Nell’articolo di oggi vedremo come funziona l’Assegno di inclusione con minori in famiglia - Scopri le ultime notizie su bonus e agevolazioni Inps. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
Quando spetta l’Assegno di inclusione con minori in famiglia?
L’Assegno di inclusione (Adi) è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza.
Questa misura si indirizza specificatamente alle famiglie che hanno all’interno almeno un componente minorenne, una persona con disabilità, un soggetto oltre i sessanta anni o persone coinvolte in programmi di assistenza da parte dei servizi socio-sanitari locali a fronte di condizioni di particolare disagio.
Se in un nucleo familiare è presente un minorenne, perciò, questo rende la famiglia idonea a fare domanda per l’Assegno di inclusione, purché vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per l’accesso a tale beneficio.
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I requisiti necessari per richiedere l’Adi
L’Assegno di inclusione è concepito come un beneficio altamente selettivo, che impone ai richiedenti di soddisfare simultaneamente una varietà di criteri, che includono aspetti come la residenza e specifiche condizioni legate all’ISEE, al reddito e al patrimonio.
I criteri per l’accesso all’Adi sono dettagliatamente descritti nel Decreto Lavoro e sono i seguenti:
- essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;
- il requisito dei 5 anni di residenza è esteso a tutti componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione.
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta;
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Assegno di inclusione con minori: come funziona?
L’Assegno di inclusione prende anche il posto della Pensione di cittadinanza, ovvero il sostegno destinato ai nuclei familiari nei quali tutti i componenti rispettano almeno una delle seguenti condizioni: hanno raggiunto i 67 anni di età o sono affetti da disabilità grave o non sono autosufficienti.
Per i nuclei in queste condizioni, l’Assegno di inclusione prevede importi maggiorati e si basa su criteri di reddito familiare diversi, in linea con quelli previsti per la Pensione di cittadinanza.
Tuttavia, la presenza di un minorenne nel nucleo familiare generalmente esclude la famiglia da questa categoria, a meno che il minore e tutti gli altri membri della famiglia non siano gravemente disabili, non autosufficienti o abbiano superato i 67 anni di età.
Quali sono gli importi Assegno di inclusione con minori?
Come sottolineato in precedenza, i nuclei familiari che comprendono almeno un membro minorenne sono idonei a richiedere l’Assegno di inclusione.
L’ammontare dell’assegno mensile dipende dalla composizione del nucleo e dal reddito familiare dei richiedenti. Questo sussidio è concepito per integrare il reddito delle famiglie, mirando a garantire un reddito familiare annuo complessivo di 6.000 euro.
Per determinare l’importo specifico, si inizia considerando il massimo sostegno previsto per un individuo senza redditi (6.000 euro) e lo si adatta alla composizione del nucleo, moltiplicandolo per un numero definito come “parametro della scala di equivalenza“.
Il calcolo produce l’importo annuo massimo erogabile per un nucleo così composto. Se la famiglia ha già delle entrate, queste vengono tolte dall’importo massimo calcolato.
Come calcolare il parametro della scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza per l’Assegno di inclusione si stabilisce assegnando 1 punto base all’intera famiglia. Questo punto base viene poi incrementato a seconda della specifica composizione del nucleo familiare, seguendo queste linee guida:
- + 0,50 per ciascun altro componente con disabilità grave o non autosufficiente;
- + 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- + 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, cioè che si prende cura di un disabile o di un bambino con meno di tre anni di età;
- + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- + di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- + di 0,10 per ciascun minore di età, oltre il secondo.
La formula di calcolo degli importi dell’Adi
Per stabilire gli importi mensili dell’Assegno di inclusione si utilizza la seguente formula di calcolo:
[(6.000 euro × parametro della scala di equivalenza) − reddito familiare] ÷ 12
Tuttavia, se il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti di età superiore ai 67 anni o da individui con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza, si adotta questa formula alternativa:
[(7.560 euro × parametro della scala di equivalenza) − reddito familiare] ÷ 12
Esempio di calcolo degli importi dell’Assegno di inclusione con minori
Consideriamo un nucleo familiare con un reddito annuo di 2.000 euro, formato da due adulti e due figli minori, uno dei quali ha meno di tre anni. Questa composizione familiare li rende idonei per l’Assegno di inclusione. Per determinare l’importo mensile dell’assegno dobbiamo innanzitutto calcolare il parametro della scala di equivalenza.
Il calcolo del parametro inizia con 1 punto base, al quale si sommano +0,15 per ogni figlio minorenne a carico più +0,40 per la presenza di un adulto con carichi di cura verso un bambino sotto i tre anni, portando il parametro a 1,70.
Moltiplichiamo ora l’importo massimo dell’Assegno di inclusione previsto per un single, cioè 6.000 euro, per 1,70 e otteniamo in 10.200 euro.
Questi 10.200 euro rappresentano l’importo massimo che una famiglia così composta può ricevere all’anno di Adi se è a reddito zero. Nel nostro esempio però il nucleo ha delle entrate, perciò dobbiamo togliere i 2.000 euro di reddito dai 10.200 euro dell’importo massimo. Otteniamo così 8.200 euro, che è il reale importo che la nostra famiglia riceverà di Adi in un anno.
Per ottenere l’importo mensile, dividiamo 8.200 euro per 12 e otteniamo 683 euro al mese, che sono la somma mensile che la famiglia riceverà come Assegno di inclusione dall’INPS.
FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione
Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?
A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.
Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?
Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.
Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?
Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.
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