Nell’articolo di oggi vedremo quali sono le differenze tra Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro: differenze
L’Assegno di inclusione è una delle misure che prenderà il posto del Reddito di cittadinanza e verrà introdotto dopo la sua scadenza nel 2024. Questa prestazione inizialmente era destinata esclusivamente alle famiglie che includono almeno un membro disabile, minorenne o over 60.
Durante il processo di conversione in legge del Decreto Lavoro, la gamma di beneficiari è stata ampliata per includere anche le famiglie in cui vi sono componenti che si trovano in situazioni svantaggiate e che partecipano a programmi di assistenza e cura certificati dalla Pubblica amministrazione.
In sostanza, questi sono gli stessi beneficiari che nel 2023 hanno diritto al Reddito di cittadinanza per un periodo di 12 mesi.
Al contrario, le famiglie composte esclusivamente da membri adulti tra i 18 e i 59 anni senza alcuna disabilità hanno diritto al Reddito di cittadinanza solo per 7 mesi nel 2023. Tuttavia, per queste famiglie è disponibile un’alternativa, denominata Supporto per la formazione e il lavoro.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è in vigore a partire dal 1° settembre 2023, sostituendo il Reddito di cittadinanza per le famiglie che hanno diritto a ricevere il Rdc solo per 7 mesi nel corso del 2023.
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Come funziona l’Assegno di inclusione
Dal 2024, il Reddito di cittadinanza verrà sostituito dall’Assegno di inclusione (Ai), un beneficio destinato alle famiglie che includono almeno un membro minorenne, disabile, anziano di almeno 60 anni o assistito dai servizi sociali.
Tutti i nuclei familiari che soddisfano tali condizioni avranno la possibilità di richiedere l’Assegno di inclusione a partire dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, per ottenere questa prestazione, sarà necessario adempiere a determinati requisiti.
Questi requisiti non si limiteranno solamente all’ISEE familiare, ma comprenderanno anche la valutazione del reddito complessivo della famiglia e del patrimonio, sia sotto forma di beni mobili che immobili.
Quali sono i requisiti economici per beneficiare dell’Ai
I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Per avere diritto all’Assegno di inclusione, sia i cittadini italiani che stranieri devono soddisfare alcuni criteri di cittadinanza, residenza e soggiorno (DL 48/2023, art. 2, comma 2, lettera a), che sono i seguenti:
- essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;
- il requisito dei 5 anni di residenza è esteso a tutti componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza.

I requisiti economici
I requisiti di reddito per essere ammessi all’Assegno di inclusione sono illustrati nel Decreto Lavoro (art. 2, comma 2, lettera b) e sono questi:
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Quali sono gli importi dell’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione è una forma di sostegno al reddito familiare simile al Reddito di cittadinanza, dove solo i nuclei familiari con reddito zero possono ottenere l’importo massimo, che ammonta a 6.000 euro all’anno (500 euro al mese).
L’Assegno di inclusione prende il posto sia del Reddito di cittadinanza che della Pensione di cittadinanza. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto da un nucleo familiare composto esclusivamente da individui disabili o persone di 67 anni o più, gli importi saranno più elevati. In particolare, in questi casi, l’assegno rappresenta un supplemento al fine di portare il reddito familiare a 7.580 euro all’anno.
Il calcolo dell’importo massimo dell’Assegno di inclusione si basa inizialmente sul calcolo del parametro della scala di equivalenza, un valore numerico che descrive la composizione del nucleo familiare. Una volta ottenuto questo valore, viene moltiplicato per 6.000 euro, al fine di determinare l’importo annuale previsto.
Se i beneficiari dispongono di un reddito familiare diverso da zero, l’importo annuale dell’Assegno di inclusione sarà calcolato sottraendo il reddito familiare al risultato precedentemente ottenuto.
Trovate esempi di calcolo aggiornati nel nostro articolo dedicato esclusivamente agli importi dell’Assegno di inclusione.
Come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro è già attivo ed è destinato ai nuclei composti da soli membri adulti tra 18 e 59 anni e non affetti da disabilità.
La misura si differenzia notevolmente dal Reddito di cittadinanza in quanto non costituisce un sussidio, ma piuttosto un’indennità di partecipazione. Non prevede importi variabili, ma offre al richiedente un assegno fisso di 350 euro al mese, per un massimo di 12 mesi.
Nella pratica, chi fa domanda per questa prestazione stipula un Patto di servizio personalizzato e si impegna a partecipare a progetti e attività finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro.
Durante tutto il periodo di partecipazione a queste iniziative, la persona riceve un’indennità fissa di 350 euro al mese. L’assegno cessa di essere erogato quando terminano le attività di reinserimento e comunque non è possibile percepirlo per più di 12 mesi.
I requisiti del Supporto per la formazione e il lavoro
Per quanto riguarda i requisiti di accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno, questi sono identici a quelli dell’Assegno di inclusione.
Tuttavia, per poter usufruire di questa misura, è indispensabile rispettare anche le condizioni specificate di seguito:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 59 anni;
- possedere un ISEE familiare di massimo 6.000 euro;
- possedere un reddito familiare massimo di 6.000 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE.
- rispettare gli stessi requisiti relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare validi per l’Assegno di inclusione;
- il nucleo familiare del richiedente non deve essere idoneo a ricevere l’Assegno di inclusione.
Come richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro a differenza dell’Assegno di inclusione è già attivo e può essere richiesto online collegandosi a questa pagina del sito dell’INPS.
Trovate le istruzioni complete per l’invio della domanda nel nostro articolo che spiega come richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro.
FAQ: Domande frquenti sul Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il Reddito di cittadinanza?
Il Decreto Lavoro convertito in Legge (art. 12, comma 2) chiarisce esplicitamene che “il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con la Naspi?
No! Chi riceve la Naspi o qualsiasi altra indennità di disoccupazione non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se il mio nucleo familiare percepisce l’Assegno di inclusione?
No! Il Supporto per la formazione e il lavoro è pensato proprio per i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. A questa regola c’è una sola eccezione e cioè se la persona che richiede il Supporto per la formazione fa parte di un nucleo che percepisce l’Assegno di inclusione, ma non è conteggiata nella scala di equivalenza.
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