Nell’articolo di oggi parleremo di Assegno di inclusione e disabilità media e vedremo come funziona la prestazione in queste circostanze (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Assegno di inclusione e disabilità media: quando spetta?
L’Assegno di inclusione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, costituisce una delle misure che sostituiranno il Reddito di cittadinanza.
Questa nuova prestazione è destinata solo ai nuclei familiari che comprendono almeno un membro minorenne, una persona con disabilità o un individuo ultrasessantenne. Inoltre, possono richiederla anche le famiglie con membri in situazioni svantaggiate partecipanti a programmi di assistenza e cure forniti dai servizi socio-sanitari locali, se certificati dalla Pubblica Amministrazione.
In pratica, i beneficiari dell’Assegno di inclusione sono gli stessi individui che nel corso del 2023 hanno diritto al Reddito di cittadinanza per un periodo di 12 mesi.
Per venire al nocciolo della questione, se all’interno di un nucleo familiare è presente una persona affetta da disabilità media questo ha diritto a richiedere l’Assegno di inclusione, sempre se rispetta i requisiti per ricevere la prestazione.
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Come funziona l’Assegno di inclusione con disabilità media
L’Assegno di inclusione sostituisce anche la Pensione di cittadinanza, cioè la prestazione che spetta ai nuclei familiari dove tutti i membri presentano una di queste condizioni: hanno più di 67 anni, sono affetti da disabilità grave o sono non autosufficienti. Per i nuclei in questa condizione l’Assegno di inclusione presenta, proprio come la Pdc, importi più alti e un requisito diverso relativo al reddito familiare.
Tuttavia, se nel nucleo c’è una persona affetta da disabilità media, esso non rientra in questa casistica. Nemmeno se è formato interamente da persone affette da un grado medio di disabilità. In pratica gli individui affetti da disabilità media sono equiparati ai membri over 60 e ai minorenni.
I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Perché un nucleo familiare dove c’è un membro affetto da disabilità media abbia diritto all’Assegno di inclusione deve rispettare prima di tutto questi requisiti relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno (DL 48/2023, art. 2, comma 2, lettera a):
- essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;
- il requisito dei 5 anni di residenza è esteso a tutti componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione.

I requisiti di reddito e patrimoni
Oltre alle condizioni appena descritte, i nuclei che vogliono richiedere l’Assegno di inclusione dovranno rispettare anche questi requisiti economici (art. 2, comma 2, lettera b):
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Quali sono gli importi dell’Assegno di inclusione con disabilità media?
L’importo dell’Assegno di inclusione varia in base alla composizione e al reddito familiare dei beneficiari. Si tratta infatti di un contributo mensile concepito come integrazione al reddito, con l’obiettivo di portare il reddito familiare fino a 6.000 euro all’anno.
Come abbiamo osservato, i nuclei con all’interno un membro affetto da disabilità media non sono idonei a ricevere le maggiorazioni di importo dell’Ai che spettano, invece, se il nucleo è interamente composto da componenti over 67 o affetti da una forma di disabilità grave o non autosufficienti. Per queste famiglie l’importo dell’Ai è più alto perché esso sostituisce la Pensione di cittadinanza e integra il reddito familiare fino a portarlo a 7.580 euro all’anno.
Come si calcolano gli importi dell’Ai con disabilità media?
Per calcolare l’importo effettivo dell’Ai nel caso di una famiglia con uno o più componenti affetti da disabilità media, si parte dal beneficio massimo previsto per un individuo senza reddito (6.000 euro) e lo si moltiplica per un valore numerico chiamato “parametro della scala di equivalenza”.
Questo parametro della scala di equivalenza altro non è che un numero che rappresenta la composizione del nucleo familiare.
Il risultato ottenuto rappresenta l’importo annuale spettante. Nel caso in cui il nucleo familiare abbia redditi, tali entrate vengono sottratte da questo risultato.
Come si calcola il parametro della scala di equivalenza del nucleo
Nello specifico, il parametro della scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione si calcola assegnando 1 punto di partenza a tutto il nucleo familiare. Questo punto viene poi incrementato sulla base di come è formato il nucleo, in questo modo:
- + 0,50 per ciascun altro componente con disabilità grave o non autosufficiente;
- + 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- + 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, cioè che si prende cura di un disabile o di un bambino con meno di tre anni di età;
- + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- + di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- + di 0,10 per ciascun minore di età, dopo il secondo.
Esempio di calcolo degli importi dell’Ai con disabilità media
Supponiamo di avere una famiglia con un reddito familiare annuo di 2.000 euro, composta da due genitori e due figli minorenni, di cui uno con una disabilità media. Poiché ci sono minori e disabili nel nucleo familiare, la nostra famiglia ha diritto all’Assegno di inclusione. Per calcolare l’importo mensile spettante, dobbiamo prima calcolare il parametro della scala di equivalenza.
Sulla scala di equivalenza, la nostra famiglia ha 1 punto di base, a cui si aggiungono + 0,15, per ogni figlio minorenne a carico, e + 0,40, perché c’è un adulto con carichi di cura nei confronti di un disabile. Quindi il parametro della scala di equivalenza corrisponde a 1,70 (1 + 0,15 + 0,15 + 0,40).
Ora moltiplichiamo 6.000 euro, che è l’importo massimo dell’Assegno di inclusione, per il parametro della scala di equivalenza, ottenendo così 10.200 euro all’anno. Questi 10.200 euro rappresentano l’importo annuale dell’Assegno di inclusione che spetterebbe alla nostra famiglia se il suo reddito familiare fosse pari a zero.
Tuttavia, nel nostro esempio, il nucleo familiare ha un reddito familiare di 2.000 euro. Pertanto, sottraiamo i 2.000 euro del reddito familiare dai 10.200 euro dell’importo massimo dell’Ai e otteniamo un totale di 8.200 euro. Questa è la somma che la nostra famiglia riceverà come Assegno di inclusione per un periodo di 12 mesi.
Per determinare l’importo mensile che i beneficiari riceveranno di Ai, basta dividere gli 8.200 euro per i 12 mesi dell’anno. In conclusione, la nostra famiglia otterrà dall’INPS circa 683 euro al mese come Assegno di inclusione (8.200 euro / 12).
FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione
Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?
A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.
Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?
Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.
Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?
Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.
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