Rdc, a 60 anni chiamato per la formazione: devo andare?

Corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza: partendo da una domanda di una nostra utente, ecco quando è obbligatorio seguirli e chi è esonerato.

Carmine Roca è un giornalista esperto in pensioni e fisco.
Conoscilo meglio

6' di lettura

Come funzionano i corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza? Chi ha 60 anni ed è convocato per la formazione, deve accettare? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sul Reddito di Cittadinanza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

Indice

Corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza: accettare o no?

Questo approfondimento, su come funzionano i corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza, prende spunto da un messaggio inviato da una nostra lettrice:

“Buongiorno, percepisco il Reddito di cittadinanza e compirò 60 anni tra un mese. Stamattina sono stata chiamata dai servizi sociali per la presa in carica, dovrò prestare servizio dalle 8 alle 16 ore a settimana, ma non so dove, mi faranno sapere tra 10 giorni. Io ero a conoscenza che a 60 anni sarei diventata inoccupabile. Invece mi hanno detto che si diventa inoccupabili a 64 anni. Non ci capisco niente…”.

Rispondiamo subito alla domanda: considerate le nuove regole del Reddito di cittadinanza, la convocazione è possibile e va accolta, partecipando ai progetti dei Centri per l’impiego.

Il dubbio nasce dal fatto che, da un lato gli over 60 (coloro che hanno 60 o più anni di età) sono riconosciuti come “inoccupabili”, ma dall’altra, secondo le nuove regole del Reddito di cittadinanza, chi ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni è obbligato a partecipare ai corsi di formazione propedeutici al lavoro, per almeno 6 mesi (legge numero 53 del 2003).

Da qui nasce la confusione che, ahinoi, sta provocando dubbi e incertezze ai percettori del sussidio che, ricordiamo, dovrebbe uscire di scena già a partire dal 1° settembre 2023 per fare posto alla Mia, la misura di inclusione attiva scelta dal governo Meloni.

In assenza di decreti chiarificatori, vi consigliamo di accettare la convocazione dei Centri per l’impiego, onde evitare la perdita del diritto al Reddito di cittadinanza.

Scopri la pagina dedicata al Reddito di cittadinanza: pagamenti, diritti e bonus compatibili.

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Corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza: cosa sapere?

Dopo aver risposto alla domanda della nostra lettrice, entriamo nel dettaglio dell’argomento corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza.

La legge di bilancio 2023 ha introdotto alcune novità relative all’erogazione del sussidio, “subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l’inclusione sociale”, come si legge nel vademecum pubblicato dalla Camera dei deputati.

In parole povere, tutti i componenti di un nucleo familiare, di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età, devono obbligatoriamente, pena la perdita del sussidio, “svolgere colloqui con i Centri per l’impiego e i servizi dei comuni” e “partecipare a progetti formativi finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro e ad attività utili alla collettività, dalle 8 alle 16 ore settimanali”.

I corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza hanno una durata di 6 mesi.

Inoltre, si legge nel testo della Camera dei deputati, “i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico devono iscriversi e frequentare i percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo”.

Corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza: chi è esonerato?

Gli unici ad essere esonerati dalla partecipazione ai corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza sono:

  • i titolari di pensione;
  • chi ha 65 anni o più anni di età;
  • chi ha già un lavoro;
  • chi frequenta un corso di studio;
  • i disabili (ferma restando la possibilità di manifestare la loro disponibilità alla partecipazione dei corsi di formazione).
Corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza
Corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza: in foto un gruppo persone seguono un corso.

Corsi di formazione con il Reddito di cittadinanza: la perdita del sussidio

Il beneficio decade per tutto il nucleo familiare nel momento in cui non viene accettata la prima offerta di lavoro.

Con le novità introdotte dalla legge di bilancio, la decadenza dal sussidio scatta in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua pervenuta nei primi 18 mesi di erogazione, mentre fino al 31 dicembre 2022 la perdita del sussidio scattava in caso di rifiuto della seconda offerta congrua nei primi 18 mesi di lavoro o dopo il rifiuto alla prima offerta di lavoro congrua in seguito al rinnovo del sussidio.

L’offerta è considerata congrua, se è:

  • coerente con le esperienze e le competenze maturate (il criterio si applica in modo meno stringente dopo sei e dodici mesi);
  • la sede di lavoro è localizzata entro 80 chilometri di distanza dal Comune di residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile entro 100 minuti con i mezzi pubblici (prima offerta, sia a tempo determinato che a tempo parziale); in caso di seconda offerta la località della sede di lavoro è a prescindere dalla distanza, salvo che non siano presenti figli minori nel nucleo familiare o se si tratta della prima offerta ricevuta dopo il rinnovo del beneficio;
  • la retribuzione è superiore di almeno il 10% del sussidio fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro; non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai Contratti Collettivi;
  • il rapporto di lavoro è a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; a tempo indeterminato, oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi.

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