In questo approfondimento vi parleremo di Bonus facciate e tinteggiatura infissi: l’agevolazione fiscale spetta anche per questo tipo di lavori? (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Bonus facciate e tinteggiatura infissi: spetta per questo tipo di lavori?
Quando si parla di Bonus facciate, si fa riferimento anche ai lavori di tinteggiatura degli infissi (scure e persiane)? Le spese per la tinteggiatura degli infissi, che insistono sulla facciata dell’edificio, rientrano tra quelle detraibili?
Per rispondere alle domande ci aiuteremo con l’interpello numero 346 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato l’11 settembre 2020.
L’ente è intervenuto per chiarire il dubbio di un contribuente, il quale riteneva che “gli scuri e le persiane, rappresentando una parte accessoria e integrante della facciata”, contribuissero al “decoro di quest’ultima in maniera rilevante”. E che, quindi, “le spese sostenute per la riverniciatura degli scuri, a completamento della tinteggiatura dell’intera facciata dell’edificio”, fossero “ammesse al Bonus facciate”.
Purtroppo per lui, e per gli altri contribuenti intenzionati a richiedere il Bonus facciate per la tinteggiatura degli infissi, l’agevolazione fiscale non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e delle persiane, poiché queste costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, altrettanto esclusi dal Bonus.
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Bonus facciate: quando non spetta l’agevolazione?
Oltre che sul rifacimento di scure e persiane, sono escluse dal Bonus facciata anche le spese sostenute per interventi:
- sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio, ad esempio tetti o lastrici solari;
- sui pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno;
- per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Bonus facciate: cosa dice l’interpello dell’Agenzia delle Entrate?
Nel suo interpello, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “le tipologie di interventi che danno diritto al Bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020“.
Il comma 222, invece, stabilisce, le “modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)“.
A fornire tutti i chiarimenti sull’applicazione del Bonus facciate è la circolare numero 2/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 14 febbraio 2020.
Quando e su quali lavori spetta il Bonus facciate?
Dunque, la detrazione del Bonus facciate spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati “in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968“.
Sono classificate zone territoriali omogenee:
- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
Inoltre, “si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2″.
Ai fini dell’ottenimento del Bonus facciate gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Il Bonus facciate esiste nel 2023?
Nel 2023 l’agevolazione è sparita. Tuttavia il rifacimento delle pareti esterne è una spesa ammessa sia dal Bonus casa 50% sia, in alcuni casi, dal Superbonus.
Si potrebbe parlare, dunque, di Bonus facciate 50% e Bonus facciate 90%, dove l’aliquota della detrazione dipende da se si sfrutta il Bonus casa o il Superbonus per i lavori.

Faq sul Bonus facciate e altri Bonus
Posso richiedere il Bonus facciate per una seconda casa?
Dipende, se si sfrutta il Bonus facciate con il Bonus casa si può usare su una seconda casa senza problemi. Per quanto riguarda il Superbonus, non ci sono problemi per i condomini, ma se si tratta di edifici unifamiliari per sfruttare l’agevolazione l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale.
Come avviene il pagamento del Bonus facciate 2023?
Il Bonus facciate 2023 è sempre una detrazione e dunque i beneficiari non riceveranno alcun pagamento: semplicemente inseriranno le spese nella dichiarazione dei redditi e otterranno uno sconto sull’Irpef da pagare spalmato in 10 anni.
Come funziona il Bonus facciate 90% con il Superbonus?
Il Superbonus nel 2023 offre una detrazione del 90% distribuita nell’arco di dieci anni e copre una serie di lavori agevolabili, tra cui il rifacimento delle facciate degli edifici. Per beneficiare del Bonus facciate all’interno del Superbonus, è importante soddisfare alcune condizioni specifiche. Nel caso specifico dei lavori sulle facciate, l’edificio deve essere soggetto a interventi di isolamento termico, comunemente noti come “cappotto termico”, su almeno il 25% delle superfici opache orizzontali e verticali, escludendo le zone con finestre.
Come funziona il bonus barriere architettoniche e ristrutturazione?
Il bonus barriere architettoniche è un’agevolazione specifica per le spese che sono state effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, un’estensione che è stata resa possibile dalla Legge di Bilancio 2023.
Questo incentivo è destinato a coprire i costi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione che può essere richiesta è del 75% e si applica a spese complessive che non eccedano determinati limiti, variabili in base al tipo di edificio in cui vengono effettuati i lavori:
- Per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti all’interno di strutture plurifamiliari con accessi esterni autonomi, la spesa massima ammessa è di 50.000 euro.
- Per edifici che contano da due a otto unità immobiliari, la spesa massima calcolabile è di 40.000 euro per ogni unità.
- Invece, per edifici con più di otto unità immobiliari, il limite per ogni unità è fissato a 30.000 euro.
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