In questo articolo vedremo come funziona l’Assegno di inclusione senza figli e quali sono gli importi - Scopri le ultime notizie su bonus e agevolazioni Inps. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
Come funziona l’ Assegno di inclusione senza figli
L’Assegno di inclusione (Adi) è un’innovazione nell’ambito degli aiuti economici, varata a partire dal 1° gennaio 2024, che sostituisce il Reddito di cittadinanza. È concepito per assistere le famiglie nelle quali è presente almeno un componente appartenente a una delle categorie seguenti:
- Persone oltre i 60 anni di età;
- Minori;
- Individui con disabilità;
- Persone in situazioni di vulnerabilità bio-psico-sociale assistite dai servizi sociali.
Nel caso di un nucleo composto esclusivamente da una coppia senza figli, l’Adi è concesso solo se almeno uno dei due è affetto da disabilità, si trova nella cosiddetta “condizione di svantaggio” o ha più di 60 anni.
Entra nella community, informati e fai le tue domande su Youtube e Instagram.
Acquista la nostra Guida Completa sull’Assegno di Inclusione 2024 con risposte a oltre 100 domande. Leggi gratis l’indice e il primo capitolo.
Chi sono i soggetti svantaggiati ai fini dell’Adi?
L’Assegno di inclusione spetta anche se all’interno del nucleo familiare c’è un componente considerato in “condizione di svantaggio sociale“. Nello specifico, sono da considerarsi in condizione di svantaggio i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
- c. persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- d. persone vittime di “tratta”, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d);
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- i. persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore. che:
- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
- j. neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.
I requisiti per richiedere l’Assegno di inclusione senza figli
L’Assegno di inclusione (Adi) amplia il suo ambito di intervento non limitandosi a sostituire il Reddito di cittadinanza, ma estendendosi anche alla Pensione di cittadinanza. Quest’ultima era riservata a quelle famiglie in cui tutti i componenti avevano superato i 67 anni d’età o erano caratterizzati da condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. In questo caso, i requisiti economici per accedere all’Adi sono meno severi e gli importi più alti.
In ogni caso, per ottenere l’Assegno di inclusione, i richiedenti devono soddisfare una serie di condizioni, che sono le seguenti:
- essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;
- il requisito dei 5 anni di residenza è esteso a tutti componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione.
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta;
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
Come calcolare gli importi dell’Assegno di inclusione senza figli
I nuclei familiari che annoverano al loro interno un membro minorenne, disabile, over 60 o in condizione di svantaggio sono idonei a ricevere l’Assegno di inclusione. L’entità di questo supporto finanziario varia in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito familiare dei richiedenti, con l’intento di integrare il reddito esistente per assicurare un livello minimo annuo di 6.000 euro.
Per calcolare l’importo dell’assegno, si parte dalla cifra massima destinata a un singolo individuo senza alcun reddito, cioè 6.000 euro (o 7.560 euro se si tratta di un single over 67, affetto da disabilità grave o non autosufficiente). La somma viene poi adeguata alla composizione del nucleo familiare, moltiplicando il valore per il cosiddetto parametro della scala di equivalenza. Questo parametro è solo un numero che descrive la composizione del nucleo familiare, vediamo perciò come calcolarlo.
Come si calcola il parametro della scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza, fondamentale per definire l’ammontare dell’Assegno di inclusione, si calcola assegnando a tutto il nucleo 1 punto di partenza. A questo valore di base si aggiungono punti in base alla composizione specifica del nucleo, in questo modo:
- + 0,50 per ciascun altro componente con disabilità grave o non autosufficiente;
- + 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- + 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, cioè che si prende cura di un disabile o di un bambino con meno di tre anni di età;
- + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- + di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- + di 0,10 per ciascun minore di età, oltre il secondo.

La formula di calcolo degli importi dell’Adi
La formula per calcolare gli importi mensili dell’Assegno di inclusione è la seguente:
[(6.000 euro x parametro della scala di equivalenza) – reddito familiare] / 12
Soltanto per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone di oltre 67 anni o affette da gravi disabilità o non autosufficienti, si utilizza una formula diversa che è questa:
[(7.560 euro x parametro della scala di equivalenza) – reddito familiare] / 12
Esempio di calcolo degli importi dell’Assegno di inclusione senza figli
Immaginiamo una coppia con meno di 60 anni e senza redditi, in cui uno dei partner è affetto da disabilità grave. Questa situazione rende la coppia idonea all’Assegno di inclusione. Il primo passo per determinare l’ammontare mensile dell’assegno è calcolare il parametro della scala di equivalenza.
Il parametro della scala di equivalenza si calcola assegnando 1 punto di partenza a tutto il nucleo per la sua “condizione di fragilità”, nel nostro caso perché c’è un disabile all’interno.
A questo valore NON aggiungiamo +0,50 per il membro disabile, poiché il primo componente disabile è già incluso nel punto base, ma aggiungiamo +0,40 per il partner che ha carichi di cura verso di lui. Dunque, il parametro della scala di equivalenza per una famiglia così composta è di 1,40.
Adesso, per procedere con il calcolo, prendiamo l’importo massimo annuo dell’Assegno di inclusione, previsto per un single senza reddito, cioè 6.000 euro, e moltiplichiamo questo importo per 1,40. Otteniamo 8.400 euro ( = 6.000 euro/ 12) che è l’importo annuale che la nostra famiglia riceverà come Assegno di inclusione.
Per calcolare l’accredito mensile, dividiamo 8.400 euro per 12 e otteniamo un totale di circa 700 euro. Questa è la cifra che la coppia senza figli riceverà ogni mese dall’INPS.
FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione
Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?
A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.
Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?
Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.
Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?
Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.
Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sull’Assegno di inclusione: