Avvisi di pagamento, sospeso invio delle notifiche: si tratta di uno stop temporaneo, fino al 4 settembre. (scopri le ultime notizie su mutui e prestiti. Leggi su Telegram tutte le news sulla finanza personale. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
- Avvisi di pagamento: una breve tregua
- Avvisi di pagamento: gli esclusi dalla sospensione
- Avvisi di pagamento: cartelle esattoriali
- Avvisi di pagamento: cosa dice la legge
- Avvisi di pagamento: contenzioni tributari
- Avvisi di pagamento: termini e scadenze tributarie
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Quindi niente avvisi di pagamento, niente diffide: una piccola pausa dopo che per mesi sia l’Inps, sia – e soprattutto – l’Agenzia delle Entrate hanno emesso milioni di minacciosi avvisi di pagamento.
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Sull’argomento potresti essere interessato a sapere per chi è stata disposta la rottamazione delle cartelle esattoriali, chi ha dovuto pagare entro l’8 agosto e cosa succede se quando mi notificano un atto esecutivo sono irreperibile?
Avvisi di pagamento: una breve tregua
Non è molto per chi è in attesa di ricevere qualche atto di pagamento, ma per qualche settimana tornando a casa si potrà evitare di andare a verificare se nella cassetta della posta c’è un avviso indesiderato e si potrà evitare un po’ di agitazione quando il postino bussa al citofono.
La tregua estiva non è ovviamente una novità. Si verifica ogni anno e sempre ad agosto. In questo periodo sia l’Agenzia delle Entrate sia l’Inps evitano di notificare agli utenti avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità fiscali e le lettere di chiarimenti.
La pausa è iniziata il 25 luglio e si concluderà il 4 settembre.
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Avvisi di pagamento: gli esclusi dalla sospensione
È importante chiarire che la sospensione di agosto non riguarda la notifica di questi atti:
- avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione;
- cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Avvisi di pagamento: cartelle esattoriali
E quindi purtroppo le cartelle esattoriali continueranno a essere inviate. Ci sarà solo più tempo per presentare il ricorso eventuale.
La questione delle cartelle esattoriali è una delle tante che sono state rimaste irrisolte a causa della caduta del governo Draghi. In discussione c’era anche la possibilità di un azzeramento dei vecchi atti esecutivi. Una proposta che era stata formulata dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Se ne riparlerà, eventualmente, dopo che sarà stato formato il nuovo esecutivo, non prima di ottobre. Sembra quasi certa comunque una rottamazione quater. Ovvero un altro tentativo di sanatoria.
I precedenti hanno avuto risultati inferiori alle attese.
Avvisi di pagamento: cosa dice la legge
Questa sospensione è stata imposta dall’articolo 7 quater, comma 16 del Decreto Legge numero 193 del 22 ottobre 2016.
Così recita la norma: «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».
La sospensione, come detto, si estende anche all’Inps. Coincide con le ferie di molti consulenti e commercialisti, che non avrebbero potuto quindi fornire dei consigli utili agli utenti raggiunti dalle notifiche.
Saranno interrotte in questo periodo anche le elaborazioni delle richieste verso il sistema Durc online, che verifica la regolarità dei versamenti contributivi.
Avvisi di pagamento: contenzioni tributari
Ma non solo. Vengono sospesi in questo periodo anche i contenziosi tributari. Una sospensione che riguarda anche tutti gli adempimenti processuali.
Ci spieghiamo meglio.
Per tutto il mese di agosto si sospendono i termini per la proposizione di un ricorso (che è di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto che si decide di impugnare).
Se il decorso dei termini inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio viene rinviato alla termine della pausa.
Facciamo un esempio: se l’avviso di un accertamento fiscale è stato inviato il 4 agosto, il termine per presentare il ricorso inizia a decorrere dal primo settembre (la scadenza è quindi al 30 ottobre).
Qualora invece la decorrenza dovesse iniziare prima della pausa estiva, si sospende durante la pausa estiva e ricomincia subito dopo.
Esempio: per un atto notificato il 25 luglio, il termine per presentare il ricorso sarà il 24 ottobre.

Avvisi di pagamento: termini e scadenze tributarie
Durante questo periodo di pausa sono anche sospesi:
- i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso)
- i termini per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso)
- i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza)
- i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione. In questo caso il computo va effettuato a ritroso.
Sono sospese per tutto il mese di agosto pure le scadenze tributarie.
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