Anziani non autosufficienti: chi paga la casa di riposo?

Anziani non autosufficienti: chi paga la casa di riposo? Tocca al paziente e ai familiari o interviene lo Stato. La quota per le spese mediche spetta al Servizio Sanitario, l'altra può essere suddivisa tra Comune e familiari. Ma non sempre: i casi in cui gli anziani e i loro parenti non devono contribuire alle spese. La differenza tra casa di riposo e Rsa.

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8' di lettura

Anziani non autosufficienti: chi paga la casa di riposo? Vediamo a chi spetta sostenere il costo della retta quando la persona da assistere è in disagio economico. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

Indice

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Come molti sanno c’è una legge che impone al Servizio Sanitario Nazionale di fornire le necessarie prestazioni socio assistenziali agli anziani che non sono più in grado di badare a se stessi. Questa norma viene poi applicata da Regioni, Comuni e Asl.

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E dunque, la quota socio assistenziale è coperta, per quanto riguarda la retta di una Residenza assistita (o per una casa di riposo), ma bisogna comunque pagare quella che riguarda, diciamo, l’ospitalità (semplificando, vitto, alloggio e pulizia). Ecco, queste spese, se l’anziano non è in condizione di far fronte alle spese, chi deve coprirle?

Ovvero: i figli, altri familiari, amici o un ente pubblico?

Potresti essere interessato a conoscere le misure di sostegno per anziani e invalidi, o quando spetta dopo una certa età l’indennità di accompagnamento. C’è anche un articolo riferito alla legge 104 quando si assistono i due genitori anziani.

Quindi, escludiamo le spese socio assistenziali. Come abbiamo visto quelle possono essere a carico dello Stato (tramite il Servizio Sanitario). Restano le altre.

Anziani non autosufficienti: ricovero

Vediamo come funziona la fase del ricovero (eventuale) e qual è la procedura che bisogna seguire.

È necessario contattare i servizi sociali del Comune di residenza. Può farlo lo stesso anziano o i suoi familiari. In qualche caso anche il personale di un ospedale, in particolare se dopo un ricovero l’anziano deve essere dimesso ma ha bisogno comunque di assistenza.

I servizi sociali non possono scrollare le spalle: hanno l’obbligo di ricevere la comunicazione e avviare la procedura. È anche importante allegare alla domanda la dichiarazione Isee, serve per accertare la situazione economica dell’anziano.

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Ci sarà poi la valutazione di una commissione. I tempi cambiano da Comune a Comune. Queste commissioni hanno il compito di stabilireil grado di non autosufficienza dell’anziano. Il che significa in pratica valutare:

  • le necessità terapeutiche della persona;
  • il piano assistenziale di cui ha bisogno.

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Anziani non autosufficienti: tre possibilità

Proprio il secondo aspetto potrebbe essere determinante per verificare la necessità dell’eventuale ricovero in una Residenza Sanitaria Assistita (o in una case di riposo). In particolare se i familiari dell’anziano non hanno la possibilità di occuparsi del paziente (o sono mancanti).

Se i familiari sono disponibili, la commissione che opera per i servizi sociali del Comune ha due strade percorribili:

  • l’assistenza a domicilio;
  • la possibilità di frequentare un centro diurno.

Ovviamente queste due ipotesi sono percorribili solo se c’è almeno una persona che può prendersi cura dell’anziano non autosufficiente la sera e la notte.

La terza possibilità è invece il ricovero in una casa di risposo o in una Rsa.

In questo caso il Comune, sulla base della retta mensile richiesta dalla struttura, calcola la quota che spetta all’ente pubblico e quella che invece compete all’anziano o ai suoi familiari.

Anziani non autosufficienti: suddivisione spesa

Vediamo ora come si suddivide la spesa per il ricovero di un anziano in una Rsa o in una casa di risposo:

  • le spese mediche, come abbiamo visto, sono a carico del Servizio Sanitario e rappresentano in genere il 50% del costo complessivo (ma dipende dalla patologia, ad esempio, nel caso di un paziente affetto da Alzheimer la percentuale della quota sanitaria è più alta del 50%);
  • il vitto e l’alloggio (e la pulizia della stanza) sono invece a carico del Comune e del paziente (la percentuale cambia: dipende dalla condizione economica, e quindi dall’Isee, dell’anziano non autosufficiente).

Anziani non autosufficienti: se l’anziano non paga la quota?

Ora, se l’anziano non è in grado di pagare la sua quota (la parte di quella residenziale, parzialmente coperta dai servizi sociali), come si procede?

