Oggi parleremo di Assegno di inclusione e patto di attivazione digitale e vedremo come funziona il nuovo Rdc (scopri le ultime notizie sull’Assegno di inclusione. Ricevi su WhatsApp e sul canale Telegram la rassegna stampa con le ultime novità su bonus, diritti del cittadino, ivnalidità e lavoro. Resta sempre aggiornato nel nostro gruppo Facebook e Prova il nostro tool online per la ricerca di lavoro in ogni parte d’Italia. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
Come funzionano Assegno di inclusione e patto di attivazione digitale?
A partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza (Rdc) sarà sostituito dall’Assegno di inclusione (Ai), come stabilito dal Decreto Lavoro (48/2023, art. 1 ss).
L’Ai sarà erogato ai nuclei familiari che soddisfano determinati requisiti, come la presenza di almeno un componente minore, disabile, ultrasessantenne o preso in carico dai servizi sociali.
Per ottenere l’Assegno di inclusione i richiedenti devono iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico avrà validità dal mese successivo a quello in cui il richiedente sottoscrive il patto di attivazione digitale.
Una volta conclusa la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, i membri dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.
Questo percorso sarà definito all’interno di uno o più progetti volti a individuare le necessità del nucleo familiare nel suo complesso e di ciascun componente singolarmente.
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Cosa succede dopo la firma del patto di attivazione digitale?
I beneficiari dell’Assegno di inclusione devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
I servizi sociali conducono poi una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare al fine di sottoscrivere un patto per l’inclusione sociale.
Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, esclusi i soggetti attivabili al lavoro, devono aggiornare la loro posizione presso i servizi sociali o gli istituti di patronato. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
I membri del nucleo familiare, tra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro e soggetti agli obblighi di partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, vengono invece avviati ai centri per l’impiego. Questi sono tenuti a firmare un patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dall’avvio al centro per l’impiego o presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro.
Successivamente, ogni 90 giorni, devono aggiornare la loro posizione presso i centri per l’impiego o i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Anche in questo caso, in caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso.
Chi è escluso dalle attività previste dal patto di attivazione digitale?
Il Decreto Lavoro (art. 6, comma 5), chiarisce che gli unici esclusi dalla partecipazione, alle attività previste dal patto di inclusione o dal percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, sono:
- i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età̀ pari o superiore a 60 anni;
- i componenti con disabilità, ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età̀, di tre o più̀ figli minori di età̀, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Quali sono i requisiti per richiedere l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione è destinato esclusivamente ai nuclei familiari che includono un membro disabile, minorenne, ultrasessantenne o che si trova in situazioni di grave disagio bio-psico-sociale ed è stato preso in carico dai servizi sociali.
Per ottenere il beneficio, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti economici:
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Quali sono gli importi dell’Assegno di inclusione?
L’importo mensile dell’Assegno di inclusione si compone di due quote diverse. La quota A rappresenta un’aggiunta al reddito familiare e l’importo varia in base alla composizione del nucleo familiare.
La quota B, invece, è prevista esclusivamente per i nuclei familiari che vivono in affitto e ha lo scopo di contribuire a coprire i costi del canone di locazione.
Trovate un prospetto completo delle somme spettanti nel nostro articolo dedicato esclusivamente agli importi dell’Assegno di inclusione.
FAQ (Domande e risposte) sull’Assegno di inclusione
Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?
A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.
Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?
Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.
Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?
Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.
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