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Il genitore può non pagare le spese d’affitto universitarie?

Il genitore può non pagare le spese d’affitto universitarie? E se sì, in quali caso. La questione è rilevante soprattutto per i genitori divorziati. Sul punto ci sono state diverse sentenze dei magistrati che hanno contribuito a chiarire il quadro. Vediamo come.

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6' di lettura

Il genitore può non pagare le spese d’affitto universitarie? La questione è di rilievo nel caso di genitori divorziati, anche perché negli ultimi anni all’aumento dei coniugi che hanno messo fine al matrimonio si riscontra la crescita di studenti che frequentano atenei in città diverse da quelle di residenza. (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Tribunale e spese d’affitto universitarie

La ripartizione delle spese o il rifiuto di uno dei genitori a pagare le spese per l’affitto al figlio studente fuori sede sono arrivati spesso nelle aule dei tribunali. Contenziosi giudiziari che si sono concentrati soprattutto su due questioni:

  • le spese per l’affitto di una casa al figlio fuori sede rientrano nelle spese ordinarie o straordinarie?
  • l’alloggio universitario in una città diversa da quella di residenza può essere definito un diritto o un lusso?

I magistrati hanno più volte ribadito che in questo caso la spesa può essere ritenuta straordinaria. Il che significa che non può rientrare nell’assegno mensile. Si tratta quindi di soldi che vanno versati a parte.

Resta da verificare se un genitore può rifiutarsi di pagare le spese universitarie per il figlio fuori sede e quando.

Sul punto si è pronunciato, con la sentenza numero 160 del 12 maggio 2023, il tribunale di Aosta.

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La sentenza del tribunale di Aosta

La sentenza dei magistrati valdostani ha messo in luce un caso emblematico. Un padre ha contestato la spesa d’affitto per il figlio studente fuorisede, argomentando che il ragazzo avrebbe potuto frequentare un ateneo più vicino alla sua residenza, limitando così i costi.

Condizioni economiche e scelte universitarie

Il genitore aveva obiettato che il corso di laurea scelto dal figlio era disponibile anche presso l’Università di Torino. Aver scelto Bologna come città universitaria ha causato un esborso economico aggiuntivo per il padre, già in difficoltà finanziarie.

I magistrati hanno ritenuto fosse preliminare in questo caso la necessità della concertazione delle spese. Prima di sostenere costi considerevoli, è indispensabile accordarsi con l’altro genitore. Se la decisione non è condivisa e uno dei genitori decide di procedere unilateralmente, non può poi pretendere un rimborso.

Concertazione delle spese tra genitori divorziati

Ma, quando si tratta della concertazione delle spese, chi ha l’ultima parola? La legge stabilisce che, nel caso dei genitori divorziati, il genitore affidatario non è obbligato a concordare in anticipo le spese straordinarie se sono necessarie e compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Tuttavia, in caso di disaccordo o se un genitore rifiuta di contribuire, il tribunale deve intervenire. Il giudice deve assicurarsi che le spese siano nell’interesse del figlio e in linea con le possibilità economiche dei genitori.

Vedi in questo post fino a che età dei figli c’è l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento.

Condizioni per non pagare le spese universitarie

Ci sono alcune situazioni in cui i genitori potrebbero non essere obbligati a sostenere le spese universitarie:

  • Se i genitori non sono economicamente in grado di sostenere queste spese, potrebbe spettare ai nonni provvedere.
  • I genitori possono astenersi dal pagare le tasse universitarie quando i figli raggiungono l’indipendenza economica.
  • Se gli studenti non mostrano impegno e prolungano eccessivamente la loro permanenza all’università, i genitori potrebbero avere il diritto di non pagare.

Assegno di mantenimento e spese universitarie

In alcune situazioni, l’assegno di mantenimento potrebbe non essere sufficiente per coprire le esigenze crescenti dei figli, in particolare quando arrivano all’università. L’assegno, infatti, potrebbe essere stato determinato quando i figli erano più piccoli e avevano esigenze diverse. Se le condizioni cambiano, è possibile chiedere al giudice una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Vediamo in questo post anche quando si può chiedere la riduzione.

