Che succede se rifiuto la cartella esattoriale al momento della notifica? Scopriamo insieme in questo articolo quali sono le conseguenze (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Nei prossimi paragrafi approfondiremo anche cosa accade nel caso in cui sei assente quando ti viene trasmessa fisicamente la cartella e come funziona per la notifica ai cittadini italiani residenti all’estero che hanno debiti pendenti.
INDICE
- Che succede se rifiuto la cartella esattoriale?
- Che succede se rifiuto la cartella esattoriale notificata da un postino
- Che succede se rifiuto la cartella esattoriale notificata da un ufficiale giudiziario
- Che succede se rifiuto la cartella esattoriale. La notifica all’estero
- Ricevi tutte le news sempre aggiornate su bonus e lavoro
Che succede se rifiuto la cartella esattoriale?
Rifiutarsi di ritirare una cartella esattoriale non è mai una buona scelta. Salvo qualche caso particolare e l’applicazione di brevi tempi tecnici, l’ente di riscossione considera la notifica come correttamente avvenuta.
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Oltre il danno anche la beffa. Eh sì, perché se rifiuti la cartella esattoriale e questa viene comunque registrata come trasmessa al debitore, non ne potrai conoscere nemmeno il contenuto.
Ti giochi così la possibilità, nel caso siano presenti vizi di forma o quant’altro, anche di fare ricorso davanti a un giudice.
Tuttavia, per essere precisi, bisogna distinguere anche le modalità di notifica. Se avviene cioè a mezzo posta (tramite postino) o a mano (tramite ufficiale giudiziario).
Le regole che illustreremo nei prossimi paragrafi valgono sia per cartelle esattoriali, sia per gli atti giudiziari in generale.
Che succede se rifiuto la cartella esattoriale notificata da un postino
Qualora dovessi essere assente o non rispondere alla consegna di una cartella esattoriale per mezzo di un postino, non partirà nessuna procedura irreparabile.
Il portalettere infatti segnalerà la tua assenza e consegnerà gli incartamenti all’ufficio postale di riferimento. Nei giorni successivi poi, ti arriverà una raccomandata con ricevuta di ritorno che ti segnalerà la presenza di questa cartella che dovrai andare a ritirare entro un termine stabilito.
In genere, in questi casi, la notificazione di una cartella esattoriale si da comunque per eseguita, se passano dieci giorni dalla data del deposito del plico all’ufficio postale.
Che succede se rifiuto la cartella esattoriale notificata da un ufficiale giudiziario
Nel caso in cui toccasse all’ufficiale giudiziario notificare una cartella esattoriale e la consegna non fosse possibile per irreperibilità (assenza, rifiuti o incapacità di ritiro ndr), questa figura è tenuta a eseguire tre atti:
- depositare una copia della cartella esattoriale da notificare presso gli uffici del comune nel quale doveva avvenire la trasmissione al debitore;
- affiggere alla porta dell’abitazione del debitore un cartello che esplica l’avviso di avvenuto deposito;
- comunicare al debito i passaggi precedenti e la sua irreperibilità nel giorno della notifica tramite raccomanda con ricevuta di ritorno.
Una volta che tutte queste attività sono state portate a termine, all’ente di riscossione la notifica risulta come andata a buon fine, al di là dei tempi e delle modalità di ritiro della cartella esattoriale al comune da parte dell’interessato.

Che succede se rifiuto la cartella esattoriale. La notifica all’estero
La notifica della cartella esattoriale funziona diversamente per i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero).
In questi casi infatti l’ente di riscossione deve seguire delle procedure particolari a seconda del Paese in cui risiede il cittadino debitore.
Nel caso in cui l’interessato risieda in uno Stato non coperto dalle convenzioni internazionali sul tema, si può procedere in due modi:
- tramite le autorità consolari;
- con l’affissione di un avviso nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti a cui si procede, con l’immediato invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la copia dell’avviso, al debitore.
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