In questo approfondimento analizziamo cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza e in particolare come comportarsi in caso di rinnovo o disdetta (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
In Italia sono molti i cittadini che abitano in una casa in affitto e a seconda delle esigenze, si stipula una tipologia di contratto diversa con il locatore (proprietario di casa). Ma cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza?
Nei prossimi paragrafi rispondiamo a questa domanda e vediamo come bisogna agire in base al caso specifico.
Indice
- Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza in base ai tipi di contratto
- Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza: il rinnovo
- Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza: disdetta del proprietario
- Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza: disdetta dell’inquilino
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Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza in base ai tipi di contratto
Il contratto d’affitto, o più precisamente di locazione, è un tipo di contratto che viene stipulato tra il proprietario di casa (o locatore) e l’inquilino. In base alle esigenze, ne esistono diverse tipologie, ma le più comuni sono queste:
- a canone libero 4+4
- a canone concordato 3+2
- transitorio da 1 a 18 mesi
- per studenti universitari da 6 a 36 mesi
Per i contratti a canone libero, concordato o per studenti, alla prima scadenza è previsto il rinnovo automatico per l’ulteriore periodo legato al tipo di contratto, a meno che non ci sia la volontà dell’inquilino o del proprietario di non rinnovarlo.
Al contrario, il contratto transitorio cessa automaticamente alla scadenza, tranne se viene stabilito diversamente dalle due parti.
Quando arriva la seconda scadenza del contratto libero o concordato, ci sono tre strade da seguire:
- rinnovare il contratto alle stesse condizioni
- rinnovare il contratto a nuove condizioni
- cessare il contratto
Nel prossimo paragrafo vediamo in che modo bisogna agire per rinnovare il contratto di locazione e quanti tipi di rinnovo ci sono.
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Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza: il rinnovo
Come accennato nel paragrafo precedente, il rinnovo del contratto di locazione può avvenire in due modi: rinnovo alle stesse condizioni di prima o rinnovo a nuove condizioni.
Nel primo caso, l’inquilino e il proprietario non devono fare nulla. Infatti, la legge prevede che se nessuna delle due parti si attiva per modificare o cessare il contratto, questo si rinnova automaticamente.
Invece, per rinnovare il contratto a condizioni diverse, per esempio a un prezzo più elevato, una delle due parti deve attivarsi entro sei mesi dalla scadenza e comunicare all’altra le nuove condizioni desiderate. Questa comunicazione deve avvenire obbligatoriamente tramite raccomandata o posta elettronica certificata.
La controparte, ossia il destinatario della raccomandata, ha 60 giorni di tempo per rispondere. Se dopo questo periodo non viene inviata alcuna risposta nelle stesse modalità (raccomandata o pec) oppure se non si riesce a trovare un accordo, allora il contratto si ritiene scaduto e cessa alla data prevista della scadenza.
Una procedura simile accade anche per la cessazione del contratto: una delle due parti deve comunicare all’altra di non voler proseguire il contratto, l’altra deve prenderne atto e il contratto si conclude alla data di scadenza.
Vediamo adesso cosa fare per disdire il contratto e come comportarsi se a farlo è il proprietario o l’inquilino.
Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza: disdetta del proprietario
Secondo la legge 431/98, il locatore (proprietario di casa) deve attendere la fine del contratto di locazione prima di dare la disdetta. Ciò significa che se vuole procedere con la cessazione del contratto, può farlo solo alla seconda scadenza, dando un preavviso di sei mesi all’inquilino.
Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui il proprietario dell’immobile può attivare la procedura di disdetta anche prima della scadenza. In particolare, questo è possibile quando:
- il proprietario vuole vendere l’immobile e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione;
- sono necessari interventi di manutenzione straordinaria che possono pregiudicare la sicurezza dello stabile;
- adibire l’immobile a propria abitazione o di famigliare entro il secondo grado di parentela (genitori, figli, coniuge).
In questo caso, per risolvere il contratto, il locatore deve inviare una raccomandata A/R al conduttore (inquilino) almeno sei mesi prima della scadenza, dove comunica il motivo della disdetta.
Come funziona, invece, quando è il conduttore a non voler rinnovare il contratto? Ne parliamo nel prossimo paragrafo.

Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza: disdetta dell’inquilino
Cosa fare con il contratto d’affitto in scadenza. A differenza del locatore, il conduttore (inquilino dell’immobile) ha una maggiore libertà di disdire il contratto di locazione stipulato. Tuttavia, anche in questo caso bisogna informarsi sulle modalità corrette per procedere.
In particolare, se un inquilino vuole cessare il contratto prima della scadenza, deve comunicarlo tramite raccomandata, con ricevuta di ritorno, al proprietario di casa. Nella raccomandata, deve specificare i motivi per cui desidera porre fine al contratto.
Un dettaglio fondamentale sono poi le tempistiche, che cambiano a seconda dei contratti. Generalmente, per disdire un contratto di locazione è necessario dare un preavviso di sei mesi se è a canone libero (4+4), di tre mesi se è a canone concordato o per studenti.
A questo punto, il proprietario può inviare una nuova proposta di contratto con delle condizioni più favorevoli. Se dopo 60 giorni le due parti non trovano un accordo, il contratto si ritiene cessato alla data di scadenza e per quella data deve lasciare libero l’immobile.
Infine, se alla scadenza del contratto e dopo la corretta comunicazione arrivata tra le due parti, l‘inquilino non lascia l’immobile, il proprietario può avviare una procedura di sfratto per finita locazione.
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