L’assegno ordinario di invalidità se smetto di lavorare mi spetta ancora? È una domanda ricorrente perché questa prestazione assistenziale viene erogata anche a chi continua a lavorare. Rispondiamo in questo articolo, analizzando le questioni principali che riguardano l’assegno ordinario di invalidità, dai requisiti agli importi e per finire alla sua coesistenza con un rapporto di lavoro, sia esso dipendente o autonomo. E naturalmente vedremo anche se chi non ha più un lavoro ha comunque diritto a questo trattamento previdenziale.
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Assegno ordinario di invalidità requisiti
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso, su domanda, a cittadini che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, a causa di una infermità che può essere fisica o mentale.
E quindi una invalidità riconosciuta di almeno il 75%.
Gli altri requisiti necessari per avere diritto a questa prestazione sono:
almeno 5 anni di contributi di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
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Assegno ordinario di invalidità, quando viene ridotto
L’assegno ordinario di invalidità viene ridotto a chi ha anche dei redditi da lavoro. A chi, cioè, nonostante la minore capacità lavorativa, continua comunque a percepire un reddito per la sua attività.
Assegno ordinario di invalidità: fino a quanto è cumulabile
E quindi, per una certa misura, questa misura di sostegno è cumulabile con i redditi da lavoro.
Seguendo comunque questi parametri:
- se il reddito da lavoro è fino a 4 volte il minimo Inps (523,34 x 4 = 2.093,36 – nel 2022), l’assegno è cumulabile al 100%;
- se invece il reddito da lavoro è superiore a 4 volte il minimo Inps (quindi più di 2.093,36 euro lorde), l’assegno è cumulabile al 75%. Viene cioè ridotto del 25%.
- se il reddito da lavoro è superiore a 5 volte il minimo Inps (2.616,7 euro), l’assegno ordinario di invalidità viene ridotto del 50%.
La somma dei redditi non può comunque essere inferiore a quella che avrebbe intascato il contribuente se fosse rimasto entro il limiti della soglia precedente.
Calcolo assegno ordinario di invalidità
L’importo dell’assegno viene calcolato sulla base dei contributi che sono stati versati fino a quando è stata presentata la domanda.
La prestazione previdenziale è riconosciuta per 3 anni ed è rinnovabile per altri due trienni. Prima della scadenza del triennio è necessario presentare domanda di rinnovo e sottoporsi a una nuova visita medica: l’Inps deve confermare la diagnosi medico legale e quindi il diritto a ricevere la prestazione.

Assegno ordinario di invalidità, quando diventa permanente
Dopo il terzo rinnovo l’assegno ordinario di invalidità viene considerato permanente, anche se l’Inps può comunque effettuare dei controlli per verificare che le condizioni di salute dell’assistito non siano mutate.
Al compimento dell’età pensionabile (67 anni) l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. Anche i periodi in cui l’assistito ha ricevuto il trattamento vengono considerati utili per il perfezionamento del requisiti contributivi.
Assegno ordinario di invalidità intero se si smette di lavorare
Se l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile, almeno parzialmente, ai redditi da lavoro, ne consegue che non può certo essere revocato se si smette di lavorare. Anzi, il contribuente avrà diritto al trattamento per intero.
Assegno ordinario di invalidità: le incompatibilità
È comunque vero che l’assegno ordinario di invalidità ha delle incompatibilità. Una in particolare: non può coesistere con l’indennità di disoccupazione.
La Corte Costituzionale ha comunque sancito il diritto per il disoccupato di poter scegliere tra il sussidio di disoccupazione e l’assegno assistenziale.
E cioè il contribuente può decidere tra i due trattamenti quello che ritiene più conveniente.
Una scelta che resta possibile anche tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di mobilità e per le indennità simili alla Naspi, come Asdi e Dis-Coll.
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