Assegno unico figli disabili – L’assegno unico figli 2022 entrerà in vigore dal 1° marzo. All’importo che spetta per ogni figlio a carico ci sono maggiorazioni ed eccezioni se sono presenti condizioni di disabilità (aggiungiti al gruppo Telegram di news sull’Assegno Unico e i bonus per famiglia ed entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Sono previsti infatti degli incrementi e delle deroghe alla normativa. Tra le più importanti c’è sicuramente la decadenza del limite anagrafico: l’assegno unico figli disabili, infatti, spetterà anche dopo i 21 anni.
Per le maggiorazioni sull’importo la questione è più complicata. L’incremento cambia in base al «grado di invalidità», che si può individuare rifacendosi a un decreto del 2013.
In questo articolo spiegheremo a quanto ammonta l’incremento dell’assegno unico figli disabili, come si individua la fascia di invalidità corrispondente e quali detrazioni fiscali resteranno in vigore.
- Assegno unico figli, importo base
- Assegno unico figli disabili minori, importo e grado di invalidità
- Assegno unico figli disabili tra 18 e 21 anni
- Assegno unico figli disabili con più di 21 anni
- Quando un figlio è fiscalmente a carico
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Assegno unico figli, importo base
Innanzitutto, specifichiamo che l’importo base per l’Assegno Unico 2022 varia in base all’Isee della famiglia (chi non presenta Isee avrà l’importo minimo).
In questo articolo trovate la tabella completa con gli importi ufficiali, qui invece ci sono tutte le maggiorazioni previste.
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Assegno unico figli disabili minori, importo e grado di invalidità
Per figli con meno di 18 anni spetta sull’importo dell’assegno unico figli disabili una maggiorazione mensile di:
- 85 euro in caso di disabilità media;
- 95 euro in caso di disabilità grave;
- 105 euro in caso di non autosufficienza.
I criteri e le definizioni di queste tre fasce sono reperibili consultando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013.
Riportiamo per comodità la tabella che chiarisce la suddivisione in base al grado di invalidità:
CATEGORIE | Disabilità Media | Disabilità Grave | Non autosufficienza |
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni | Invalidi 67>99% (D.Lgs. 509/88) | Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) | Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
Invalidi civili minori di età | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 – diritto all’indennità di frequenza) | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 | Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento ( L. 508/88, art. 1) |
Invalidi civili ultrasessantacinquenni | Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67>99%(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età , inabili 100%(D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
Ciechi civili | Art 4 L.138/2001 | Ciechi civili parziali (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001) | Ciechi civili assoluti (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001) |
Sordi civili | Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) | Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000 | |
INPS | Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 – D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) | Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) | Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) |
INAIL | Invalidi sul lavoro 50>79% (DPR 1124/65, art. 66 )Invalidi sul lavoro 35>59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782) | Invalidi sul lavoro 80>100% (DPR 1124/65,art. 66)Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782) | Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66)Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4 |
INPS gestione ex INPDAP | Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) | Inabili (L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2) | |
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71>80%) | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81>100%) | Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81) |
Handicap – Art 3 comma 3 L.104/92 |
Assegno unico figli disabili tra 18 e 21 anni
L’assegno unico figli disabili con età compresa tra 18 e 21 anni avrà una maggiorazione di 80 euro fissi sull’importo di base erogato.
Assegno unico figli disabili con più di 21 anni
L’assegno unico figli disabili con età pari o superiore a 21 anni prevede una maggiorazione nettamente minore rispetto alle altre.
La motivazione è che in realtà le detrazioni per i figli a carico in vigore fino a questo momento non saranno abolite. Resta infatti valida la detrazione fiscale base da 950 euro annui.
La maggiorazione per l’Assegno Unico figli disabili con più di 21 anni oscillerà fra i 15 euro e gli 85 euro, in base all’Isee del nucleo familiare di riferimento.
Assegno unico figli disabili, quando un figlio è fiscalmente a carico
Il parametro da valutare per comprendere se un figlio è da considerare fiscalmente a carico è quello del reddito individuale.
Un figlio con meno di 24 anni, infatti, si considera fiscalmente a carico se non ha un reddito annuo superiore a 4.000 euro. In caso ne abbia più di 24 il limite reddituale oltre il quale non si è più fiscalmente a carico è di 2.840,51 euro.