In genere ci si rivolge ai familiari del paziente, saranno loro a versare la quota che resta per garantire la permanenza dell’anziano nella casa di riposo.

Anziani non autosufficienti: familiari e l’obbligo alimentare

Accade spesso che il giorno del ricovero i familiari dell’anziano siano chiamati in causa per garantire il pagamento della retta, in particolare quando il reddito del paziente (magari la pensione di invalidità) non è sufficiente a coprire i costi.

Ricordiamo che bisogna sempre tutelare il diritto agli alimenti del genitore in stato di bisogno.

Questo obbligo alimentare va comunque suddiviso in base alla capacità economica e di reddito di ogni persona obbligata (in genere i figli) e quindi non necessariamente in parti uguali.

Anziani non autosufficienti: detrazioni e deduzioni

È giusto ricordare un aspetto: i familiari che pagato una parte della retta dell’anziano hanno diritto alla detrazione Irpef del 19%, anche nel caso di familiari non a carico. Detrazione che in automatico diventa deduzione nel caso di pazienti con disabilità. E comunque ribadiamo, la parte è sempre quella alberghiera, perché le spese mediche sono tutte a carico del Servizio Sanitario.

Anziani non autosufficienti: casa di riposo o Rsa?

Prima di andare avanti e per evitare confusioni, vediamo quali sono le differenze tra Rsa, Casa di Riposo e Casa di Cura:

  • la Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) è una struttura sanitaria non ospedaliera che garantisce le cure, l’assistenza medica, infermieristica e riabilitativa ai pazienti. È adatta a ospitare pazienti non autosufficienti che necessitano assistenza sanitaria avanzata e cure mediche specialistiche. In queste strutture è presente 24 ore su 24 il personale medico-sanitario, un infermiere ogni 5 assistiti e un terapista ogni 40 assistiti;
  • la Casa di Cura è una struttura sanitaria residenziale, rivolta a persone anziane che siano almeno parzialmente autosufficienti. Permette a persone affette da patologie acute o gravi di essere assistite da personale specializzato. In questo caso però la copertura medica non è presente per tutto l’arco delle 24 ore;
  • la Casa di Riposo invece è una struttura residenziale adatta ad anziani autosufficienti. Si differenzia dalle altre strutture in quanto è si tratta di un luogo per chi vuole stare in compagnia e svolgere attività sociali e ricreative. L’assistenza sanitaria di base è garantita, come anche i pasti e tutte le necessità di base.

Anziani non autosufficienti: quando non si paga la retta

Ma non sempre tocca ai familiari pagare quella quota. Il riferimento da prendere in esame è l’Isee del paziente. Se ha più di 65 anni, non è autosufficiente e ha una grave disabilità, i suoi familiari possono anche inviare una disdetta e non far fronte al versamento della quota.

In casi gravi, quando c’è anche una certificata invalidità al 100%, i giudici hanno stabilito che non spetta ai familiari versare una parte della retta. Infatti in alcune sentenze è stata disposta la restituzione delle somme già pagate.

I magistrati hanno applicato una principio della Costituzione e sancito che la spese debbano essere sostenute dal Servizio Sanitario e dal Comune, perché rientrano «nell’ambito della normativa di interesse pubblico che assicura ai cittadini le prestazioni socio-sanitarie necessarie, da garantirsi su tutto il territorio nazionale».

E quindi un anziano invalido al 100% e con insufficienti mezzi economici ha diritto a una assistenza sanitaria completa a carico dello Stato e di un ente pubblico.

Anziani non autosufficienti: conclusione

Quindi, sintetizzando, i familiari possono non partecipare alle spese della retta quando:

  • la persona ricoverata ha più di 65 anni, non è autosufficiente ed ha una grave disabilità: in questo caso si farà riferimento soltanto all’ISEE dell’assistito e, quindi, figli o nipoti sono esclusi dal pagamento. Dovrà essere l’ente pubblico a farsene carico. Così come stabilito dalla Legge n. 380/2000;
  • la persona ricoverata non solo non è autosufficiente, ma è anche invalida al 100%: in questo caso non può essere richiesto niente, né a lui, né ai suoi parenti e nel caso in cui sia stata pagata qualche somma, è possibile richiederne la restituzione al Comune. Così come stabilito in una sentenza del Tribunale di Verona (numero 2384/2013).

Ovviamente queste norme sono valide solo per le strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario nazionale.

Se infatti il ricovero è in una casa di riposo privata la retta sarà tutta a carico dell’anziano o dei suoi familiari.

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