Il contrassegno disabili è valido nelle ztl in tutta Italia

Il contrassegno disabili è valido nelle ztl in tutta Italia: una sentenza della Cassazione conferma la validità del tagliando in tutte le zone a traffico limitato del Paese. Anzi, il contrassegno è utilizzabile in tutta l'Unione Europea. Non c'è l'obbligo di comunicare il transito del veicolo all'altro Comune. L'Alta Corte ha anche ritenuto che i ritardi tecnologici degli enti locali non possono penalizzare le persone son disabilità.

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5' di lettura

Il contrassegno disabili è valido nelle ztl in tutta Italia. La validità territoriale del contrassegno disabili è stata a lungo dibattuta, vediamo cosa dice la legge. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

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La normativa parla chiaro: il contrassegno disabili dovrebbe essere valido per circolare nelle zone pedonali e a traffico limitato non solo su tutto il territorio nazionale ma anche nei Paesi dell’Unione Europea. Eppure negli anni scorsi il problema è stato sollevato più volte, fino ad arrivare a una recente sentenza della Cassazione che elimina ogni dubbio.

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Contrassegno disabili: piattaforma online

Qual era il problema? Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha istituito una piattaforma informatica che consente ai cittadini con disabilità di utilizzare gli spazi riservati e la circolazione nelle zone a traffico limitato. Ebbene, questa piattaforma non è mai diventata operativa e questo ritardo ha generato una serie di contenziosi.

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Contrassegno disabili: ordinanza

Contenziosi giudiziari che sono stati definitivamente risolti con la pronuncia della Sesta Sezione civile della Cassazione (Ordinanza numero 8226 del 14 marzo 2022).

I giudici dell’Alta Corte, richiamando delle sentenze precedenti e disposizioni normative, hanno stabilito che chi esibisce il contrassegno invalidi può circolare e parcheggiare il veicolo anche all’interno delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali urbane su tutto il territorio nazionale e anche oltre, non solo dunque nel Comune dove è stata rilasciata l’autorizzazione.

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La sentenza della Cassazione ha di fatto confermato la validità del contrassegno disabili (Cude, Contrassegno Unico Disabili Europeo) rilasciato dal Comune di residenza anche per transitare e sostare in Comuni diversi.

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I giudici dell’Alta Corte hanno in pratica superato anche le difficoltà burocratiche nate dal mancato funzionamento della piattaforma. E quindi, con o senza “registro” online, le persone con disabilità potranno liberamente circolare in tutte le città italiane (comprese le zone a traffico limitato e pedonali) mostrando il contrassegno disabili.

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Contrassegno disabili: quell’obbligo illegittimo

L’ordinanza della Cassazione dovrebbe anche eliminare l’obbligo che era stato imposto alle persone con disabilità in molte città italiane: ovvero la persona con disabilità che circolava su un mezzo con il contrassegno disabili avrebbe dovuto comunicare il transito in un Comune diverso da quello di residenza.

Questa prassi, sostiene la Cassazione, può essere ritenuta ragionevole se ha lo scopo di evitare sanzioni per l’accesso in zone pedonali o a traffico limitato, ma non può trasformare in illegittimo l’accesso di persone che che hanno diritto.

E poi, appunto, si tratta solo di una prassi adottata dagli enti locali, non esiste a riguardo alcune norma che imponga ai cittadini la necessità di comunicare in anticipo, o subito dopo, il transito con il contrassegno disabili in un Comune diverso da quello che lo ha rilasciato.

Contrassegno disabili: esposizione

E quindi, il solo dovere che viene richiesto a chi ha un contrassegno invalidi è quello di esporlo. Bisogna ricordare comunque che questa “agevolazione” è valida solo se la persona con disabilità è a bordo.

La Cassazione ha anche ribadito che imporre l’obbligo di comunicazione per transitare con il contrassegno in una zona a traffico limitato equivale a limitare la libertà delle persone con disabilità. Oltretutto, ripetiamo, quell’obbligo non è previsto da nessuna normativa.

Nell’ordinanza i giudici dell’Alta Corte hanno anche espresso un preciso riferimento alla necessità che gli enti locali si dotino di una tecnologia adeguata che consenta la verifica della validità dei contrassegni senza dover imporre alcun obbligo di comunicazione alla persona con disabilità.

Una innovazione tecnologica che sarà inevitabilmente lenta, ma questa lentezza non può pesare sulle spalle di chi affronta difficoltà importanti come, appunto, le persone che hanno una disabilità e conseguenti problemi di deambulazione.

Contrassegno disabili: a chi viene rilasciato

Ricordiamo a proposito che il contrassegno disabili viene concesso alle persone con deambulazione ridotta e ai non vedenti.

Contrassegno disabili: validità e documenti

Il pass ha una validità di 5 anni, poi bisogna rinnovarlo nel Comune di residenza (e senza sostenere alcuna spesa).

Per ottenere il rilascio del contrassegno disabili (che ricordiamo consente anche di parcheggiare nei posti a disposizione delle persone con disabilità e nel caso fossero occupati anche nelle strisce blu e senza pagare il ticket), sono indispensabili questi documenti:

  • il verbale di invalidità civile dal quale risulta il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o la cecità assoluta o parziale;
  • il documento di identità di chi presenta la richiesta;
  • una foto formato tessera.

In caso di decesso della persona con disabilità il tagliando va restituito all’ufficio che lo ha rilasciato.

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