Accompagnamento, cosa succede in caso di ricovero del paziente con disabilità in una struttura ospedaliera. Ovvero: viene sospesa o continua a essere erogata? Vediamo quali sono le regole, i limiti e la procedura ad adottare in queste situazioni. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
- Accompagnamento: erogazione sospesa
- Accompagnamento: non si perde il diritto all’indennità
- Accompagnamento: sostegno psicologico
- Accompagnamento: nelle Rsa
- Accompagnamento: Hospice
- Accompagnamento: moduli
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Sulla questione, che evidentemente ha suscitato qualche dubbio nei cittadini, è intervenuta anche l’Inps con il messaggio numero 1891 del 26 settembre 2011. L’istituto ha provato a fare chiarezza. Molti casi sono stati segnalati all’istituto di previdenza dagli stessi assistititi.
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Accompagnamento: erogazione sospesa
Beh, diciamo subito: l’indennità di accompagnamento non viene erogata agli assistiti che sono ricoverati a tempo pieno in una struttura sanitaria a carico dello Stato per più di 30 giorni.
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Il ricovero viene considerato a carico dello Stato, e quindi gratuito, anche quando il cittadino contribuisce in parte alla retta ma sono per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base (come, ad esempio avere la stanza singola).
In particolare per i ricoveri di lungodegenza, quelli che superano i trenta giorni o che sono stati disposti per fini riabilitativi.
Per riuscire a conservare l’indennità di accompagnamento anche in caso di ricovero, il cittadino dovrà presentare una documentazione, rilasciata dall’istituto o dalla comunità dove è ricoverato, nella quale si attesti la spesa che è a carico dei enti pubblici e quella che invece viene sostenuta dall’interessato.
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Accompagnamento: non si perde il diritto all’indennità
Sul punto è più volte intervenuta la Cassazione. Il ricovero ospedaliero non fa perdere il diritto all’indennità di accompagnamento, ma ne impone la sospensione dell’erogazione. Sospensione che dura tutto il tempo in cui la persona con disabilità è ricoverata a carico dello Stato e non ha quindi bisogno di un accompagnatore.
Per cui, sintetizzando: in caso di ricovero gratuito di una persona che beneficia dell’indennità di accompagnamento, la prestazione assistenziale viene comunque concessa anche se ne viene sospesa l’erogazione per l’intera durata del periodo del ricovero.
Accompagnamento: sostegno psicologico
È anche vero che se il personale sanitario ritiene che la presenza di un caregiver familiare sia indispensabile per l’assistenza del paziente anche all’interno di una struttura sanitaria, l’indennità di accompagnamento può continuare a essere erogata.
C’è anche la possibilità di inviare una lettera raccomandata all’Inps che contenga queste informazioni, il beneficiario deve dichiarare:
- di essere stato ricoverato dal… al… e spiegare relativi motivi;
- che durante il ricovero aveva delle esigenze di cura che la struttura ospedaliera presso cui era ricoverato non riusciva a soddisfare e alle quali pertanto sopperivano i familiari o terzi;
- quali erano nel dettaglio le esigenze fisiche e psicologiche alle quali sopperivano i familiari;
- il tutto ai sensi della sentenza della Cassazione Civile n. 2270/2007, ripresa anche dal Tribunale di Verona – sez. lavoro nella sentenza n. 310 del 2016.
Secondo questa sentenza è stato infatti sancito che i familiari possono apportare un sostegno di carattere psicologico al paziente e quindi, continuando a esserci bisogno di un accompagnatore, l’indennità non dovrebbe essere sospesa. Chiaro che in questi casi ogni storia viene valutata singolarmente. Non si tratta quindi di una disposizione che può essere applicata sempre e per ogni situazione.
Accompagnamento: nelle Rsa
Nel caso di ricovero presso strutture pubbliche e riabilitative di lungodegenza è sempre opportuno valutare le singole situazioni. In via generale, comunque, i ricoveri in quegli istituti autorizzati dalla Regione (come nel caso delle Residenze sanitarie assistenziali) e che hanno delle funzioni soprattutto socio sanitarie di assistenza alle persone anziane, non possono essere equiparati ai ricoveri in strutture sanitarie dove sono previste lungodegenze e/o riabilitazione, e dove viene esclusa l’erogazione della prestazione.
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Infatti, il ricovero in strutture socio assistenziali (come appunto la Rsa), che sono quindi impegnate soprattutto nelle cure post ospedaliere per il mantenimento o il recupero delle persone con disabilità, e in particolare quando le spese sono suddivise tra il Servizio Sanitario Nazionale e le stesse persone interessate (con una percentuale che viene definita dalle Regioni), il ricovero non viene ritenuto gratuito. E proprio per questo, quando cioè la persona con disabilità o i suoi familiari compartecipano alle spese e al pagamento della retta, l’erogazione dell’indennità di accompagnamento non viene sospesa.
Accompagnamento: Hospice
Come funziona quando invece il titolare di una prestazione di accompagnamento è ricoverato in un Hospice? Per capirci l’Hospice è una struttura sanitaria che ospita quei pazienti che per motivi diversi non possono continuare a vivere nelle loro abitazioni gli ultimi periodi di una malattia o che hanno bisogno di un periodo di ricovero per l’adeguamento della terapia o ancora devono essere seguiti fino al decesso.
La degenza negli Hopsice è gratuita, quindi le spese sono tutte a carico del Servizio Sanitario dello Stato. E quindi, come nel caso delle strutture sanitarie di lungodegenza, l’indennità di accompagnamento viene sospesa per tutta la durata del ricovero.
Non viene invece considerato un ricovero quello in forma di day hospital, e quindi in questo caso l’erogazione dell’indennità di malattia non viene sospesa.

Moduli
La persona interessata, quella che riceve l’indennità di accompagnamento, ha l’obbligo di comunicare i periodi di ricovero gratuito in un istituto e indicarne, nel caso, anche la durata.
Si tratta di una dichiarazione di responsabilità (articolo 1, comma 248 della legge numero 662 del 23 dicembre 1996).
I periodi di ricovero devono essere comunicati all’Inps annualmente, rilasciando la dichiarazione Icric ai Caf o ai Patronati o utilizzando la procedura telematica a disposizione sul portale dell’Inps.
Ovviamente di tutti i periodi di ricovero segnalati dall’assistito si terrà conto ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento solo di quelli che sono pari o superiori ai 30 giorni.
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