Indennità di accompagnamento: la perde chi va all’estero? Vediamo se lasciare il Paese comporta la revoca del beneficio. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
- Residenza stabile
- Non esportabilità
- Chi controlla?
- Le eccezioni
- Come riaverla
- Conclusione
- A chi spetta
- Requisiti
- Importo
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Prima una premessa: non ci riferiamo a chi si reca all’estero, per una qualsiasi ragione, per un breve periodo, ma di chi ha intenzione di risiedere in modo più stabile in una nazione diversa.
Indennità di accompagnamento: residenza stabile
Partiamo da uno dei requisiti essenziali per godere delle indennità previdenziali e assistenziali concesse agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti: la residenza stabile ed effettiva sul territorio nazionale. Requisito che è indispensabile anche per chi riceve l’indennità di accompagnamento.
In questi casi, dunque, l’eventuale trasferimento di un assistito all’estero può comportare il rischio della revoca del trattamento assistenziale.
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In questo articolo vediamo dopo quanto tempo scatta la revoca e quali sono i controlli che effettua l’Inps.
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Indennità di accompagnamento: non esportabilità
La revoca dei benefici è stata inserite in base a uno dei principi chiave in questa materia: la non esportabilità all’estero delle indennità previdenziali e assistenziali che sono erogate dallo Stato Italiano.
Indennità di accompagnamento negata ai malati terminali
Questo principio è stato ritenuto legittimo anche da numerose sentenze della Cassazione.
Sul punto – per chiarire ancora meglio la situazione – c’è stato anche un messaggio dell’Istituto di previdenza sociale, il numero 20966 del 2013.
In quella nota l’Inps ha anche specificato che il requisito della residenza può ritenersi effettiva solo se stabile e abituale in Italia.
Stabile e abituale, dunque, non preclude certo la possibilità di recarsi all’estero in determinati periodi.
Indennità di accompagnamento: chi controlla?
Ma chi verifica se un cittadino titolare di un trattamento assistenziale si trova in Italia o fuori dai confini? (Indennità di accompagnamento over 65: requisiti e domanda)
Il compito di verificare l’effettiva dimora di un cittadino in Italia viene svolto dalle strutture territoriali dell’Inps. Se si dovessero accorgere che un assistito risiede abitualmente all’estero devono avviare subito la sospensione della prestazione.
In particolare se si accerta che la permanenza all’estero dura da più di 6 mesi.
Indennità di accompagnamento: le eccezioni
Ci sono però delle eccezioni.
In particolare una: i gravi motivi sanitari
Ovviamente i “gravi motivi sanitari” dovranno essere documentati. Possono riguardare tra l’altro:
- interventi chirurgici;
- ricoveri;
- cure specialistiche che si effettuano in strutture sanitarie all’estero;
- necessità di essere assistiti da un familiare che è residente fuori dall’Italia;
- necessità di acquistare dei farmaci che sono in vendita solo in alcune nazioni e non nel nostro Paese.
Indennità di accompagnamento: come riaverla
In caso contrario, dunque, se cioè la residenza abituale all’estero non è causata da una di queste ragioni, scatta la sospensione.
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La sospensione dura un anno, se nel frattempo il cittadino non è rientrato in Italia si dispone la revoca del beneficio. (indennità di accompagnamento e chemioterapia: quando spetta)
Se non c’è ancora la revoca dell’indennità di accompagnamento (è quindi trascorso meno di un anno dalla sospensione) e il verbale sanitario emesso dalle commissioni è ancora valido, così come gli eventuali requisiti di reddito (che però nel caso dell’accompagnamento non sono necessari), l’assistito può presentare domanda per riavere la prestazione economica senza dover di nuovo essere sottoposto a un accertamento sanitario.
Indennità di accompagnamento: conclusione
E dunque:
- chi ha l’indennità di accompagnamento può recarsi all’estero per massimo 6 mesi consecutivi;
- può restare più a lungo e non perdere il beneficio se dimostra che la permanenza lontano dall’Italia è causata da questioni mediche;
- può restare più a lungo e non perdere il beneficio se dimostra che è stato costretto a lasciare il Paese per essere temporaneamente assistito da un familiare che risiede all’estero;
- se non ci sono questi presupposti scatta la sospensione del beneficio
- a un anno dalla sospensione c’è la revoca del trattamento economico;
- l’assistito può ripresentare domanda senza sottoposi a una nuova visita (se il verbale è valido) se è ancora in corso la sospensione e non è stata imposta la revoca.
Indennità di accompagnamento: a chi spetta
Ricordiamo in breve cos’è e quando si ha diritto all’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento viene erogata a invalidi totali e mutilati per i quali è stata accertata l’impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, mangiare).
Indennità di accompagnamento: requisiti
Questi sono i requisiti:
- riconoscimento (da parte di una commissione Asl) dell’inabilità totale e permanente (100%);
- riconoscimento (da parte di una commissione Asl) dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Tra i requisiti non è previsto quello reddituale. Viene cioè erogato a prescindere dal reddito dell’assistito.

Indennità di accompagnamento: importo
L’indennitàviene erogata per 12 mensilità.
Il pagamento viene sospeso in caso di ricovero dell’assistito, per un periodo superiore a 29 giorni, in una struttura a totale carico dello Stato.
L‘importo per l’indennità di accompagnamento nel 2022 è di 525,17 euro.
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