Il Fondo per il credito ai giovani, più conosciuto come Fondo per lo studio, è uno dei pochi strumenti finanziari messi a disposizione dallo Stato per dare l’opportunità ai giovani di accedere al credito bancario e affrontare in modo autonomo le spese necessarie per completare il percorso di studi ed entrare nel mondo del lavoro.
Il Fondo per lo studio è stato immaginato dai legislatori per agevolare l’accesso al credito di studenti universitari e neo laureati, con l’obiettivo preciso di consentire a tutti il completamento dei percorsi professionali e lavorativi.
Un progetto di inclusione, dunque, che tenta – con il prestito garantito dallo Stato – di offrire chance importanti anche a ragazzi che non hanno la possibilità, per la mancanza di risorse economiche, di completare il ciclo di studi universitari o di specializzazione post universitaria.
Le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo per lo studio sono state sancite con un decreto interministeriale il 19 novembre del 2010 emanato dal ministero della Gioventù in collaborazione con quello dell’Economia e delle Finanze.
Con il Fondo per lo studio i ragazzi possono anche seguire i corsi di specializzazione post laurea o approfondire la conoscenza di una lingua straniera.
Per accedere al Fondo per lo studio i giovani devono compilare un modello di domanda da allegare alla documentazione che è stata richiesta. Subito dopo recarsi alle filiali delle banche che hanno aderito all’iniziativa.

Chi può chiedere il Fondo per lo studio
La domanda di accesso al finanziamento agevolato garantito dal fondo può essere presentata da persone tra i 18 e i 40 anni che si trovino in una di queste condizioni:
essere iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
- essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
- essere iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
- essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- essere iscritto ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
- essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.
Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:
- una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- una scuola straniera autorizzata dal MIUR all’apertura di una succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione post laurea o i Master devono essere tenuti presso:
- Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all’apertura di una succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

Cosa prevede il finanziamento
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo per lo studio, per i corsi o i Master, sono cumulabili tra loro fino a un ammontare massimo di 25mila euro.
I fondi verranno erogati in rate annuali per un importo non inferiore a 3mila euro e non superiore a 5mila.
Le rate del finanziamento successive alla prima, per corsi e master, saranno versate dopo la presentazione alla banca di un attestato di iscrizione alle annualità successive e il superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.
Se i corsi universitari o linguistici hanno una durata pluriennale, la banca può concedere il finanziamento complessivo ed erogare le rate con cadenza complessiva per tutta la durata del corso, del master o del corso linguistico ( non oltre).

Tasso di interesse e restituzione dei fondi
Il tasso di interesse e le condizioni di finanziamento sono stabilite dai singoli istituti bancari, ma sempre nel rispetto delle regole che sono state previste dal Decreto interministeriale del 19 novembre del 2010 e dal Protocollo d’intesa firmato dall’Abi e dal ministro della Gioventù il 18 maggio del 2011.
La restituzione del finanziamento può effettuarsi in un periodo compreso fra i tre e in quindici anni.
Le banche non chiederanno agli studenti altre garanzie oltre a quelle fornite dallo Stato.