Nell’articolo di oggi vedremo cosa si intende per Invalidità a meno di un terzo e a quali agevolazioni si ha diritto (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Che vuol dire “Invalidità a meno di un terzo”?
Quando si ottiene il riconoscimento dell’Invalidità civile ci sono agevolazioni a disposizione che variano in base al grado di disabilità.
Prima di passare a vedere quali sono dobbiamo chiarire cosa si intende per “Invalidità a meno di un terzo” e per farlo dobbiamo prendere prima dimestichezza con alcune definizioni dei verbali INPS.
Come capire sul verbale INPS se c’è un’Invalidità a meno di un terzo
Quando si richiede il riconoscimento dell’Invalidità civile, si ottiene, al termine del procedimento, un verbale dell’INPS che quantifica la percentuale di invalidità e la capacità lavorativa dell’individuo.
Nei verbali degli individui tra 18 e 67 anni, cioè in età da lavoro, tra le tante definizioni possono esserci queste tre:
- “non invalido – assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”. Vuol dire che la persona non è invalida perché la riduzione della capacità lavorativa è inferiore a 1/3 del totale. In questo caso non si considera il soggetto invalido e non spetta alla persona nessuna agevolazione.
- “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3” (art. 2, L. 118/1971)”. In questo caso la riduzione della capacità lavorativa è superiore a 1/3 del totale, la persona viene riconosciuta invalida e gli spettano alcune agevolazioni.
- “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3” (art. 2 e 13 L. 118/1971). Si tratta di un’invalidità almeno del 67% dove le agevolazioni sono maggiori.
Quali agevolazioni spettano con Invalidità a meno di un terzo?
Tirando le somme, la definizione “Invalidità a meno di terzo” non esiste tecnicamente nei verbali dell’INPS. Quindi, se si intende la frase nel senso che l’INPS ha quantificato l’invalidità e questa è in misura inferiore a 1/3 del totale, alla persona non spetta nessuna agevolazione e si fa riferimento alla definizione n. 1 del paragrafo precedente.
Se invece con “Invalidità a meno di terzo” si intende la definizione data l’INPS per molte prestazioni e cioè che richiedono “una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo”, allora la frase ha significato esattamente opposto. Qui si fa riferimento alla definizione numero 3 del precedente paragrafo.
Ovvero, in questo caso la capacità lavorativa dell’individuo si è ridotta a tal punto da essere meno di 1/3 del totale, quindi è invalido per 2/3. Si tratta perciò di un’invalidità almeno del 67% che dà accesso ad alcune prestazione e la principale è l’Assegno ordinario di invalidità (Legge 222/1984).
Tabella delle agevolazioni con Invalidità civile al 67%
La tabella mostra le agevolazioni disponibili per i disabili che hanno una percentuale di Invalidità civile del 67% o superiore, cioè che hanno una “capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo”.
Agevolazione/Beneficio | Descrizione |
---|---|
Assegno ordinario di invalidità | Il lavoratore con una percentuale di invalidità del 67% ha diritto all’Assegno ordinario di invalidità, una misura previdenziale basata sui contributi versati. |
Esenzione ticket | Con il 67% di invalidità riconosciuta, si ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per visite specialistiche ed esami. |
Sede di lavoro | Chi è invalido al 67% e ha il riconoscimento di handicap legato alla Legge 104 può scegliere prioritariamente tra le sedi di lavoro disponibili. |
Congedo per cure | Con il 67% di invalidità si ha diritto a un congedo per cure non superiore a 30 giorni all’anno, retribuito e legato all’infermità che ha causato l’invalidità. |
Collocamento mirato | L’invalido al 67% può essere iscritto nelle liste protette del collocamento mirato, agevolando l’assunzione presso datori di lavoro che devono inserire persone disabili. |
Protesi e ausili | Chi ha una percentuale di invalidità del 67% o superiore ha diritto a protesi e ausili necessari per la patologia riconosciuta dalla commissione medico legale. |
Come funziona l’Assegno ordinario di invalidità
Quando la capacità lavorativa di un individuo si riduce “a meno di un terzo”, in alcuni casi, si può ottenere l’Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta.
Tuttavia, questa è una prestazione destinata solo ai lavoratori che hanno accumulato un minimo di contributi. Vediamo perciò nei dettagli a chi spetta e come si richiede.
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A chi spetta?
L’Assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, se sono:
- dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata.
Quali sono i requisiti?
Per richiedere l’Assegno ordinario di invalidità non è necessario che la persona abbia cessato l’attività lavorativa. Tuttavia, è necessario rispettare questi requisiti:
- una capacità lavorativa a meno di 1/3, dovuta a infermità o a un difetto fisico o mentale, cioè un’Invalidità almeno del 67%;
- aver accumulato almeno 5 anni di assicurazione e 260 settimane di contributi (equivalenti a 5 anni di contribuzione), di cui 156 settimane (equivalenti a 3 anni di contribuzione) nei 5 anni precedenti la data in cui si presenta la richiesta per l’Assegno ordinario.
