I diritti degli alunni con disabilità nella scuola privata: come funziona l’integrazione negli istituti che non sono pubblici.(scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
- I diritti degli alunni con disabilità: l’obbligo delle scuole private
- I diritti degli alunni con disabilità: Piano educativo individualizzato
- I diritti degli alunni con disabilità: tre sentenze
- I diritti degli alunni con disabilità: l’assistente non è un insegnante
- I diritti degli alunni con disabilità: le leggi citate
- I diritti degli alunni con disabilità: conclusione
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Sulle tutele per gli alunni con disabilità nella scuola pubblica si conosce quasi tutti, resta da vedere come funziona l’integrazione scolastica dei minori che sono portatori di handicap nelle scuole private paritarie. È la stessa cosa? Ci sono dei limiti e quali?
Sulla questione ha fatto un po’ di chiarezza una sentenza della Cassazione (pronunciata a Sezioni Unite), la numero 9966 del 2017.
I diritti degli alunni con disabilità: l’obbligo delle scuole private
I giudici dell’Alta Corte hanno stabilito che la scuola privata paritaria ha l’obbligo di garantire agli studenti con disabilità le identiche prestazioni di sostegno che sono garantite dalla scuola statale.
Ma non solo: per la Cassazione se lo Stato non eroga i contributi che sono dovuti per la copertura necessaria dei costi, commette una discriminazione indiretta.
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Perché l’assenza di quei fondi causa una riduzione dei servizi formativi della scuola paritaria e quindi un disagio evidente agli alunni con disabilità.
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I diritti degli alunni con disabilità: Piano educativo individualizzato
La questione che ha portato alla sentenza della Cassazione, è stata avanzata dai genitori di un minore con disabilità. Lo hanno iscritto a una scuola privata paritaria (dopo una esperienza in una scuola pubblica). Nel passaggio però il nuovo istituto non ha concesso le stesse ore di sostegno, ovvero quelle 22 ore che sono previste nel Piano educativo individualizzato.
Per questo motivo hanno chiesto che venisse accertata dai magistrati la natura discriminatoria di questa decisione dell’amministrazione scolastica.
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La scuola privata paritaria si è limitata a offrire questa soluzione:
- 12 ore settimanali di sostegno;
- 3 ore offerte dalla scuola;
- 12 ore di assistenza assicurata dall’educatrice.
I diritti degli alunni con disabilità: tre sentenze
I giudici di primo grado hanno accolto l’istanza dei genitori nei confronti del Ministero dell’Istruzione. Il ministero ha proposto Appello, ma anche i giudici di secondo grado hanno riconosciuto le ragioni dei genitori.
Per un motivo molto semplice: il Piano educativo individualizzato prevede 22 ore settimanali di sostegno e la scuola ne propone solo 15. In questo modo risulta evidente che non si rispetta l’obbligo previsto..
I diritti degli alunni con disabilità: l’assistente non è un insegnante
Soprattutto perché le 12 ore garantite con l’assistente sociale non possono essere equiparate a quelle di un insegnante di sostegno: si tratta di due figure professionali diverse.
A questo punto il Ministero, convinto delle sue Ragioni, ha presentato ricorso in Cassazione.
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I giudici dell’Alta Corte hanno però confermato le decisioni dei magistrati di primo grado e dell’Appello, sulla base della stessa conclusione: la scuola paritaria non ha garantito quello che è previsto dalla legge a tutela dei ragazzi con disabilità per favorire la loro integrazione scolastica: 22 ore settimanali di sostegno (da parte di un insegnante).
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I diritti degli alunni con disabilità: le leggi citate
Ore settimanali che sono uguali sia per gli istituti pubblici sia per quelli privati paritari.
La Cassazione ha motivato la sentenza citando una serie di leggi:
la Legge numero 62 del 2000: ovvero la norma che include le scuole private paritarie nel sistema nazionale di istruzione. Questa “inclusione” prevede tra l’altro l’obbligo di accogliere gli studenti con disabilità, ma non solo: impone anche di fornire a questi alunni le stesse condizioni, gli analoghi standard qualitativi, di apprendimento, frequenza e sostegno specializzato che sono previsti nel piano educativo individualizzato (ed è il punto sul quale hanno insistito tutte e tre le sentenze);
- la legge 104 del 1992, con la quale lo Stato eroga dei contributi per garantire il diritto all’istruzione dello studente con disabilità;
- la legge 62 del 2000, che all’articolo 1, comma 14, prevede che sia autorizzata la spesa per assicurare tutti gli interventi di sostegno previsti dalla legge 104;
- e infine l’articolo 1 bis del decreto legge numero 50 del 5 dicembre del 2005 e l’articolo 1, comma 636 della legge nazionale numero 296 del 27 dicembre 2006. Viene previsto un contributo alle scuole paritarie, di ogni ordine e grado, che accolgono gli studenti con disabilità (certificata dalla legge 104). Quel contributo annuale è riferito a 24 ore settimanali di sostegno.
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Ma sulle stesso piano ci sono anche altre disposizioni ministeriali che ricordano il contributo economico previsto per le scuole private paritarie che accolgono alunni con disabilità.

I diritti degli alunni con disabilità: conclusione
Un quadro di norme ampio e chiaro. E che impone al Ministero della Pubblica Istruzione e all’Ufficio scolastico regionale di sostenere integralmente i costi per il sostegno degli alunni con disabilità negli istituti privati. Costi che sono identici a quelli che vengono affrontati per gli studenti con disabilità che sono iscritti alle scuole pubbliche.
Se lo Stato non eroga i fondi necessari per questa funzione alle scuole private commette una discriminazione indiretta nei confronti delle persone con disabilità e del loro diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica.
Quindi, se la scuola privata paritaria non offre le stesse ore di sostegno a uno studente con disabilità commette una discriminazione nei suoi confronti. Se questa mancata offerta è stata causata dal mancato versamento dei contributi all’istituto, lo Stato è colpevole allo stesso modo, anche se in via indiretta.
Per cui, se una scuola privata paritaria non mette a disposizione per le 24 ore obbligatorie un insegnante di sostegno sta commettendo un palese atto illegittimo.
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