Esenzione ticket sanitario per reddito: tabelle e risposte

Esenzione ticket sanitario per reddito: tutti i chiarimenti dettagliati e le tabelle per ottenere l'esenzione dall'Asl di residenza. Le categorie che ne hanno diritto, i codici, la situazione dei coniugi e chiarimenti sullo stato di disoccupazione.

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9' di lettura

In questo articolo chiariremo molti aspetti legati all’esenzione ticket sanitario per reddito, con spiegazioni dettagliate e una tabella finale che riassume chi e in quali condizioni può ottenere l’esenzione. Prestate particolare attenzione al “nucleo fiscale”, che è cosa diversa dal nucleo familiare, alle regole che riguardano i coniugi e alla definizione di disoccupato.

Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito tutte le persone che rientrano in precise condizioni sociali ed economiche. Gli assistititi del Sistema Sanitario Nazionale con l’esenzione possono accedere a tutte le prestazioni di diagnostica strumentale (radiografie, ecografie, tac e altre), di laboratorio e di ambulatorio (visite mediche), che sono ritenute indispensabili e appropriate per le condizioni di salute.

L’esenzione per reddito non riguarda però anche i medicinali e l’assistenza farmaceutica. Ma per i medicinali di Fascia A le Regioni adottano soluzioni e sistemi diversi: è opportuno quindi rivolgersi all’Asl competente a livello territoriale o agli uffici della Regione.

L’esenzione dal ticket sanitario per reddito è completamente automatizzata. Qui tutta la procedura per ottenerla.

Categorie di esenzione dal ticket per reddito

Più in basso riassumiamo in una scheda l’elenco delle categorie che hanno diritto all’esenzione del ticket. Come vedrete ogni categoria corrisponde a un codice.

Per semplificare la lettura della scheda è utile conoscere le categorie di cittadini che rientrano sotto i singoli codici.

(Codice E01)

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

(Codice E02)

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

(Codice E03)

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

(Codice E04)

Titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il nucleo familiare

Il nucleo familiare al quale si fa riferimento per l’esenzione ticket sanitario per reddito non è quello anagrafico, ma quello cosiddetto “per fini fiscali”. È composto da chi chiede l’esenzione, dal coniuge (che non deve essere legalmente separato) e da tutti gli altri familiari che risultano a carico. (la disposizione è nell’articolo 1 del decreto ministeriale 22/1993).

Il coniuge (marito o moglie) fa sempre parte del “nucleo fiscale”, anche se presenta una autonoma dichiarazione dei redditi o vive in una abitazione diversa da quella del coniuge.

Le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.

I bambini che hanno meno di sei anni appartengono al nucleo fiscale dei genitori se sono coniugati. Se invece i genitori sono conviventi, il bambino rientra nel nucleo fiscale del genitore al quale risulta fiscalmente a carico.

E ancora, sempre nel caso di genitori conviventi, se il piccolo risulta fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole: si può quindi considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore che ha un reddito inferiore al limite previsto (36.151,98 euro).

Familiari a carico

Sono da considerare “familiari fiscalmente a carico” tutte le persone per le quali il cittadino che richiede l’esenzione del ticket sanitario per reddito gode anche di detrazioni fiscali.

Reddito familiare

Il reddito annuo complessivo di un nucleo familiare è formato dalla somma dei redditi dei singoli componenti del nucleo.

Per ottenere l’esenzione del ticket sanitario per reddito si prende in considerazione il reddito complessivo dell’anno che precede la domanda.

Chi è disoccupato

Da un punto di vista fiscale, e quindi per avere accesso all’esenzione del ticket sanitario per reddito, viene definito disoccupato solo il cittadino che ha cessato, e per un qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, fine di un rapporto a tempo determinato), un lavoro dipendente e risulti iscritto al Centro per l’impiego in attesa di una nuova occupazione.

Non rientrano nella categoria “disoccupati” (almeno per ottenere questo tipo di esenzione), le persone che non hanno mai lavorato, quelle che hanno smesso una attività di lavoro autonoma e quelle che sono in cassa integrazione (ordinaria o straordinaria).

Sono invece equiparati ai disoccupati i cittadini in mobilità.

Come esercitare il diritto all’esenzione

Il medico di famiglia e il pediatra sono in possesso della lista delle persone esentate dal ticket. Questa lista viene fornita dall’Anagrafe tributaria con il sistema della Tessera Sanitaria. Quando il medico prescrive la prestazione sanitaria (visita specialistica, esame di laboratorio o altro), se l’assistito ha diritto all’esenzione e su richiesta dell’interessato, riporta il codice di esenzione (E01, E03. E04), sulla ricetta.

Non c’è bisogno di nessuna firma dell’assistito sulla ricetta (come invece era in uso fino a qualche anno fa).

Ci sono però alcuni cittadini che, pur avendo diritto all’esenzione del ticket sanitario per reddito, non sono indicati nella lista in possesso del medico di famiglia. Si tratta delle persone che non hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi: pensionati al minimo, pensionati sociali e i disoccupati.

Questi cittadini dovranno autocertificare ogni 12 mesi all’Asl di residenza il reddito dell’anno precedente. L’Azienda sanitaria locale rilascia un attestato.

Deve rivolgersi alla propria Asl di residenza anche il cittadino che ritiene di avere i requisiti per l’esenzione del reddito ma che non risulta nella lista in possesso del medico. I disoccupati devono dunque autocertificare il loro stato, appena ritrovano una occupazione hanno però l’obblido di segnalarlo immediatamente.

Un discorso simile per tutti gli altri cittadini: se le condizioni del reddito cambiano, e non si rientra più nella fascia di esenzione ticket, bisogna comunicarlo all’Asl di residenza.

La tabella

Codice esenzioneDescrizione codice esenzione regionaleSpecialistica ambulatorialeAssistenza farmaceutica
E 01Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euroSI – Validità nazionaleNO
E 02Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a caricoSI – Validità nazionale e regionaleSI – Validità regionale
E 03Titolari di pensione sociali e loro familiari a caricoSI – Validità nazionale e regionaleSI – Validità regionale
E 04Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a caricoSI – Validità nazionale e regionaleSI – Validità regionale
E 05Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euroSI – Validità regionaleNO
E 11Soggetti minori di età sino a 14 anni, indipendentemente dal redditoSI – Validità regionaleSI – Validità regionale
E 12Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo familiare lordo pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di durata di tale condizione.SI – Validità nazionale e regionaleSI – Validità regionale
E 13Lavoratori in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.14 del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione. (DGR n. 313/2013)SI – Validità regionaleSI – Validità regionale
E 13Lavoratori in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.14 del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)SI – Validità regionaleSI – Validità regionale
E 13Lavoratori in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n. 14 del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizioneSI – Validità regionaleSI – Validità regionale
E 13Lavoratori in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.14 del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)SI – Validità regionaleSI – Validità regionale
E 14Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 euroNOSI – Validità regionale
E 15Cittadini, assistiti SSR, e loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad Euro 18.000 (esenzione dal solo ticket sanitario aggiuntivo di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dalla DGR n. 2027 del 20.07.2011)SI – Validità regionaleNo
E 30Cittadini affetti da patologie croniche e trapiantati appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.NOSI – Validità regionale
E 40Cittadini affetti da malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.NOSI – Validità regionale
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