Nell’articolo di oggi vedremo come funziona l’Assegno di inclusione per occupabili (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Che cos’è l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione (Adi) è una delle misure introdotte dal Decreto Lavoro (DL n. 48/2023, art. 1 ss) per sostituire il Reddito di cittadinanza (Rdc) a partire dal 1° gennaio 2024.
Questa misura è rivolta ai nuclei familiari in cui sono presenti individui “non occupabili”. Ovvero è destinata alle famiglie che includono almeno un minore, una persona con disabilità, un anziano con 60 anni compiuti o una persona presa in carico dai servizi sociali per una condizione di grave disagio bio-psico-sociale.
Diversamente, i nuclei che non rispettano queste condizioni, cioè sono interamente composti da persone “occupabili” che hanno tra 18 e 59 anni e non sono affette da disabilità, non hanno diritto all’Assegno di inclusione. Per questi nuclei il Decreto Lavoro ha introdotto una misura diversa che è il Supporto per la formazione e il lavoro.
Entra nella community, informati e fai le tue domande su Youtube e Instagram.
Come funziona l’Assegno di inclusione per occupabili
Ai fini dell’Assegno di inclusione sono considerati membri occupabili lavorativamente tutte le persone tra 18 e 59 anni e non affette da disabilità o disagio di altro tipo. Diversamente, sono definiti “non occupabili”: i minorenni, le persone con 60 anni compiuti, quelle affette da disabilità o prese in carico dai servizi sociali.
Per avere l’Assegno di inclusione è sufficiente che all’interno del nucleo familiare anche uno solo dei componenti sia classificato come non occupabile.
In pratica, la prestazione è concessa anche se nel nucleo familiare sono presenti persone occupabili, a condizione che vi sia almeno una persona considerata non occupabile. Ovvero, che sia presente o un minore o un disabile o un ultrasessantenne o una persona affidata ai servizi sociali.
All’opposto, il Supporto per la formazione e il lavoro spetta solo se il nucleo non include nessun componente non occupabile, ma tutti membri tra 18 e 59 anni e che non hanno disabilità di alcun tipo.
I requisiti per richiedere l’Adi
Stabilito che l’Assegno di inclusione spetta anche se nel nucleo ci sono componenti occupabili, è ora opportuno chiarire che però avere un membro non occupabile in famiglia non basta per richiedere la prestazione.
L’Assegno di inclusione è una misura molto selettiva, che richiede ai beneficiari di possedere molti requisiti in contemporanea a partire da condizioni che riguardano cittadinanza, residenza e soggiorno, per passare a requisiti che riguardano reddito, ISEE e patrimoni.
Requisiti soggettivi, di cittadinanza, residenza e soggiorno
Prima di tutto, per ottenere l’Assegno di inclusione è necessario rispettare dei requisiti legati a cittadinanza, residenza e soggiorno ed alcuni requisiti soggettivi, che sono questi:
- essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;
- il requisito dei 5 anni di residenza è esteso a tutti componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione.
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Requisiti ISEE e di reddito
L’elenco qui sotto racchiude i requisiti economici (ISEE e reddito familiare) necessari per richiedere l’Assegno di inclusione:
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Requisiti patrimoniali (mobiliare e immobiliare)
Infine, ai beneficiari dell’Adi è richiesto di rispettare condizioni che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare e che sono queste:
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
Quali sono gli importi dell’Assegno di inclusione per occupabili
L’Assegno di inclusione spetta anche se ci sono membri occupabili in famiglia, tuttavia la presenza di persone in questa condizione non fa salire gli importi della misura. Questo perché le somme spettanti salgono solo se nel nucleo ci sono componenti in condizione di fragilità oltre il primo.
Nel dettaglio, l’Assegno di inclusione costituisce un’integrazione al reddito familiare, ossia un contributo mensile concepito con l’obiettivo di elevare il reddito familiare a 6.000 euro. Questi 6.000 euro sono infatti l’importo massimo che spetta all’anno di Adi ad un single senza reddito.
