Congedo straordinario e malattia, aumenta l’indennità

Congedo straordinario e malattia, aumenta l'indennità nel 2023 per una serie di categorie. L’INPS ha rivalutato gli importi al tasso di inflazione, dell’8,1 per cento. Vediamo cosa cambia.

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INDICE

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L’INPS ha rivalutato rispetto al tasso di inflazione le indennità che sono previste per:

  • lavoratori autonomi;
  • professionisti;
  • collaboratori domestici;
  • collaboratori iscritti alla gestione separata.

L’istituto lo ha comunicato nella circolare numero 43 del 2023. Le indennità sono state adeguate al tasso di inflazione che è stato registrato lo scorso anno: l’8,1 per cento.

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I chiarimenti dell’istituto riguardano i lavoratori ai quali si applicano minimi retributivi diversi da quelli che sono previsti in genere per i lavoratori dipendenti (che sono già state illustrate nella circolare numero 11 del 2023).

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Congedo straordinario e malattia: le categorie

Vediamo quali sono le categorie elencate dall’INPS che avranno diritto all’adeguamento delle indennità:

  • i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
  • i lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
  • compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
  • i lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
  • i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità);
  • i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità).

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Congedo straordinario e malattia: altre prestazioni

Rientrano nell’aumento delle indennità disposte dall’INPS anche queste prestazioni:

  • lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);
  • assegno di maternità di base (il cosiddetto assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale);
  • assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (cosiddetto assegno di maternità dello Stato);
  • limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale;
  • l’indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2023.

Congedo straordinario e malattia: aumenti per le badanti e colf

Vediamo nel dettaglio di quanto aumenta l’indennità per i lavoratori italiani e stranieri addetti che sono impegnati in servizi domestici, familiari e di assistenza (maternità/paternità). Per il calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2023, devono essere utilizzate queste  retribuzioni convenzionali orarie:

  • 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
  •  8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
  • 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
  • 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Congedo straordinario e malattia: lavoratori autonomi

Per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità), l’indennità di maternità/paternità, quella per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza, devono essere calcolate utilizzando questi importi:

  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali
    • 48 euro, che corrispondono al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per il 2023 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche se il periodo indennizzabile ha avuto inizio nel 2022;
  • artigiani: 53,95 euro, che sono il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito per il 2023 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile è cominciato nel 2023.
  • commercianti: 53,95 euro, ovvero il limite minimo di retribuzione giornaliera fissata nel 2023 per gli impiegati del commercio. Il riferimento è sempre agli eventi per i quali il periodo indennizzabile sia iniziato nel 2023.
  • pescatori: 29,98 euro, che è la misura giornaliera del salario convenzionale stabilita per il 2023 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati sempre per eventi con un periodo indennizzabile iniziato nel 2023.

Congedo straordinario e malattia: gestione separata

Per il 2023, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altre forme previdenziali obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’aliquota contributiva per il finanziamento delle tutele che riguardano maternità/paternità, il congedo parentale, gli assegni per il nucleo familiare, la degenza ospedaliera e alla malattia, ammontano a:

  • 26,23 per cento per i lavoratori liberi professionisti;
  • 33,72 per cento per i collaboratori e altre figure simili non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 35,03 per cento per i collaboratori e altre figure simili non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile per l’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per il 2023, applicando l’aliquota indicata in precedenza sul minimale di reddito, che è stato stabilito per l’anno in corso a 17.504,00 euro.

Il contributo mensile, proprio per questo calcolo, sarà pari a:

  • 382,61 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23 per cento;
  • 491,86 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
  • 510,97 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03 per cento.
Congedo straordinario e malattia, aumenta l'indennità
Nella foto una donna ammalata

Congedo straordinario e malattia: malattia e degenza ospedaliera

Per la degenza ospedaliera e l’indennità di malattia gli importi previsti nel 2023 sono questi:

  • 49,76 euro (16 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 74,64 euro (24 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 99,52 euro (32 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Per le indennità di malattia l’importo della prestazione è pari al 50 per cento della somma corrisposta a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. E quindi, per il 2023, gli importi sono pari a:

  • 24,88 euro (8 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 37,32 euro (12 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 49,76 euro (16 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

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