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Accompagnamento: compatibilità e incompatibilità

Accompagnamento: compatibilità e incompatibilità dell'indennità concessa agli invalidi totali che non sono autosufficienti. Vediamo con quali misure è cumulabile, se è possibile lavorare e avere una patente speciale. E quali sono le condizioni che possono comportare la sospensione dell'erogazione dell'assegno mensile.

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4' di lettura

Accompagnamento: compatibilità e incompatibilità, vediamo con cosa l’indennità può coesistere e quando invece è impossibile. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

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È noto, a esempio, che chi riceve l’accompagnamento può lavorare. E questa compatibilità non era così scontata, soprattutto se si pensa che l’indennità è riconosciuta a persone che devono risultare non autosufficienti. Ma è anche vero che determinati lavori si possono comunque svolgere.

Andiamo oltre, torneremo a breve su questo punto.

L’indennità di accompagnamento (su invaliditaediritti.it leggi la guida completa) è una misura che ha più di 40 anni, è stata infatti istituita con la Legge 18 del 1980. Viene concessa senza limiti di età, quindi ai minori di 18 anni e a chi ha più di 67.

Scopri la pagina dedicata all’accompagnamento per conoscere altri diritti e agevolazioni.

Accompagnamento: condizioni

L’indennità di accompagnamento viene corrisposta solo quando la commissione ha accertato che l‘invalido al 100% rientri in almeno una di queste condizioni:

  • non deve essere in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • non è capace di compiere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua.

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Accompagnamento: lavoro

Ok, fin qui ci siamo: in questo articolo però vogliamo parlare nel dettaglio delle compatibilità e delle incompatibilità connesse all’indennità di accompagnamento.

Iniziamo dalle compatibilità.

Dunque lo abbiamo già accennato, l’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma (lo stabilisce l’articolo 1, comma 3 della legge 508 del 1988).

Cumulabile

Vediamo con quali trattamenti è cumulabile l’accompagnamento:

  • la pensione per gli invalidi civili;
  • le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’Inps, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti;
  • le pensioni dirette per invalidità contratta a causa di guerra, di lavoro (Inail) o di servizio.

Per l’ultimo punto c’è però una condizione da rispettare: il cumulo dei benefici economici è possibile solo se la patologia che ha portato al riconoscimento dell’invalidità civile è differente rispetto a quella che ha invece consentito l’accertamento Inail o per causa di servizio.

Detenuti

Ma andiamo oltre.

L’indennità di accompagnamento viene erogata anche durante il periodo di detenzione, perché durante la detenzione non viene meno l’esigenza di assistenza che è la finalità dell’indennità.

Ricevi subito la guida illustrata con tutte le agevolazioni per l’invalidità civile

Su questo punto c’è da considerare un altro aspetto: un invalido totale e non autosufficiente (i requisiti per l’accompagnamento) ha condizioni di salute che non sono compatibili con il regime carcerario e quindi – se si escludono i detenuti per reati estremamente gravi – spesso la pena si sconta ai domiciliari.

L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

Accompagnamento: incompatibile

Vediamo invece con cosa è incompatibile l’indennità di accompagnamento:

  • con analoghe indennità concesse per causa di lavoro (Inail) o servizio;
  • con analoghe indennità concesse per cause di guerra;
  • con l’indennità di frequenza;
  • in caso di ricovero gratuito dell’assistito in istituti o in case di riposo pubbliche o in regime convenzionato. Meglio precisare il “ricovero gratuito”: si intende il ricovero con retta o mantenimento completamente a carico di un ente pubblico. Non c’è invece nessuna incompatibilità quando il ricovero è in day hospital;
  • con l’assegno mensile per assistenza personale e continua. In questo caso l’assistito può scegliere il trattamento economico che ritiene più favorevole;
  • con l’indennità di frequenza concessa agli invalidi civili che hanno meno di 18 anni (anche nei casi di purimenomazioni).

A proposito di plurimenomazioni, l’indennità è cumulabile solo in questi casi:

  • con la pensione e indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti;
  • con la pensione e l’indennità speciale per i ciechi parziali:
  • con la pensione e l’indennità di comunicazione per i sordi civili.

Accompagnamento: importo e requisiti

Ricordiamo che l’indennità di accompagnamento è di circa 530 euro al mese per 12 mensilità e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La misura viene concessa a chi rientra in questi requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

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