Tuttavia, l’Assegno di inclusione sostituirà anche la Pensione di cittadinanza, nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito esclusivamente da individui con almeno 67 anni d’età o affetti da grave disabilità o non autosufficienti. In tali circostanze, l’assegno può raggiungere un importo massimo di 7.560 euro all’anno, sempre considerati per un single senza reddito.
Questi importi massimi scendono se il nucleo beneficiario ha redditi e invece salgono se il nucleo è composto da più di una persona in condizione di fragilità.
Come si calcolano gli importi dell’Adi
Per calcolare l’importo dell’Assegno di inclusione per i nuclei composti da più di una persona, è necessario moltiplicare l’importo massimo spettante a un individuo senza reddito (cioè 6.000 euro o 7.560 euro in base alla composizione del nucleo familiare) per il parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza è proprio un numero, che descrive la composizione del nucleo familiare.
Il risultato ottenuto rappresenta l’importo annuale previsto e nel caso in cui il nucleo familiare disponga di redditi, questi verranno sottratti dal totale finale. Successivamente, per determinare l’importo mensile dell’Assegno di inclusione, sarà sufficiente dividere l’importo annuale per i 12 mesi dell’anno.
Come si calcola il parametro della scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza è un coefficiente numerico che riflette la composizione del nucleo familiare. Per determinarlo, si assegna 1 punto di partenza al nucleo, il quale viene successivamente incrementato secondo questo schema:
- + 0,50 per ciascun altro componente con disabilità grave o non autosufficiente;
- + 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- + 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, cioè che si prende cura di un disabile o di un bambino con meno di tre anni di età;
- + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- + di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- + di 0,10 per ciascun minore di età, oltre il secondo.
La formula di calcolo degli importi dell’Adi
Per concludere ecco la formula di calcolo da applicare per determinare gli importi mensili spettanti di Assegno di inclusione:
[(6.000 euro x parametro scala di equivalenza) – reddito familiare] : 12
Soltanto se il nucleo è composto da sole persone con più di 67 anni o affette da disabilità grave o non autosufficienza, si applica questa formula, perché gli importi sono più alti:
[(7.560 euro x parametro scala di equivalenza) – reddito familiare] : 12
Esempio di calcolo degli importi dell’Adi con occupabili
Supponiamo di avere una famiglia composta da due genitori e due figli minorenni, di cui uno con meno di 3 anni, e con un reddito familiare annuo di 2.000 euro. Grazie alla presenza di minori nel nucleo familiare, questa famiglia ha diritto all’Assegno di inclusione. Per calcolare l’importo mensile previsto, dobbiamo prima determinare il parametro della scala di equivalenza.
Sulla scala di equivalenza, questa famiglia ha 1 punto di base a cui si aggiungono +0,15 per ogni figlio minorenne a carico e +0,40 a causa della presenza di un adulto con responsabilità di cura nei confronti di un bambino con meno di 3 anni. Di conseguenza, il parametro della scala di equivalenza corrisponde a 1,70 (1 + 0,15 + 0,15 + 0,40).
A questo punto, moltiplichiamo l’importo massimo dell’Assegno di inclusione, ovvero 6.000 euro, per il parametro della scala di equivalenza, ottenendo così un totale di 10.200 euro all’anno.
Questi 10.200 euro rappresentano l’importo annuale dell’Assegno di inclusione a cui la famiglia avrebbe diritto se il suo reddito fosse pari a zero. Tuttavia, nel caso specifico, il nucleo familiare dispone di un reddito annuo di 2.000 euro. Pertanto, sottraiamo i 2.000 euro del reddito familiare dai 10.200 euro dell’importo massimo, ottenendo così un totale di 8.200 euro che la famiglia riceverà come Assegno di inclusione per un periodo di 12 mesi.
Per calcolare l’importo mensile previsto, è sufficiente dividere gli 8.200 euro per i 12 mesi dell’anno. In conclusione, la famiglia riceverà un importo mensile di circa 683 euro (= 8.200 euro / 12) dall’INPS come Assegno di inclusione.
FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione
Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?
A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.
Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?
Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.
Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?
Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.
Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sull’Assegno di inclusione: