Congedo straordinario 104: come triplicare il periodo

Il congedo straordinario 104 potrebbe essere triplicato alternando le assenze con i permessi retribuiti con qualche giorno di lavoro. Così stabiliscono le norme per la fruizione dei due benefici (che sono cumulabili) e senza il conteggio dei giorni festivi (in particolare per chi non lavora anche il sabato). Serve comunque una programmazione anticipata. Ed è preferibile, ma non sempre indispensabile, un accordo con il datore di lavoro.

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6' di lettura

Il congedo straordinario 104 ha una durata biennale e può essere usufruito dai dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave e certificata, ma può essere triplicato. Vediamo come. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

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Il congedo straordinario 104 può essere utilizzato tutto insieme (e quindi due anni consecutivi) o frazionato, cioè suddiviso in giorni.

Nel secondo caso si aprono diversi quesiti: come, quando utilizzarlo e se ci sono dei limiti.

Prima di arrivare al tema di questo articolo (come triplicare il periodo di congedo straordinario 104) bisogna prendere in esame un decreto legislativo e una serie di circolari che hanno in parte modificato la normativa. (su invaliditaediritti.it la guida completa sulla legge 104)

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Congedo straordinario 104: cumulabilità

La questione iniziale riguarda la cumulabilità dei permessi retribuiti con il congedo.

Fono all’entrata in vigore del decreto legislativo 119 del 2011 permessi e congedo erano considerati benefici con la stessa finalità e per questa ragione non era prevista la possibilità di fruirne contemporaneamente.

Scopri la pagina dedicata ai benefici connessi alla Legge 104.

Dopo la modifica il cumulo è invece possibile.

Congedo straordinario 104: cosa dice l’Inps

Sulla questione c’è anche un messaggio Inps, il numero 3114 del 7 agosto 2018, nel quale è stato precisato: «È possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diversi, i periodi di congedo straordinario con i permessi (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale)».

«Si precisa, al riguardo – ha aggiunto l’Inps – che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario».

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Quindi, nell’arco di una settimana di lavoro, se il sabato e la domenica sono liberi, in teoria sarebbe possibile utilizzare un giorno di permesso e 4 di congedo straordinario legge 104. E quindi non andare mai al lavoro, utilizzando poco più della metà dei giorni di congedo retribuito.

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Congedo straordinario 104: la ripresa del lavoro

C’è però anche una circolare del Dipartimento della Funzione pubblica dell’8 agosto 2021. «Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi».

E quindi, riassumendo:

se i giorni di congedo straordinario vengono utilizzati in maniera frazionata, i festivi e i lavorativi che ricadono nel periodo di assenza vengono conteggiati come giorni di congedo. Per esempio: congedo, sabato, domenica, congedo.

Se invece al congedo fa seguito una ripresa del servizio questi giorni vanno esclusi. Vale lo stesso invece della i giorni di congedo sono intervallati da un giorno di malattia certificata, il sabato e la domenica precedenti non vengono inseriti nel periodo di congedo. Esempio: congedo, sabato, domenica, malattia, congedo.

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Congedo straordinario 104: programmazione

Quest’ultimo caso però viene ammesso da numerosi contratti nazionali di lavoro solo se la situazione è fisiologica (capita una volta tanto) e non sistematica. Anche perché – ricorda la stessa circolare – «la programmazione di permessi e congedi rappresenta uno strumento finalizzato a conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell’attività lavorativa con quelle private e personali del lavoratore». Anche se poi aggiunte: «In modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all’assistenza del disabile».

La circolare si conclude così: «È quindi auspicabile che, nell’ottica di tale bilanciamento di interessi, la richiamata programmazione venga presa nella dovuta considerazione ai fini di eliminare il disagio organizzativo scaturente dalle assenze sistematiche dal servizio, che sembrano giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, volti a tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa, come ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente in argomento».

Congedo straordinario 104: settimana tipo (esempio)

Queste erano le premesse doverose anche per inquadrare meglio la cumulabilità e l’utilizzo corretto del congedo e dei permessi.

Dopo quanto letto, tutto lascia supporre che sia possibile un utilizzo dei benefici organizzato in questo modo (è solo un esempio):

  • lunedì: permesso retribuito (3 volte al mese)
  • martedì: congedo straordinario
  • mercoledì: congedo straordinario
  • giovedì: congedo straordinario
  • venerdì: lavoro
  • sabato: festivo
  • domenica: festivo

È anche possibile lavorare due giorni (per evitare possibili contestazione), in particolare il venerdì e il lunedì e spostare il giorno di permesso tra i giorni di congedo straordinario. In questo modo ovviamente il beneficio sarebbe spalmato su un numero maggiore di anni.

Congedo straordinario 104: congedo di “5 anni”

Nel primo esempio (un giorno di attività a settimana) il lavoratore usufruirebbe di circa 120 giorni di congedo straordinario ogni anno. Ne ha un totale di circa 700 (due anni consecutivi). In questo modo, frazionandolo, si potrebbe utilizzare il beneficio per una durata superiore ai 5 anni.

Ma è anche vero che il datore di lavoro ha il diritto di chiedere al lavoratore una programmazione dei giorni di assenza. Un congruo preavviso consente una migliore organizzazione del lavoro. In alcuni casi, in particolare per la Funzione pubblica, per evitare questo utilizzo del congedo straordinario è stato modificato l’orario di lavoro del dipendente.

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