Il congedo legge 104 con la dimora temporanea: per beneficiare del congedo biennale retribuito è necessaria risiedere nello stesso stabile del familiare da assistere, ma c’è una alternativa. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
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La residenza (e la convivenza), come sapete, è uno dei punti fondamentali per il riconoscimento dell’indennità, ma questo requisito può essere soddisfatto anche con la dimora temporanea.
La convivenza presuppone anche la residenza anagrafica e la coabitazione, che può anche non essere nello stesso appartamento, ma deve comunque rispondere a queste due condizioni:
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- stesso indirizzo;
- stesso numero civico.
In pratica se non si abita nello stesso appartamento del familiare da assistere è necessario però risiedere nello stesso stabile.
Scopri la pagina dedicata ai benefici connessi alla Legge 104.
Congedo legge 104: dimora temporanea
Come accennato l’alternativa al requisito della residenza è offerto dalla dimora temporanea che deve però risultate dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
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In questo articolo vediamo come funziona, come iscriversi e per quanto tempo la dimora temporanea può sostituire il requisito del residenza nella concessione del congedo straordinario legge 104. Il sito Invaliditaediritti.it ha spiegato quali sono le patologie invalidanti per ottenere il congedo con la Legge 104.
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Congedo legge 104: domicilio e residenza
Prima facciamo una breve distinzione tra domicilio e residenza. Distinzione importante perché la dimora temporanea si inserisce proprio tra questi due istituti.
L’articolo 43 del codice civile definisce il domicilio come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi.
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La residenza – e lo precisa lo stesso articolo del codice – è invece il luogo dove un cittadino ha la sua dimora abituale.
La dimora abituale coincide con la residenza.
Congedo legge 104: dimora temporanea, come funziona
Arriviamo al dunque. La dimora temporanea è invece la permanenza momentanea della persona in un luogo che di norma viene utilizzato per motivi di studio, lavoro o familiari.
E la dimora temporanea soddisfa il requisito richiesto per la concessione del congedo straordinario legge 104 in sostituzione della residenza.
La cosa da fare in via preliminare è quella di comunicare subito il trasferimento.
La dimora temporanea può essere uno strumento utile per chi decide di usufruire per un anno del congedo straordinario per assistere un familiare che risiede in un comune diverso senza avere la necessità di cambiare la residenza.
Congedo legge 104: a chi spetta
Prima di andare avanti un breve schema per ricordare a chi spetta in ordine di priorità il congedo straordinario legge 104:
- coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o dalla parte dell’unione civile convivente;
- figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Congedo legge 104: dimora temporanea, chi può chiederla
Ma veniamo al dunque, chi può chiedere e quando la dimora temporanea.
Possono richiederla:
- i cittadini italiani, dimoranti da un periodo non inferiore a 4 mesi in un Comune diverso da quello di residenza;
- i cittadini extracomunitari, residenti all’estero o in un altro Comune italiano o che dimorano in quel Comune da almeno 4 mesi;
- i cittadini dell’Unione Europea, residenti all’estero o in un altro Comune italiano o che dimorano in quel Comune da almeno 4 mesi.
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Congedo legge 104: dimora temporanea, domanda
Per la richiesta di iscrizione nel registro della popolazione temporanea bisogna recarsi nell’ufficio anagrafe del Comune nel quale si risiede in maniera provvisoria.
Se l’ufficiale dell’anagrafe è a conoscenza che il cittadino è già presente nel Comune da più di 4 mesi, l’iscrizione può essere effettuata anche d’ufficio. Ovviamente la dimora non deve essere abituale, in quel caso non potrebbe essere considerata temporanea.
La domanda deve contenere:
- i dati anagrafici del richiedente (data e luogo di nascita, luogo di residenza, professione e stato civile);
- il motivo per il quale si chiede la dimora temporanea;
- l’indirizzo della casa in cui sta vivendo da non meno di quattro mesi.
Deve essere allegato alla domanda:
- un documento di riconoscimento (valido);
- il codice fiscale.
Ai cittadini dell’Ue può essere richiesto di allegare anche:
- una copia del contratto di lavoro;
- la copia della busta paga;
- la certificazione di iscrizione al corso di studi (e la sua durata):
- la tessera sanitaria europea.
A cittadini extracomunitari viene anche richiesto:
- una copia del permesso di soggiorno;
- una copia del passaporto.

Congedo legge 104: dimora temporanea, durata massima
La procedura si conclude con l‘iscrizione nello schedario. Subito dopo il Comune deve comunicare il passaggio al Comune dove chi presenta la richiesta ha la sua residenza effettiva.
Trascorsi i 12 mesi la dimora non è più considerata temporanea e il cittadino dovrà richiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
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