Amministratore di sostegno: per chi e quali compiti

Amministratore di sostegno: è una figura che si affianca al disabile che non è in grado di curare i propri interessi di salute e patrimoniali. Viene scelto dal Giudice Tutelare. Vediamo qual è la procedura, quali sono i compiti e quale l'eventuale indennità a favore dell'amministratore.

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5' di lettura

L’amministratore di sostegno viene nominato per tutelare le persone, affette da una infermità o da una menomazione (fisica o psichica), che non sono in grado, anche solo per un determinato periodo, di curare i propri interessi. (Scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

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Si tratta di un ruolo fondamentale quando una persona con disabilità grave non è più capace di gestire in alcun modo il suo patrimonio e le relazioni sociali. Questa figura è stata introdotta con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 ed è più flessibile degli istituti tradizionali, interdizione e inabilitazione.

L’amministratore di sostegno deve essere in grado di sostenere, appunto, le residue capacità della persona con disabilità.

Amministratore di sostegno: requisiti preliminari

Per avere diritto a questa tutela sono necessari due requisiti.

  • Il primo è soggettivo: la menomazione fisica o psichica;
  • il secondo è oggettivo: l’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Questi due requisiti devono coesistere e il primo deve essere causa del secondo.

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Amministratore di sostegno: chi ne ha diritto

Questa misura è stata disposta:

per persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche:

  • patologie psichiatriche;
  • ritardo mentale;
  • sindrome di down;
  • autismo;
  • malattia di Alzheimer;
  • demenze;
  • abuso di sostanze stupefacenti;
  • alcolismo.
  • Ma anche quando si manifestano queste condizioni:
  • prodigalità (regala soldi senza un motivo);
  • shopping compulsivo;
  • ludopatia.

Per persone affette da infermità fisiche:

  • ictus;
  • malattie degenerative;
  • malattie in fase terminale;
  • handicap fisici e motori;
  • condizioni di coma e stato vegetativo;
  • patologie tumorali.

Amministratore di sostegno: avvio procedura

Vediamo ora chi può avviare la procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno:

  • pubblico ministero;
  • beneficiario della misura;
  • coniuge;
  • persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • tutore dell’interdetto;
  • curatore dell’inabilitato:
  • unito civilmente in favore del proprio compagno.

Amministratore di sostegno: come avviene la nomina

Ma come si viene nominati? Ossia, qual è la procedura che porta alla scelta di questa figura?

È necessario proporre un ricorso che va depositato in tribunale (ufficio del Giudice Tutelare). Naturalmente il tribunale deve essere quello di residenza o domicilio della persona che è destinataria della misura.

Questi gli elementi da inserire nel ricorso:

  • indicazione del Giudice Tutelare competente sul territorio;
  • le generalità di chi presenta ricorso e del beneficiario;
  • l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
  • il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi;
  • le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno (serve anche definire gli atti, personali e/o patrimoniali da effettuare con urgenza).

Amministratore di sostegno: idoneità

Il Giudice Tutelare sceglie l’amministratore di sostegno solo nell’esclusivo interesse della persona beneficiaria.

Se l’amministratore di sostegno designato non dovesse essere ritenuto idoneo all’incarico il Giudice Tutelare dovrà preferire uno dei seguenti soggetti:

  • il coniuge che non sia separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
  • il parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di opportunità il Giudice Tutelare potrà anche scegliere una persona terza attingendo dagli elenchi che sono istituiti negli Uffici giudiziari (con professionisti in materie giuridiche o economiche).

Amministratore di sostegno: compiti e poteri

Vediamo quali sono i compiti e i poteri dell’amministratore di sostegno? La nomina del Giudice Tutelare deve contenere:

  • le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
  • della durata dell’incarico (può anche essere a tempo indeterminato);
  • l’oggetto dell’incarico e tutti gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’amministratore di sostegno;
  • i limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può effettuare a nome del beneficiario;
  • la periodicità con la quale il beneficiario deve comunicare l’attività svolta.

Amministratore di sostegno: persona e patrimonio

Come è evidente i compiti precisi dell’amministratore di sostegno saranno di fatto stabiliti dal Giudice.

Possono riguardare la persona o il patrimonio (o entrambi):

  • la cura della persona: sia la salute (scelte sanitarie, rapporti con i medici, eventuale consenso informato e così via), sia la gestione degli aspetti che riguardano le relazioni e la socialità:
  • la cura del patrimonio: la gestione dei redditi e dei patrimoni del beneficiario (amministrazione di beni immobili, degli stipendi, delle pensioni, delle azioni e così via). Il compito è quello di preservare le risorse finanziarie e gestire le spese ordinarie e straordinarie del beneficiario.

Amministratore di sostegno: indennità

L’amministratore di sostegno ha diritto a un compenso? Il ruolo non prevede in genere un compenso, dovrebbe essere svolto in modo gratuito. Il Giudice Tutelare però potrebbe decidere di liquidare una indennità, ma dipende dall’entità del patrimonio e dalle difficoltà di gestione.

L’importo è a discrezione del giudice.

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