In questo articolo chiariremo molti aspetti legati all’esenzione ticket sanitario per reddito, con spiegazioni dettagliate e una tabella finale che riassume chi e in quali condizioni può ottenere l’esenzione. Prestate particolare attenzione al “nucleo fiscale”, che è cosa diversa dal nucleo familiare, alle regole che riguardano i coniugi e alla definizione di disoccupato.
Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito tutte le persone che rientrano in precise condizioni sociali ed economiche. Gli assistititi del Sistema Sanitario Nazionale con l’esenzione possono accedere a tutte le prestazioni di diagnostica strumentale (radiografie, ecografie, tac e altre), di laboratorio e di ambulatorio (visite mediche), che sono ritenute indispensabili e appropriate per le condizioni di salute.
L’esenzione per reddito non riguarda però anche i medicinali e l’assistenza farmaceutica. Ma per i medicinali di Fascia A le Regioni adottano soluzioni e sistemi diversi: è opportuno quindi rivolgersi all’Asl competente a livello territoriale o agli uffici della Regione.
L’esenzione dal ticket sanitario per reddito è completamente automatizzata. Qui tutta la procedura per ottenerla.
Categorie di esenzione dal ticket per reddito
Più in basso riassumiamo in una scheda l’elenco delle categorie che hanno diritto all’esenzione del ticket. Come vedrete ogni categoria corrisponde a un codice.
Per semplificare la lettura della scheda è utile conoscere le categorie di cittadini che rientrano sotto i singoli codici.
(Codice E01)
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
(Codice E02)
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
(Codice E03)
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
(Codice E04)
Titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il nucleo familiare
Il nucleo familiare al quale si fa riferimento per l’esenzione ticket sanitario per reddito non è quello anagrafico, ma quello cosiddetto “per fini fiscali”. È composto da chi chiede l’esenzione, dal coniuge (che non deve essere legalmente separato) e da tutti gli altri familiari che risultano a carico. (la disposizione è nell’articolo 1 del decreto ministeriale 22/1993).
Il coniuge (marito o moglie) fa sempre parte del “nucleo fiscale”, anche se presenta una autonoma dichiarazione dei redditi o vive in una abitazione diversa da quella del coniuge.
Le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.
I bambini che hanno meno di sei anni appartengono al nucleo fiscale dei genitori se sono coniugati. Se invece i genitori sono conviventi, il bambino rientra nel nucleo fiscale del genitore al quale risulta fiscalmente a carico.
E ancora, sempre nel caso di genitori conviventi, se il piccolo risulta fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole: si può quindi considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore che ha un reddito inferiore al limite previsto (36.151,98 euro).

Familiari a carico
Sono da considerare “familiari fiscalmente a carico” tutte le persone per le quali il cittadino che richiede l’esenzione del ticket sanitario per reddito gode anche di detrazioni fiscali.
Reddito familiare
Il reddito annuo complessivo di un nucleo familiare è formato dalla somma dei redditi dei singoli componenti del nucleo.
Per ottenere l’esenzione del ticket sanitario per reddito si prende in considerazione il reddito complessivo dell’anno che precede la domanda.
Chi è disoccupato
Da un punto di vista fiscale, e quindi per avere accesso all’esenzione del ticket sanitario per reddito, viene definito disoccupato solo il cittadino che ha cessato, e per un qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, fine di un rapporto a tempo determinato), un lavoro dipendente e risulti iscritto al Centro per l’impiego in attesa di una nuova occupazione.
Non rientrano nella categoria “disoccupati” (almeno per ottenere questo tipo di esenzione), le persone che non hanno mai lavorato, quelle che hanno smesso una attività di lavoro autonoma e quelle che sono in cassa integrazione (ordinaria o straordinaria).
Sono invece equiparati ai disoccupati i cittadini in mobilità.

Come esercitare il diritto all’esenzione
Il medico di famiglia e il pediatra sono in possesso della lista delle persone esentate dal ticket. Questa lista viene fornita dall’Anagrafe tributaria con il sistema della Tessera Sanitaria. Quando il medico prescrive la prestazione sanitaria (visita specialistica, esame di laboratorio o altro), se l’assistito ha diritto all’esenzione e su richiesta dell’interessato, riporta il codice di esenzione (E01, E03. E04), sulla ricetta.
Non c’è bisogno di nessuna firma dell’assistito sulla ricetta (come invece era in uso fino a qualche anno fa).
Ci sono però alcuni cittadini che, pur avendo diritto all’esenzione del ticket sanitario per reddito, non sono indicati nella lista in possesso del medico di famiglia. Si tratta delle persone che non hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi: pensionati al minimo, pensionati sociali e i disoccupati.
Questi cittadini dovranno autocertificare ogni 12 mesi all’Asl di residenza il reddito dell’anno precedente. L’Azienda sanitaria locale rilascia un attestato.
Deve rivolgersi alla propria Asl di residenza anche il cittadino che ritiene di avere i requisiti per l’esenzione del reddito ma che non risulta nella lista in possesso del medico. I disoccupati devono dunque autocertificare il loro stato, appena ritrovano una occupazione hanno però l’obblido di segnalarlo immediatamente.
Un discorso simile per tutti gli altri cittadini: se le condizioni del reddito cambiano, e non si rientra più nella fascia di esenzione ticket, bisogna comunicarlo all’Asl di residenza.
La tabella
Codice esenzione | Descrizione codice esenzione regionale | Specialistica ambulatoriale | Assistenza farmaceutica |
E 01 | Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro | SI – Validità nazionale | NO |
E 02 | Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico | SI – Validità nazionale e regionale | SI – Validità regionale |
E 03 | Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico | SI – Validità nazionale e regionale | SI – Validità regionale |
E 04 | Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico | SI – Validità nazionale e regionale | SI – Validità regionale |
E 05 | Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro | SI – Validità regionale | NO |
E 11 | Soggetti minori di età sino a 14 anni, indipendentemente dal reddito | SI – Validità regionale | SI – Validità regionale |
E 12 | Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo familiare lordo pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di durata di tale condizione. | SI – Validità nazionale e regionale | SI – Validità regionale |
E 13 | Lavoratori in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.14 del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione. (DGR n. 313/2013) | SI – Validità regionale | SI – Validità regionale |
E 13 | Lavoratori in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.14 del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) | SI – Validità regionale | SI – Validità regionale |
E 13 | Lavoratori in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n. 14 del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione | SI – Validità regionale | SI – Validità regionale |
E 13 | Lavoratori in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.14 del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) | SI – Validità regionale | SI – Validità regionale |
E 14 | Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 euro | NO | SI – Validità regionale |
E 15 | Cittadini, assistiti SSR, e loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad Euro 18.000 (esenzione dal solo ticket sanitario aggiuntivo di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dalla DGR n. 2027 del 20.07.2011) | SI – Validità regionale | No |
E 30 | Cittadini affetti da patologie croniche e trapiantati appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche. | NO | SI – Validità regionale |
E 40 | Cittadini affetti da malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche. | NO | SI – Validità regionale |
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