Cosa succede se una persona non autosufficiente presenta domanda all’INPS per l’accompagno, ma avviene il decesso prima della visita per l’indennità di accompagnamento? (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Decesso prima della visita per l’indennità di accompagnamento: cosa succede?
Se si verifica il decesso prima della visita per l’indennità di accompagnamento, gli eredi hanno il diritto di presentare una formale istanza e chiedere che l’accertamento sanitario avvenga lo stesso “post mortem” (“dopo la morte”) sulla base della documentazione medica nel frattempo presentata.
L’istanza è accolta solo se a giudizio della Commissione la documentazione consente anche in questa situazione di formulare una esatta diagnosi.
In quel caso, l’iter proseguirà “normalmente” e gli eredi potranno chiedere all’INPS la corresponsione delle prestazioni arretrate in quell’intervallo. (Art. 1 comma 8 Dpr. 698/1994).
E se il decesso avviene dopo l’accertamento?
Se il decesso avviene dopo l’accertamento dell’invalidità e prima della liquidazione della provvidenza, i ratei maturati dalla presentazione della domanda alla data della morte sono corrisposti agli eredi i quali dovranno inoltrare all’INPS apposita domanda di ratei maturati e non riscossi comprovando il loro status di eredi. (Art. 1 Legge 912/1986).
Riassumendo: Se la documentazione lo consente, la Commissione può stabilire anche dopo il decesso se la persona aveva maturato diritto a una prestazione, in questo caso l’indennità di accompagnamento. Se accerta le condizioni sanitarie, gli eredi hanno diritto ai ratei maturati e non riscossi dalla persona deceduta. Se invece la morte è avvenuta dopo l’accertamento sanitario, agli eredi basterà presentare una domanda all’INPS per ottenere i ratei dovuti.
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Un esempio pratico
Per fare un esempio pratico: avete presentato domanda di accompagnamento a gennaio. L’INPS ha predisposto la visita per l’accertamento sanitario (a questo punto sull’esclusiva valutazione della documentazione sanitaria) ad aprile. L’indennità di accompagnamento è confermata dall’INPS a maggio. Ai superstiti spettano tutti i ratei maturati dal momento della domanda (prima della liquidazione) e il momento del decesso. Quindi: se il decesso è avvenuto a marzo, gli eredi hanno diritto ai ratei da gennaio a marzo.
Anche una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che gli eredi del deceduto che aveva presentato domanda per l’accompagno hanno diritto a riscuotere le somme dell’indennità.
Ecco quanto spetta ogni mese per l’indennità di accompagnamento dopo i 90 anni.
La sentenza della Corte di Cassazione
Secondo una recente decisione della Corte di Cassazione, è stato stabilito che gli eredi di un invalido deceduto hanno il diritto di ricevere la quota dell’indennità di accompagnamento che spettava all’invalido. Questa somma viene assegnata agli eredi anche se non hanno fornito assistenza all’invalido durante la sua vita.
La sentenza in questione è la numero 1323 del 18 novembre 2015 (Cassazione, sezione III Civile).
Il principio fondamentale della sentenza è che il diritto alle prestazioni di assistenza per gli invalidi civili si origina dalla presentazione di una richiesta amministrativa e dal soddisfacimento dei requisiti (sanitari e/o reddituali) previsti dalla normativa.
Poiché queste prestazioni fanno parte del patrimonio dell’invalido deceduto, si deduce che vengano trasmesse agli eredi anche nel caso in cui l’invalido sia morto prima che i requisiti di legge fossero stabiliti.
Pertanto, tutti gli eredi hanno il diritto di ricevere una parte dell’indennità di accompagnamento, anche se non hanno assistito la persona deceduta.
Pensione nel mese del decesso, viene accreditata lo stesso oppure va restituita all’INPS? Scopri cosa prevede la normativa.

Quali somme spettano
Chiariamo però che agli eredi spettano solo ed esclusivamente i ratei maturati a partire dalla presentazione della domanda fino alla data del decesso del beneficiario.
