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Accredito indennità per minori: le regole per i genitori

Accredito indennità per minori: le regole per i genitori, vediamo quali sono le norme sui conti intestati ai figli minorenni. Le somme sono a disposizione dei genitori per l'interesse del figlio o serve l'autorizzazione del giudice tutelare? Vediamo cosa dice l'Inps e cosa hanno sentenziato Tribunali e Cassazione.

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Accredito indennità per minori, le regole per i genitori: sulla gestione dei conti correnti intestati ai minori c’è un po’ di confusione, vediamo come funziona. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

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Come sapete l’indennità di frequenza è un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono coprire le spese che legate alla frequenza di una scuola (sia pubblica, sia privata) o di un centro specializzato per le terapie o la riabilitazione.

Accredito indennità per minori: la procedura

La procedura è questa: dopo che il verbale dell’Inps ha riconosciuto al minore l’indennità di frequenza, i genitori (o solo uno, nel caso sia in possesso della delega dell’altro) deve recarsi in un ufficio postale o in banca per aprire un conto corrente o un libretto postale intestato al minore.

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Il numero di conto corrente o del libretto postale deve essere comunicato all’Inps (via telematica o tramite patronato). L’ente previdenziale accrediterà poi lì tutte le somme, comprese le eventuali mensilità arretrate).

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Accredito indennità per minori: la “libertà” dei genitori

I genitori, lo anticipiamo, possono effettuare liberamente versamenti o prelievi nell’interesse del figlio.

Ebbene, come accennato, l’accreditamento dell’indennità di frequenza o di accompagnamento (leggi qui la guida completa su invaliditàediritti.it) o di comunicazione è stata per molti anno oggetto di contenziosi, dubbi, interpretazioni varie e come conseguenza anche di difformità nell’applicazione.

A fare chiarezza c’è un Messaggio Inps piuttosto datato, è il numero 3606 del 26 marzo 2014. L’argomento riguarda appunto «l’apertura e la gestione dei conti correnti bancari intestati a minori o libretti nominativi di risparmio intestati a minori per l’accredito delle indennità di accompagnamento e di frequenza».

Accredito indennità per minori: senza autorizzazione

Molti genitori non sanno cosa fare con quelle somme, se possono utilizzarle anche per altri scopi, se invece devono essere destinate solo per le esigenze del figlio con disabilità, o se ancora devono restare ferme sul conto corrente fino a quando il minore non ha raggiunto i 18 anni.

O anche se tutte le operazioni che sono relative all’accredito dell’indennità di frequenza o di accompagnamento devono prima essere autorizzate da un giudice.

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L’Inps ha dichiarato che tutte le operazioni effettuate su quei conti (bancari o postali) rientrano negli atti dell’ordinaria amministrazione (articolo 320 del primo comma del codice civile). Il che significa che non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Sul punto, nel corso degli anni, si sono accavallate numerose sentenze, come quella emessa dal tribunale di Civitavecchia (la numero 2269 del 26 novembre 2013).

Accredito indennità per minori: piena disponibilità

Per essere ancora più chiari: le indennità di frequenza o di accompagnamento che sono accreditate sui conti possono essere gestite direttamente da chi esercita la patria potestà per l’assistenza e la cura del minore.

Queste somme di denaro sono a scadenza periodica. L’Inps precisa che non costituiscono dei proventi da lavoro del minore e quindi non rientrano nel concetto di capitale (articolo 320 del codice civile). In quel caso, nel concetto di capitale, «i genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo».

Le indennità di frequenza e accompagnamento sono invece nella piena disponibilità dei genitori (nell’ambito delle finalità che sono stabilite dalla legge) E non è necessaria nessuna autorizzazione da parte del giudice tutelare.

È proprio per questo motivo che il rappresentante legale del minore (in genere uno o entrambi i genitori) possono compiere, senza la necessità di essere autorizzati, tutti gli atti necessari per percepire gli importi. Ma non solo possono anche aprire e gestire un conto corrente intestato al minore che è il beneficiario della prestazione. Come ha ribadito anche la sentenza della Cassazione numero 10654 del 13 maggio 2011.

Queste argomentazioni sono valide anche nel caso di riscossione di eventuali indennità arretrate.

Accredito indennità per minori: banche e Poste uniformate

Queste valutazioni si uniformano alle condizioni dei contratti imposti da molti istituti bancari e delle Poste italiane, dove infatti si precisa:

«L’apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo disponibile)».

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