Per famiglie con tre figli, basso Isee e redditi limitati è previsto un assegno concesso dai Comune, ma pagato dall’Inps. Vediamo a quanto ammonta il beneficio e i requisiti per ottenerlo.
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Indice:- Assegno al nucleo familiare
- Requisiti
- Modalità di presentazione della domanda
- Bonus e guide utili
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Assegno al nucleo familiare
L’assegno al nucleo familiare, come stabilito dall’art. 65 della legge 448/98, e dal DPCM n. 159/2013, spetta ai nuclei familiari che hanno tre o più figli minori. Il beneficio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui rientra l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente. Per l’anno 2020, l’importo dell’assegno è pari a 1.886,82 euro (corrispondenti a 145,14 euro per 13 mensilità).
Requisiti
Per richiedere il beneficio è necessario possedere determinati requisiti:
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- Avere un valore ISEE, per l’anno 2020, di 8.788,99 euro;
- Nucleo familiare composto da almeno un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale;
- Il richiedente deve essere in una delle seguenti situazioni:
- cittadino italiano;
- cittadino comunitario;
- cittadino di paese terzo se:
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino familiare di cittadino italiano, dell’UE o di soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato membro, e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino rifugiato politico;
- cittadino apolide;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.
Il diritto all’assegno scatta quando ci sono tre figli minorenni. Esempio, se il terzo figlio nasce a marzo. La richiesta potrà essere fatta per il periodo marzo-dicembre 2020. Il beneficio decade dal mese in cui uno dei tre figli compie diciotto anni.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata al Comune di residenza di chi riceve l’assegno entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene chiesto il beneficio. La domanda, per il 2020, andrà presentata entro gennaio 2021. La domanda va presentata al comune allegando una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare.
Il Comune, dopo aver accertato tutti requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento e lo comunica al richiedente. La circolare n. 48 del 29.03.2020, dell’INPS, ha chiarito che dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione del modello SR163. Quindi, se il Comune accetterà la richiesta, partiranno in automatico gli accrediti dell’Inps.