Se si mettono l’Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto, si scopre che alcuni aspetti sono molto simili, mentre altri cambiano in modo significativo. In questo approfondimento evidenziamo le principali differenze e similitudini delle due misure (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sul Reddito di Cittadinanza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Come sappiamo, lo scorso 4 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto lavoro in Gazzetta Ufficiale, con tutti i provvedimenti legati alle pensioni, al lavoro e alle misure di sostegno economico e accompagnamento lavorativo.
Con il Decreto lavoro, abbiamo scoperto in particolare i dettagli principali sulla misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, ossia l’Assegno di inclusione. Come forma di reinserimento lavorativo, invece, il Governo ha approvato lo Strumento di attivazione per i cittadini occupabili.
Nei prossimi paragrafi facciamo un riepilogo di Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto, evidenziando le similitudini e le differenze tra le due prestazioni economiche.
Indice
- Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto: destinatari
- Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto: cosa resta uguale
- Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto: cosa cambia
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Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto: destinatari
Prima di mettere tutte le caratteristiche dell’Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto, è bene concentrarsi sulla differenza principale tra le due misure: i destinatari.
Questo aspetto ha fatto molto discutere, e allo stesso tempo preoccupare, gli attuali percettori del Reddito di cittadinanza. Il motivo è che la platea di beneficiari dell’Assegno di inclusione risulta molto ridotta rispetto a quelli del Rdc.
Alla base di questa differenza c’è una distinzione introdotta dal Governo con la legge di bilancio 2023: persone occupabili e non occupabili. Nel primo gruppo rientrano i cittadini che avrebbero la possibilità di lavorare, mentre nel secondo rientrano coloro che non hanno possibilità di lavorare per le proprie condizioni familiari o di salute.
Nello specifico, il Decreto lavoro ha stabilito che l’Assegno di inclusione spetta solo ai non occupabili, ossia ai nuclei familiari in cui ci sia almeno un componente di questa categoria:
- minorenne;
- di età pari o superiore a 60 anni;
- con disabilità.
Rispetto al Reddito di cittadinanza, sono quindi escluse dall’Assegno di inclusione le persone “occupabili”, tra 18 e 59 anni, che non hanno carichi di cura, cioè che non devono occuparsi di componenti disabili, bambini con meno di 3 anni o tre o più figli minorenni. Di conseguenza, sono penalizzati molti single con l’Assegno di inclusione.
Nonostante questa differenza importante, le misure hanno un aspetto in comune sui destinatari, e cioè sono entrambe rivolte all‘intero nucleo familiare e non ai singoli cittadini.
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Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto: cosa resta uguale
Nel paragrafo precedente abbiamo indicato l’aspetto principale che distingue l’Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto, ossia la platea di richiedenti. Adesso, invece, vediamo quali sono gli aspetti che restano uguali o simili tra le due misure di sostegno al reddito.
Innanzitutto, sia il Rdc sia l’Adi sono prestazioni economiche che hanno lo scopo di integrare il reddito di molte famiglie in difficoltà. Entrambi prevedono l’erogazione di un contributo dall’INPS su un’apposita carta: i percettori di Rdc hanno la Carta Rdc, mentre i futuri percettori di Assegno di inclusione avranno la Carta specifica, che potrebbe chiamarsi Carta Adi (ma su questo si novità conferme da un decreto attuativo).
Anche dal punto di vista dei requisiti ci sono molte similitudini tra Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza. Per semplificare, abbiamo raccolto i vari requisiti delle due misure in questa tabella.
