Come dimettersi per giusta causa. Legge e consigli

Come dimettersi per giusta causa: cosa dice la legge. I consigli per chi ha intenzione di dimettersi e quando può farlo per giusta causa: le procedure.

7' di lettura

Stanco del tuo lavoro? Vuoi dare una nuova prospettiva alla tua vita? Allora dovresti scoprire come dimettersi per giusta causa.

Scopriamo quali sono le procedure, le leggi di riferimento e i casi in cui la giusta causa può tutelarci nel caso della volontà di cessazione di un rapporto lavorativo.

Prima di andare avanti, dai un’occhiata alla nostra rubrica dedicata al mondo del lavoro.

Quando si configura la “giusta causa”?

Prima di capire quale sia la «giusta causa» è bene premettere che, da parte del lavoratore, si può decidere di dimettersi anche senza motivazioni: non esistono, infatti, norme che vietino le dimissioni se aspirazioni personali o motivi interiori non consentono più di continuare un rapporto lavorativo.

C’è poi da sottolineare un’altra differenza sostanziale: il licenziamento è operato dal datore di lavoro, le dimissioni dal lavoratore. In questo articolo del secondo caso e quindi dell’azione compiuta dal lavoratore contrattualizzato.

Ci possono essere varie cause di cessazione di un rapporto di lavoro: un contratto a termine, una malattia sopraggiunta che impossibilita nello svolgimento della propria mansione o al verificarsi di determinate condizioni quando si parla di contratti con “risoluzione automatica“.

Le dimissioni, quindi, spesso non devono fornire una motivazione ma solo la comunicazione a una delle parti della propria scelta.

Quando ci sono delle situazioni ben precise che portano a questa scelta, che spingono o costringono il lavoratore alle dimissioni, queste possono essere presentate per giusta causa, quando cioè si verifica una circostanza impedisce di continuare il rapporto lavorativo.

Nel contesto specifico, per dimissioni per giusta causa (art. 2119 del codice civile), si intendono quelle causate da:

  • Mancato pagamento della retribuzione;
  • Aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • Modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • Mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • Notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone fisiche o giuridiche dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
  • Spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 Codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
  • Comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).
Come dimettersi per giusta causa

Come dimettersi per giusta causa: i contratti a tempo determinato

Nei rapporti lavorativi a termine la sola ipotesi di recesso anticipato è proprio quello per giusta causa come affermato da già citato articolo 2119 del c.c.:

«Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato …qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».

Non c’è vincolo di preavviso e le dimissioni per giusta causa saranno le sole ammesse per porre fine al rapporto di lavoro.

Come dimettersi per giusta causa: i contratti a tempo indeterminato

Per quanto riguarda questo tipo di contratti, la legislazione è differente. Secondo l’articolo 2118 del c.c. «Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità». Quindi, come si capisce, c’è l’obbligo di dare un preavviso.

Le dimissioni possono essere date anche senza una motivazione, a patto che si rispetti il termine di preavviso da comunicare al datore di lavoro. La giusta causa, invece, permette di derogare questo vincolo e può portare alle dimissioni immediate, visto quello che cita l’articolo 2119 del c.c.:

«Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine […] senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».

Come dimettersi per giusta causa

Come dimettersi per giusta causa: gli effetti

Il primo effetto sarà proprio quella dell’interruzione del rapporto lavorativo immediatamente, con il lavoratore che potrà interrompere in tronco la sua attività, a prescindere dal tipo di contratto.

Altre conseguenze, in particolare in campo economico, si avranno dopo questo tipo di dimissioni:

  • In caso di giusta causa, il lavoratore ha il diritto di percepire l’indennità sostitutiva del preavviso del datore di lavoro, visto che non avrà l’obbligo di restare a lavoro. In caso contrario, infatti, se il lavoratore interrompesse prima del termine le proprie mansioni, sarebbe tenuto a versare all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
  • Il lavoratore, grazie al ricorso al giudice, portando opportune prove, potrà ottenere il risarcimento del danno, conseguenza del comportamento del datore di lavoro, visto il danno economico dovuto dalla perdita del lavoro, seppur avvenuto per dimissioni, e al danno psicologico.

Il dipendente avrà infine diritto a tutte le spettanze economiche previste dalla norma di fine rapporto:

  • stipendi e ferie non godute;
  • ratei di tredicesima o quattordicesima;
  • TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Dimissioni per giusta causa e diritto alla disoccupazione

Iniziamo col dire: si, il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto alla disoccupazione.

La legislazione, infatti, ha chiarito durante gli anni che, nonostante sia un atto volontario, debba essere paragonato ad un licenziamento. La circolare dell’INPS n° 97/2003 afferma che:

«La Corte Costituzionale, con sentenza  n. 269 del 17-24 giugno 2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha affermato il principio che le dimissioni per giusta causa  non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro».

A conferma di ciò anche il D.lgs n° 22/2015 ha espressamente enunciato che: «la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa».

Come dimettersi per giusta causa: le procedure

Come detto, le dimissioni devono partire dalla comunicazione di queste al datore di lavoro. Mediante il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 fatto dal Ministero del Lavoro, questa procedura è accettata esclusivamente se fatta per via telematica.

Quindi, in pratica, il lavoratore dovrà:

  • Inviare il modulo in autonomia dopo aver effettuato l’accesso al sito del Ministero del Lavoro e seguendo i passaggi descritti nel portale.
  • Si può chiedere aiuto, sia nella compilazione sia nell’invio, ad un soggetto abilitato come un sindacato, un patronato o un consulente del lavoro.

Ogni modulo verrà associato ad un codice identificativo e, in fase di trasmissione, gli verrà assegnata una data certa. La comunicazione verrà inviata anche alla PEC (POsta Elettronica Certificata) del datore di lavoro e dovrà essere trasmessa anche alla direzione territoriale del lavoro.

Va sottolineato, infine, che il lavoratore può ritirare le dimissioni, come previsto dal comma 2 dell’art.26 D.lgs 151/2015, entro 7 giorni dall’invio della comunicazione, seguendo le stesse modalità eseguite per l’invio del primo modulo telematicamente.

Come dimettersi per giusta causa

Come dimettersi per giusta causa: le contestazioni

Come già affermato, per avere la “giusta causa“, si dovranno menzionare delle prove ad avvalorare questa modalità di dimissione. Essendo, però, questo il punto di vista del lavoratore, non è raro che il datore di lavoro possa contestare opponendosi giudizialmente.

In questo caso, solo al termine del giudizio si potrà stabilire se il comportamento di quest’ultimo possa aver effettivamente costretto il lavoratore a rassegnare le dimissioni e quindi a far scattare la giusta causa, oppure si tratti di semplici dimissioni volontarie.

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