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Indice
- Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari?
- Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari: si può essere sfrattati?
- Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari: le agevolazioni per morosità incolpevole
- Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari: rischi dell’occupazione abusiva
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Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari?
Se è vero che avere un tetto sulla testa è un diritto di tutti, contrariamente a quanto si pensa avere una casa popolare in assegnazione non mette al riparo dal rischio di essere sfrattati.
Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari? Chi non paga il canone mensile per l’affitto di una casa popolare può rischiare anche di perdere il diritto all’abitazione.
Tuttavia, la normativa che disciplina il rapporto tra inquilino e locatario nel caso delle case popolari è diversa rispetto a quella tra privati. Vige infatti una disciplina speciale per lo sfratto (ex art. 32 R.D. 1165 del 1938).
Inoltre, rispetto alla tempistica, perché eventuali procedimenti siano avviati ai danni di un inquilino moroso delle case popolari, molto dipende anche dalle varie leggi regionali e dal regolarmento dell’ente che gestisce gli immobili.
Fatta questa premessa andiamo a vedere in dettaglio cosa si rischia se non si paga l’affitto quando si abita una casa popolare e quali sono tutte le azioni che l’ente può compiere nei confronti di un inquilino moroso.
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Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari: si può essere sfrattati?
Proseguiamo il nostro approfondimento su cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari. Secondo la normativa gli enti che gestiscono le case popolari possono richiedere con un ricorso diretto al tribunale lo sfratto dell’inquilino moroso. Tuttavia, prima che questo sia avviato ci sono altre azioni che l’ente compie al fine di riavere la somma.
In caso di mancato pagamento del canone, l’ente invia all’inquilino moroso e con un contratto di affitto debitamente registrato una richiesta di pagamento. Gli chiede cioè di saldare il debito entro un termine prestabilito, in genere 30 giorni ma può variare, con la possibilità di rateizzare e, ovviamente, saranno applicati determinati interessi.
Se l’inquilino continua a non pagare allora decade dal beneficio della rateizzazione e, in ultima istanza, l’ente procederà ad avviare un procedimento di sfratto ed egli sarà costretto a lasciare l’immobile.
Per quanto riguarda i tempi di tolleranza, questi come abbiamo detto variano in base al territorio e l’ente gestore degli immobili. Solo per fare un esempio il comune di Enna avvia la procedura di riscossione coatta del debito dopo tre rate non pagate.
Avviato il procedimento di sfratto, il giudice manda all’inquilino un’ingiunzione di pagamento e questo ha 40 giorni di tempo, a partire dalla notifica ricevuta, per pagare tutto il totale dovuto, in caso contrario si passerà allo sfratto vero e proprio. Inoltre, l’inquilino subirà anche il pignoramento di eventuali beni mobili, al fine di saldare il debito.
Entro questi 40 giorni però l’inquilino moroso può anche scegliere di fare “opposizione”, rivolgersi ad un legale e opporsi alla procedura di sfratto.
Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari: le agevolazioni per morosità incolpevole
Se, come abbiamo detto, si può essere sfrattati dalla casa popolare se non si paga il canone mensile, è anche vero che la crisi economica degli ultimi anni ha fatto sorgere vari fondi per la morosità incolpevole. Questi fondi regionali sono nati in tempi di pandemia e continuano a vivere ancora oggi; sono contributi diversi da zona a zona e rivolti a quanti non hanno pagato l’affitto per morosità incolpevole.
La morosità in colpevole è definita nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 come una “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare“.
Per questi inquilini ci sono contributi e la possibilità di sospendere lo sfratto. L’articolo 2 del Decreto specifica quando in dettaglio si verifica una condizione di morosità incolpevole e cioè in caso di:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Come si quantifica questo disagio economico che dà diritto al contributo per la morosità incolpevole è una cosa che varia in base al territorio. Ad esempio alcune Regioni richiedono una riduzione del 20% del reddito lavorativo rispetto ai tre anni precedenti, in altre zone viene stabilito un limite ISEE spesso di 6.500 euro all’anno.
Cosa succede se non si paga l’affitto delle case popolari: rischi dell’occupazione abusiva
Nei paragrafi precedenti abbiamo approfondito cosa succede se si è regolari assegnatari di una casa popolare e non si paga il canone di locazione mensile, ora vedremo invece cosa si rischia ad occupare abusivamente una casa popolare.
Il Codice di Penale (art. 633) stabilisce che occupare abusivamente una casa popolare rientri nel reato di “invasione di terreni ed edifici”, punibile con la reclusione fino a due anni e una multa. Tuttavia, lo stesso Codice penale (art. 54) stabilisce però che “non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità“. Quindi anche l’occupazione di una casa popolare non è reato quando questo avviene in seguito al persistere di uno stato di necessità.
In parole povere, quando un inquilino occupa abusivamente una casa popolare, senza pagare il canone e senza essere regolare assegnatario, contro di lui può essere avviato un procedimento legale. In questo caso sarà il giudice a stabilire se l’occupazione costituisce o meno reato proprio decidendo se sussiste o meno lo stato di necessità.
Inutile dire che chi occupa abusivamente un immobile non ha diritto ai fondi per la morosità incolpevole.
Scopri la pagina dedicata alla gestione dei debiti e a metodi per evitare il pignoramento.
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