Assegno di inclusione – Adi | Reddito di cittadinanza – Rdc | |
Requisiti di cittadinanza | Essere cittadino Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251; | Essere cittadino Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251; |
Essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda. | Essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda. | |
Requisiti reddituali | Avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; | Avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; |
Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza. Tale soglia è aumentata a 7.560 euro per nuclei familiari con tutti componenti over 67 o con un componente di più di 67 anni e altri con disabilità grave. | Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza. Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. | |
Requisiti patrimoniali | Avere un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30 mila euro, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro; | Avere un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30 mila euro, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro; |
Avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro. I massimali sono incrementati in base al numero di componenti del nucleo familiare, alla loro età e alla condizione di disabilità. | Avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro. I massimali sono incrementati in base al numero di componenti del nucleo familiare, alla loro età e alla condizione di disabilità. | |
Requisiti sul tenore di vita | Non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005), autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. | Non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005), autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti. |
Non essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, o a condanne definitive nei 10 anni precedenti la domanda. | Non essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, o a condanne definitive nei 10 anni precedenti la domanda. |
Dalla tabella si può notare che ci sono solo poche differenze rispetto al Reddito di cittadinanza e cioè:
- requisito di residenza, che diventa favorevole per l’Assegno di inclusione;
- anche se il requisito economico sembra lo stesso, in realtà il calcolo della scala di equivalenza cambia (ma ne parliamo nei prossimi paragrafi).
Invece, altri elementi simili o uguali che emergono dall’Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto sono i seguenti:
- importo base massimo: 6.000 euro all’anno (500 euro al mese) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza;
- integrazione per l’affitto: 3.360 euro all’anno (280 euro al mese);
- importi per gli attuali percettori della Pensione di cittadinanza, cioè nuclei familiari composti solo da componenti con almeno 67 anni o comunque con una persona con disabilità grave e tutti di età apri o superiore a 67 anni. Infatti, sia il Rdc sia l’Adi prevedono per queste famiglie un importo massimo di base di 7.650 euro all’anno (630 euro al mese) e una quota affitto pari a 1.800 euro all’anno (150 euro al mese);
- durata simile: il Rdc viene erogato per 18 mesi e, dopo un mese di stop, può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi; l’Adi, viene erogato per 18 mesi e, dopo un mese di sospensione, può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.
Nel prossimo paragrafo, vediamo cosa cambia con l’Assegno di inclusione e scala di equivalenza.

Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto: cosa cambia
Nel paragrafo precedente avrai potuto notare che tra Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza a confronto ci sono diversi elementi in comune o comunque molto simili, tra cui i requisiti, l’importo base e l’integrazione per chi abita in un appartamento in affitto.
Tuttavia, una differenza che influisce molto sull’ammontare effettivo delle due misure è il valore della scala di equivalenza. Ricordiamo che questo parametro serve a definire sia il reddito familiare sia l’importo spettante ai nuclei familiari richiedenti.
In particolare, secondo l’Assegno di inclusione, il parametro della scala di equivalenza si calcola in questo modo:
- valore pari a 1 per il richiedente;
- +0,5 per ogni altro componente con disabilità;
- +0,4 per ogni altro componente di età pari o superiore a 60 anni;
- +0,4 per ogni altro componente con carichi di cura (quindi chi si prende cura di un disabile, di un minore di 3 anni, oppure di 3 o più figli minori);
- +0,15 per ogni minore fino al secondo;
- +0,10 per ogni minore oltre il secondo.
Dall’altro lato, la scala di equivalenza per il Reddito di cittadinanza prevede questi valori:
- valore pari a 1 per il richiedente;
- 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
Il valore massimo della scala di equivalenza è pari a 2,2 in caso di persone con disabilità per il Reddito di cittadinanza, mentre per l’Assegno di inclusione aumenta fino a 2,3.
Mettendo a confronto i parametri delle due prestazioni economiche, con l’Assegno di inclusione risultano penalizzate in modo particolare le famiglie in cui sono presenti più maggiorenni occupabili, che sono esclusi dal calcolo dell’importo.
Per esempio, una famiglia composta da due maggiorenni e due minori, ma nessuno di età inferiore ai 3 anni, avrà invece un parametro di scala di 1,3 (mentre con il Rdc sarebbe stato sempre pari a 1,8).
Inoltre, sono penalizzate anche le famiglie con figli minorenni a carico, in quanto il valore della scala di equivalenza, che con il Rdc è pari a 0,2, scende a 0,15 o 0,10. In questo caso, però, i nuclei familiari avrebbero comunque il supporto dell’Assegno Unico Universale. A differenza del Rdc, infatti, l’Assegno Unico spetta in misura intera ai percettori dell’Assegno di inclusione.
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