Buoni spesa e buoni carburante: buone notizie per i lavoratori. L’importo non tassabile dei benefici per i dipendenti passa da 258,23 euro a 516, 46 euro solo per il 2020. Una novità introdotta dal Decreto agosto che riguarda anche compensi come l’uso di auto aziendali, cellulare aziendale, alloggio.
Buoni spesa: raddoppia la quota esentasse
Una quota di questi buoni spesa e buoni carburante non rientra nel reddito imponibile e non si applica quindi la tassazione Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Ora la “quota libera” raddoppia per il 2020. Questo per agevolare i lavoratori che ricevono i benefici e che magari li utilizzano per spese importanti come quelle legate ai prodotti alimentari per la famiglia.
C’è un aspetto importante, però, da tenere a mente. Se viene superata questa somma (516,46 euro), l’intera quota verrà tassata. Un esempio pratico, se i buoni spesa ricevuti ammontano a 720 euro, l’intera cifra verrà sottoposta a imposte e non solo 203,54 euro (720 – 516,46).
Le scadenze
I benefici, che rientrano in questa agevolazione, devono essere erogati entro il 12 gennaio 2021: per una regola di attribuzione figurativa (per la quale si ha comunque diritto di applicare l’agevolazione).
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