La casa popolare riscattata si può affittare? Scopriamolo insieme in questo approfondimento (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Cos’è una casa popolare?
La casa popolare è un alloggio che ogni singolo Comune assegna a nuclei familiari con redditi medio-bassi, solitamente sotto i 25.000 euro annui, senza altre proprietà o disponibilità di immobili.
Le altre condizioni per ottenere una casa popolare sono:
- essere single e con figli a carico;
- avere figli o disabili a carico;
- essere disabile;
- avere la residenza nel Comune dove è ubicata l’abitazione.
L’assegnazione di un alloggio popolare prevede comunque il pagamento di un canone d’affitto, ma sicuramente a costi più convenienti rispetto a un normale appartamento.
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Posso affittare una casa popolare che mi è stata assegnata?
Chi vive in una casa popolare può ospitare altre persone, a condizione che continui a vivere in quell’abitazione.
Anche perché, se all’esito di un controllo delle forze dell’ordine, dovesse essere scoperto che il titolare della casa popolare non è mai presente nell’abitazione e che gli ospiti, altri non sono che affittuari illegali, si configurerebbe un reato penale.
Ciò significa che una casa popolare non può essere affittata ad altre persone? Assolutamente no.
L’alloggio popolare deve essere d’uso esclusivo del titolare: non possono essere affittate o cedute in comodato ad altre persone.
Affittare una casa popolare è un reato?
Occupare una casa popolare assegnata dallo IACP (istituto autonomo case popolari) è un reato (invasione di edifici), che comporta una condanna penale: fino a 2 anni di reclusione o una sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro.
A essere condannati o sanzionati economicamente saranno sia il titolare della casa popolare, sia l’inquilino ospite.
Il titolare, poiché ha permesso a terze persone di occupare volontariamente un alloggio popolare. Mentre per quanto riguarda la colpevolezza o l’estraneità dall’illecito da parte dell’ospite, questa va dimostrata.
Anche se basterebbe riflettere sulla mancata registrazione del contratto d’affitto da parte del locatore (è evidente come un alloggio popolare non possa essere affittato con regolare contratto), per generare il sospetto di una partecipazione fattiva nell’illecito commesso, da parte del locatario fraudolento.
Come riscattare una casa popolare?
Ma neppure se riscattassi la casa popolare non potrei darla in affitto? Qui dobbiamo fare un po’ di chiarezza.
Iniziamo col dire che le case popolari possono essere riscattate:
- dall’assegnatario;
- dai familiari conviventi dell’assegnatario.
Se il titolare venisse a mancare, il Comune potrebbe vendere l’alloggio popolare a uno dei suoi familiari conviventi.
Quando riscattare una casa popolare?
Affinché questo avvenga, è necessario rispettare queste condizioni:
- l’assegnatario o il familiare erede devono abitare nella casa popolare da almeno 5 anni.
- l’assegnatario non deve risultare moroso e non deve superare un reddito massimo.
- l’acquirente deve essere in possesso della cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria (regolare permesso di soggiorno).
- l’acquirente deve essere residente nel Comune di riferimento;
- l’acquirente non deve possedere altri alloggi adeguati alle esigenze abitative del nucleo familiare.
Cosa succede dopo aver riscattato una casa popolare?
Dopo aver riscattato la casa popolare, questa diventa di proprietà dell’acquirente, come una qualsiasi altra casa.
Il riscatto non è automatico: è necessario che il Comune di appartenenza apra dei bandi e avviano un’operazione di riscatto.
Dunque, non si può sempre chiedere di diventare proprietari della casa popolare e non è possibile proporre cifre al Comune, per l’acquisto dell’alloggio.
La casa popolare riscattata si può affittare o vendere?
Essendo diventata di proprietà, la casa popolare, dopo essere stata riscattata, può essere affittata a terze persone e può essere venduta, ma non nell’immediato.
Infatti, l’ente pubblico territoriale che ha istituito il bando ha un diritto di prelazione su una futura rivendita dell’immobile.
La casa popolare riscattata:
- non si può vendere prima che siano trascorsi dieci anni;
- non si può vendere prima di aver finito di pagarla completamente;
- va proposta prima all’istituto autonomo case popolari, che detiene il diritto di prelazione sull’immobile riscattato.

Faq sulle case popolari
Cosa sono l’edilizia agevolata e l’edilizia convenzionata?
Nell’edilizia agevolata, le case possono essere vendute nei primi 5 anni dall’assegnazione ma soltanto se si è in possesso di un’autorizzazione della Regione. Dopo 5 anni, le case dell’edilizia agevolata possono essere vendute liberamente.
Invece, le case realizzate con l’edilizia convenzionata si dividono in proprietà superficiaria o di piena proprietà. Nel primo caso, per gli immobili non sono previsti vincoli che riguardano l’impossibilità di venderle. Mentre per le case in piena proprietà, c’erano dei divieti di vendita per 10 anni. Se si vendevano prima, l’atto di compravendita risultava nullo.
Quali documenti devo presentare con la richiesta per la casa popolare?
Per presentare la richiesta di una casa popolare, è necessario compilare un modulo specifico e allegare alcuni documenti. Di solito è necessario presentare:
- Documento di identità valido dei membri del nucleo familiare.
- Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare.
- Certificato di residenza o autocertificazione di residenza.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito (ISEE) dell’intero nucleo familiare.
- Eventuali documenti aggiuntivi richiesti dalle autorità locali, come ad esempio la dichiarazione di separazione o divorzio.
Per quali motivi si perde la casa popolare?
La perdita del diritto alla casa popolare può avvenire per i seguenti motivi:
- abbandono dell’alloggio per un periodo superiore a tre mesi, senza alcuna autorizzazione da parte dell’ente gestore;
- cessione a terzi, in tutto o in parte, dell’alloggio assegnato e delle sue pertinenze;
- cambio della destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze;
- uso dell’alloggio, delle sue pertinenze o dei beni comuni per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;
- violazione delle disposizioni concernenti l’ospitalità, l’ampliamento, la coabitazione, la fusione e la mobilità;
- causazione di gravi danni all’alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell’edificio;
- mancata presentazione dell’assegnatario per la sottoscrizione del contratto di affitto;
- mancata stabile occupazione dell’alloggio da parte dell’assegnatario, che non ha trasferito la residenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione;
- violazione delle disposizioni del regolamento dell’ente gestore concernenti l’uso dell’alloggio;
- comportamenti lesivi del clima di convivenza civile;
- mancata produzione, a seguito di diffida dell’ente gestore, della documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza o produzione in forma incompleta;
- perdita di uno dei requisiti di permanenza nell’alloggio (vedi ad esempio il superamento del limite massimo di reddito previsto per la permanenza nell’alloggio o il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 Km).
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