Congedo legge 104 e convivenza, facciamo chiarezza. Negli anni si è accumulata una discreta letteratura sulla legge 104, i congedi straordinari e il concetto di convivenza. Si sono confusi la residenza, la dimora, la possibilità di risiedere nello stesso condominio o comune. (Scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
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Una serie molto lunga di articolate decisioni che hanno spesso generato equivoci. Proviamo a fare chiarezza insieme.
Congedo legge 104: strumento importante
I congedi straordinari sono uno degli strumenti più importanti e usati della Legge 104. Consentono ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave di restare a casa per due anni percependo uno stipendio uguale a quello dell’ultima busta paga.
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Congedo legge 104: Ape Sociale
Ma non solo, i due anni sono coperti anche da contributi figurativi. E quindi molti lavoratori si sono ritirati dal lavoro a 61 anni e grazie ai due anni di congedo straordinario hanno poi raggiunto la soglia dei 63 che, con 30 anni di anzianità contributiva, hanno avuto accesso all’anticipo pensionistico dell’Ape Sociale (più correttamente è una indennità che si riceve fino ai 67 anni, quando scatta la pensione di vecchiaia).
Congedo legge 104: equivoco convivenza
Gli equivoci si sono creati in particolare sulla condizione di “convivenza” con il familiare affetto da disabilità grave. In diverse sentenze sul punto la Corte di Cassazione non ha distinto tra residenza e domicilio. L’Inps ha quindi sentito la necessità di chiarire il punto, e in una circolare ha stabilito che il riferimento è il luogo dove la persona con disabilità risiede abitualmente.
Si sono poi succedute altre circolari Inps, altre sentenze e una interpretazione del Ministero. Ma, come detto, proviamo a fare chiarezza.
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Congedo legge 104: chi ha diritto
Il congedo straordinario (articolo 42, comma 5 del decreto legislativo numero 119 del 2011) dà diritto al familiare che assiste una persona con disabilità grave di beneficiare di due anni retribuiti di congedo (presi tutti insieme o frazionati).
Possono beneficiarne (in ordine di priorità):
- il coniuge convivente della persona con disabilità grave;
- i genitori biologici o adottivi/affidatari della persona con disabilità grave;
- il figlio o i fratelli/sorelle, parenti o affini fino al terzo grado conviventi della persona con disabilità grave.
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Congedo legge 104: il Ministero
Siamo al punto. Il requisito della convivenza viene ritenuto indispensabile per avere diritto al congedo straordinario.
Come accennato la legge non chiarisce in modo dettagliato il concetto di convivenza rispetto alla Legge 104. Dell’interpretazione dell’Inps abbiamo accennato.
È poi arrivata quella Ministero del Lavoro, che sembra quella più dettagliata (o almeno più prossima a essere quella definitiva).
Il Ministero ha stabilito che il requisito della convivenza va riferita al numero civico. E quindi disabile e lavoratore devono abitare nello stesso palazzo ma possono risiedere in due interni diversi.
Elenco delle agevolazioni previste in base alla percentuale di invalidità posseduta
Congedo legge 104: numero civico
Capita però spesso anche un’altra situazione: il disabile e il familiare che lo assistono sono di fatto conviventi, ma non risultano residenti nello stesso civico. In questo caso si rischia di perdere il diritto al congedo straordinario, a meno che il lavoratore non dimostri, con un certificato di residenza o una dichiarazione sostitutiva di abitare presso lo stesso numero civico.
L’Inps comunque può accertare d’ufficio la reale convivenza tra persona disabile e lavoratore prendendo inconsiderazione sia la residenza comune, sia l’eventuale dimora temporanea.
Congedo legge 104: soluzione tampone
Ma la residenza temporanea (lo dice già la definizione di questo strumento) non può essere una scelta definitiva. Ci spieghiamo: la dimora temporanea è l’indirizzo che risulta dall’iscrizione di una persona nello schedario della popolazione temporanea. Schedario che hanno tutti i Comuni.
In genere ci si iscrive per non perdere la residenza originaria e viene concessa, questa particolare residenza, a chi già risiede nel Comune da almeno 4 mesi.
Ma appunto è temporanea, vuole dire che dopo 12 mesi la persona interessata deve decidere se inscriversi in modo definitivo.
È quindi una soluzione tampone.

Congedo legge 104: e se il figlio…
C’è anche un altro caso piuttosto comune: il figlio del disabile che non convive con il genitore. Anche in questo caso il requisito della convivenza è fondamentale. Ma la Cassazione ha comunque operato una piccola distinzione: il figlio che non è ancora convivente con il genitore anziano e disabile può presentare la domanda di congedo, ma a patto di instaurare la convivenza subito dopo essere stato ammesso al beneficio e a condizione che non ci siano già altri familiari conviventi che avrebbero potuto prestare l’assistenza.
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