Le linee guida del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense ha stilato delle linee guida utili a districarsi tra i vari tipi di spese che possono essere affrontate nella vita di un giovane studente. Queste linee guida sono utilizzate da molti tribunali come riferimento nella definizione delle sentenze.

Tra le principali distinzioni, troviamo:

  1. Spese comprese nell’assegno di mantenimento: queste non richiedono rimborsi poiché sono già calcolate nell’assegno mensile.
  2. Spese extra assegno “obbligatorie”: di solito queste spese sono suddivise equamente tra i genitori, ma la percentuale può variare a seconda della decisione del giudice. Non necessitano di un accordo tra i genitori.
  3. Spese extra assegno con accordo preventivo: sono quelle spese che, per essere rimborsate, necessitano di un accordo preventivo tra i genitori.

Ripartizione delle spese

Le spese d’affitto universitarie, come abbiamo visto, sono una delle questioni più delicate in questo contesto. Secondo le linee guida del CNF, queste spese rientrano tra quelle che necessitano di un accordo preventivo tra i genitori.

Tuttavia, alcune sentenze, come quella del Tribunale di Frosinone (sentenza n. 725/2022), hanno preso decisioni diverse. Nella sentenza dei giudici ciociari, il padre era stato condannato a rimborsare una parte delle spese di alloggio del figlio, nonostante non avesse dato il proprio consenso per tali spese.

Il Tribunale, in questo caso, ha valutato che le spese erano nell’interesse del figlio e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori.

FAQ (Domande e risposte)

Le spese d’affitto universitarie sono ordinarie o straordinarie?

Le spese d’affitto universitarie sono considerate spese straordinarie. Questo significa che non sono comprese nell’assegno di mantenimento mensile e devono essere pagate separatamente.

Quando un genitore può rifiutarsi di pagare le spese d’affitto universitarie?

Un genitore può rifiutarsi di pagare le spese d’affitto universitarie in determinate circostanze. Ad esempio, se il figlio può frequentare un’università più vicina e ciò evita costi extra per le finanze del genitore, come nel caso analizzato dal tribunale di Aosta, dove il padre si era opposto al pagamento dell’affitto per il figlio universitario fuorisede poiché il figlio avrebbe potuto frequentare un ateneo più vicino, e ciò avrebbe alleviato le difficoltà finanziarie del padre. L’ex moglie aveva invece deciso diversamente senza cercare un accordo con l’ex marito.

In quali situazioni i genitori possono non pagare le spese universitarie dei figli?

I genitori possono astenersi dal pagare le spese universitarie:

  1. Quando non riescono economicamente a sostenere le spese, lasciando ai nonni la responsabilità economica dell’istruzione dei nipoti.
  2. Quando i figli raggiungono l’indipendenza economica.
  3. Se i figli non si impegnano nei loro studi e prolungano eccessivamente la loro permanenza all’università.

Cosa stabilisce la legge sulla divisione delle spese straordinarie tra divorziati?

La legge stabilisce che il coniuge affidatario non ha l’obbligo di concordare preventivamente le spese straordinarie per il figlio quando queste sono necessarie e sono compatibili con la condizione economica dei genitori. Tuttavia, in assenza di accordo e se un genitore rifiuta di pagare, il giudice deve intervenire per verificare se le spese sono nell’interesse del figlio e in linea con le possibilità reddituali dei genitori.

Quando un genitore può richiedere la modifica dell’assegno di mantenimento?

Un genitore può chiedere al giudice la modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio) relativa all’assegno di mantenimento quando la situazione di fatto cambia rispetto al momento in cui l’assegno era stato stabilito. Ad esempio, se l’assegno mensile stabilito non copre le esigenze crescenti dei figli, è possibile richiedere una modifica.

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