Alcuni beneficiaridell’Assegno di inclusione si chiedono: posso comprare l’auto dopo aver ricevuto il sussidio? La risposta è in realtà nei requisiti dell’Assegno di inclusione, che prevedono un particolare aspetto riguardante l’acquisto di auto oltre una certa cilindrata. Ecco come comportarsi - Scopri le ultime notizie su bonus e agevolazioni Inps. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
Assegno di inclusione e acquisto dell’auto: come funziona?
I requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione rispondono in realtà a questa domanda senza bisogno di altre grandi analisi, ma capiamo meglio cosa significa. Per accedere al sussidio, è necessario rispettare dei requisiti (che vediamo nel paragrafo successivo) che vanno poi mantenuti per non vedersi il sussidio sospeso o revocato.
In particolare, per l’automobile è previsto il seguente criterio:
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
Inoltre, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. Se quest’ultima casistica è piuttosto rara, per l’automobile si tratta di un criterio più stringente a cui prestare molta attenzione.
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La normativa non lo dice espressamente, ma possiamo ritenere che questo criterio debba essere mantenuto anche nei mesi in cui si riceve il sussidio (dunque, quando è già stato approvato). Questo significa che, in sostanza, l’obbligo di non acquistare un auto oltre tale cilindrata rimane e, se viene infranto, il rischio è quello di perdere il sussidio.
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Assegno di inclusione e acquisto dell’auto: tutti i requisiti
Vediamo ora tutti i requisiti da rispettare per ottenere l’Assegno di inclusione, escluso solo quello relativo a auto e imbarcazioni, già ampiamente visto in precedenza. Innanzitutto, il richiedente deve essere:
- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
Il nucleo familiare deve avere:
- ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
E il patrimonio non deve avere:
- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

Domanda Assegno di inclusione: come si presenta?
Dato che abbiamo parlato di requisiti, è il caso di capire al meglio come si presenta domanda. L’iter prevede tre step:
- Invio della domanda: attraverso il sito INPS (con Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica), a partire dal 18 dicembre 2023. L’erogazione è comunque prevista a partire da gennaio 2024;
- Iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
- Sottoscrizione del PAD, il Patto di Attivazione Digitale, che “sblocca” il resto della procedura. In seguito vedremo un esempio, perché sostanzialmente senza questo step l’Assegno di inclusione non può essere erogato.
In genere, la prima mensilità viene erogata a fine mese successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la domanda. Dunque, se si presenta domanda ora nel mese di marzo, la prima erogazione (se la domanda viene accolta, naturalmente) sarà a fine aprile.
FAQ: domande frequenti sull’Assegno di inclusione
L’Adi si può accumulare?
Ad ora, quindi, l’Assegno di inclusione si può accumulare. Infatti, non sono presenti obblighi di spesa dal punto di vista delle tempistiche, come invece accadeva per il Reddito di cittadinanza.
Come si calcola l’Adi?
Per ottenere l’importo mensile, si svolge il seguente calcolo:
[(6.000 euro x parametro della scala di equivalenza) – reddito familiare] / 12
O, in caso di nuclei con persone oltre i 67 anni o affette da gravi disabilità o non autosufficienza:
[(7.560 euro x parametro della scala di equivalenza) – reddito familiare] / 12
Come funziona la scala di equivalenza?
Per effettuare il calcolo secondo la scala di equivalenza, si parte dal valore “1” che corrisponde alla persona richiedente il sussidio, e si somma secondo questo criterio:
- + 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- + 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- + 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
- + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla PA;
- + 0,15 per ciascun minore di età, fino al secondo;
- + 0,10 per ogni ulteriore minore di età.
Quanto dura l’Adi?
Il beneficio ha una durata pari a 18 mesi, dopo i quali si può richiedere solo dopo un mese di stop per altri 12 mesi. Un funzionamento che ricorda un po’ quello del Reddito di Cittadinanza.
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