L’Assegno ordinario di invalidità con contributi esteri
È possibile perfezionare il diritto all’Assegno ordinario di invalidità anche con i contributi versati all’estero in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi extracomunitari con i quali l’Italia ha convenzioni.
In questo caso, il diritto all’Assegno può essere determinato considerando la somma dei periodi assicurativi sia italiani che esteri.
Tuttavia, l’importo della pensione sarà calcolato in base alla proporzione dei contributi accumulati nell’assicurazione italiana, seguendo il principio del pro-rata che si applica alle prestazioni in ambito internazionale.
Quali sono gli importi?
L’importo spettante di Assegno di invalidità è variabile e dipende dalla contribuzione che il beneficiario ha accumulato.
La somma viene determinata infatti utilizzando un sistema di calcolo ibrido, che prevede che una parte dell’importo sia determinata tramite il sistema retributivo e una parte tramite il sistema contributivo.
Tuttavia, se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, l’assegno viene calcolato esclusivamente utilizzando il sistema contributivo.
Come fare domanda
Per richiedere la prestazione è necessario inviare la domanda online collegandosi alla pagina dell’Assegno ordinario di invalidità sul sito dell’INPS.

In alternativa, è possibile effettuare la richiesta chiamando il Contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile o rivolgendosi agli enti di patronato.
In ogni caso alla domanda deve essere allegata una certificazione medica (mod. SS3) compilata e inviata dal medico curante.
Quanto dura l’Assegno?
L’Assegno ordinario di invalidità inizia a essere erogato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia dal punto di vista sanitario sia amministrativo. Questo assegno ha una validità di 3 anni.
Il beneficiario ha la possibilità di richiedere la conferma dell’Assegno nel semestre precedente alla sua scadenza, garantendo così la continuità nei pagamenti, oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’Assegno di invalidità viene confermato automaticamente, a meno che non siano previste revisioni.
È importante notare che l’erogazione dell’Assegno è compatibile con l’esercizio di un’attività lavorativa, ma l’importo può essere ridotto in tal caso.
Quando il beneficiario raggiunge l’età pensionabile e dispone di tutti i requisiti necessari, l’Assegno ordinario di invalidità viene automaticamente trasformato in una pensione di vecchiaia.
FAQ: domande frequenti sull’Invalidità civile
Come è composta la Commissione per la visita di Invalidità?
La Commissione per la visita di invalidità è costituita da:
- un presidente;
- un medico specialista in Medicina Legale;
- due medici scelti tra i dipendenti o convenzionati con l’ASL di cui uno specialista in Medicina del Lavoro;
- un medico in rappresentanza di una delle associazioni storiche (ANMIC, UIC, ENS, ANFAS);
- un medico in rappresentanza dell’INPS ed eventualmente, se tra i soggetti da sottoporre ad accertamento vi sono minorati psichici o intellettivi, uno specialista in malattie neurologiche o psichiatriche, il cosiddetto “membro esperto”, il quale però interviene, almeno formalmente, solo nei verbali di Legge 104/92 e Legge 68/99.
Della Commissione fa parte anche un operatore socio-sanitario, quindi un assistente sociale, anche in questo caso però solo per gli accertamenti delle leggi 104/92 e 68/99.
Cosa posso fare se dopo la visita di Invalidità il giudizio della Commissione medica non mi soddisfa?
Se non ti viene riconosciuta alcuna disabilità o riduzione della capacità lavorativa, oppure se ti viene riconosciuta in misura minore rispetto alle aspettative, puoi proporre ricorso contro il verbale della Commissione medica.
Quanto costa la domanda per l’Invalidità civile?
Il decreto ministeriale 12 gennaio 2012 ha stabilito che la procedura per la domanda di invalidità debba essere gratuita e che quindi il certificato emesso da un medico specialista ospedaliero debba essere rilasciato senza la richiesta di alcun compenso.
Come faccio ad annullare una domanda di Invalidità già inviata all’INPS?
Non è possibile annullare un certificato telematico già inviato. Se ti rendi conto solo dopo l’invio della domanda che ci sono degli errori nella compilazione del certificato medico introduttivo, basta fare un altro certificato e la domanda si aggancia al numero di protocollo (codice univoco) del nuovo. In questo caso, il vecchio certificato, quello sbagliato, resta comunque nel sistema telematico dell’INPS, ma non viene in alcun modo preso in considerazione.
Posso richiedere la visita di Invalidità a domicilio?
Sì, se sei allettato o le tue condizioni di salute non ti consentono di muoverti da casa, puoi richiedere la visita di invalidità a domicilio.
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