta l’inammissibilità.
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