Reddito di emergenza: come fare domanda

In questa guida imparerai come fare domanda per il reddito di emergenza e scoprirai quali documenti sono necessari per ottenere il Rem 2021.

9' di lettura

Domanda per il Reddito di Emergenza: entro quando bisogna fare richiesta per le tre nuove mensilità di Rem previste dall’articolo 12 del Decreto Sostegni? Cosa serve per presentare la propria istanza? Un riepilogo veloce con i requisiti richiesti, in vista della prima scadenza prevista dal 7 aprile 2021.

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Domanda per il reddito di emergenza: i requisiti

il Decreto Sostegni ha previsto tre nuove rate di Rem, in riferimento, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Possono richiedere il sussidio legato all’epidemia di Covid i residenti in Italia che rispettino alcuni particolari requisiti economici. . Tra questi:

  • Un Isee non superiore ai 15mila euro
  • Un patrimonio mobiliare per l’anno 2020 di valore non superiore ai 10mila euro (limite innalzato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20mila euro, limite innalzato di ulteriori 5mila euro per ogni componente disabile)
  • Reddito familiare per il mese di febbraio 2021 inferiore all’importo della rata del Rem che si andrebbe a percepire in base a numerosità e composizione del nucleo familiare richiedente (più quota aggiuntiva per le famiglie che vivono in affitto)
  • Non percepire altre indennità Covid, Reddito di cittadinanza, Pensioni dirette (Entra nei gruppi facebook: tutti i bonusofferte di lavoropensioni).

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La domanda per il reddito di emergenza 2021 dovrà essere presentata in via telematica, quindi online, sul portale dell’Inps dal 7 aprile 2021 e non oltre il 30 aprile 2021. Chi fa domanda dovrà essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida al momento della presentazione della domanda.

Domanda per il reddito di emergenza 2021

Dove fare domanda per il Reddito di emergenza 2021?

La domanda per il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021), come detto, dovrà essere presentata sul portale dell’Inps fra il 7 aprile 2021 e il 30 aprile 2021 con un modello predisposto dall’istituto e seguendo la procedura che verrà indicata sul portale.

Come fare domanda

La domanda per il Reddito di emergenza 2021 (Rem 2021) può essere presentata attraverso questi due canali:

  • online con il servizio dedicato sul sito Inps, quando sarà arrivo, accedendo all’area utente con le credenziali che hai usato per registrarti (Pin, Spid, Carta Nazionale dei servizi

  • Caf e Patronati

Domanda per chi ha già avuto il reddito di emergenza?

Sì, il il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021) sarà riconosciuto previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2021.

Incompatibilità col Rem 2021

Inoltre il Il Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto–legge n. 41/2021 non è compatibile con:

a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 (“i vecchi bonus 1000 euro” oggi “bonus 2400 euro”;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Che documenti servono per la domanda per il reddito di emergenza 2021

Fondamentale sarà avere a disposizione una DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica serve ad attestare il valore dei propri redditi e patrimoni) in corso di validità.

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Testo completo del messaggio 1378 dell’Inps del 1 aprile 2021 sul reddito di emergenza (Rem 2021)

Premessa

L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem 2021) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Il beneficio, il cui importo è determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sarà riconosciuto – a domanda – ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio:

– ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma 1); 

– a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro (comma 2). La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

In attesa della pubblicazione della circolare con la quale verrà illustrata nel dettaglio la misura in argomento, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni applicative.

1. Termini e modalità di presentazione delle domande del reddito di emergenza 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

2. I requisiti per il Rem 2021 di cui al comma 1

In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

a) il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

2.1 I requisiti di compatibilità

Il Reddito di emergenza ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto–legge n. 41/2021 non è compatibile:

a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

3. I requisiti per il Rem 2021 di cui al comma 2

Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

3.1 I requisiti di compatibilità

Per il diritto al Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:

a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

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