Sempre per riprendere l’esempio precedente: l’importo dell’indennità di accompagnamento, per il 2023, è pari a 527,16 euro per 12 mensilità (quindi non è prevista la tredicesima).
Da gennaio a marzo, quindi (sempre seguendo il nostro esempio), si avrà diritto a una somma pari a 1.581,48 euro (527,16 euro x 3 mesi).
Ecco qual è la legge per l’Assegno di accompagnamento: a chi spetta l’indennità, da chi è erogata, come presentare domanda.
L’indennità di accompagnamento è reversibile?
Il vostro rapporto con INPS finisce qui. L’indennità di accompagnamento infatti non è reversibile, quindi non potete ottenere una percentuale dell’indennità per i mesi successivi. Così come non è reversibile un’eventuale pensione di invalidità percepita prima del decesso.
Solo nel caso in cui il beneficiario fosse anziano e percepisse una pensione di vecchiaia, quindi una pensione previdenziale ordinaria, allora avete diritto alla reversibilità.
Scopri i casi in cui è possibile richiedere l’assegno di accompagnamento provvisorio e come fare per effettuare la richiesta.
Come presentare istanza per l’indennità di accompagnamento dopo il decesso
Abbiamo detto che è prevista la possibilità di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento post mortem su base documentale (art. 1, co. 8, Dpr n. 698/1194).
Nel caso in cui un soggetto abbia presentato richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile, ma sia deceduto prima di essere stato sottoposto alla visita medica da parte della commissione preposta, è possibile per gli eredi presentare, presso l’ufficio INPS competente di zona , formale istanza di riconoscimento post mortem dell’invalidità civile (mod. AP71).
La valutazione medica avverrà sulla base della documentazione sanitaria relativa alla persona scomparsa.
L’istanza post mortem per il riconoscimento dell’invalidità civile INPS deve essere di norma compilata con i seguenti dati:
- dati anagrafici del richiedente (cognome, nome, codice fiscale, residenza, indirizzo, telefono, cap, indirizzo email);
- dati relativi al documento di riconoscimento che si utilizza per la richiesta;
- dati anagrafici del beneficiario deceduto (nome, cognome, codice fiscale, residenza);
- dati relativi alla richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile già presentata;
- dati relativi al decesso;
- dati relativi alla documentazione sanitaria che si intende allegare alla domanda;
- data, luogo e firma.
I tempi per la valutazione sono di 90 giorni, i quali decorrono dalla consegna dei documenti.
Entro tale termine la Commissione dovrà decidere se riconoscere l’indennità o meno. L’INPS è tenuto a informare il richiedente circa l’esito della Commissione (qualunque esso sia) con una comunicazione scritta.
FAQ (domande e risposte)
Cos’è l’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico fornito alle persone che hanno bisogno di assistenza continua a causa di una grave disabilità.
Come posso richiedere l’indennità di accompagnamento?
Per richiedere l’indennità di accompagnamento è necessario compilare l’apposita domanda presso l’INPS. È importante allegare tutta la documentazione medica che attesti la gravità della disabilità e la necessità di assistenza continua.
L’indennità di accompagnamento è cumulabile con altre prestazioni?
Sì, in alcuni casi l’indennità di accompagnamento può essere cumulata con altre prestazioni economiche, come ad esempio la pensione di invalidità. È importante verificare le regole specifiche per ciascun tipo di prestazione.
Come avviene il pagamento dell’indennità e con quale frequenza?
L’indennità di accompagnamento viene erogata mensilmente direttamente al beneficiario, generalmente tramite bonifico bancario o postale.
Quali sono gli obblighi del beneficiario dell’indennità di accompagnamento?
Il beneficiario dell’indennità di accompagnamento è tenuto a comunicare all’INPS eventuali cambiamenti nella propria situazione, come ad esempio miglioramenti nella condizione di salute o variazioni nei livelli di assistenza necessaria.
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