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Invalidità ai fini ISEE

Invalidità ai fini ISEE: le pensioni di invalidità vengono calcolate ai fini ISEE? Perché la presentazione dell’ISEE è importante e cosa comporta in termini di agevolazioni alle persone disabili? Ne parliamo in questo approfondimento.

di Romina Cardia

Settembre 2023

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Invalidità ai fini ISEE: le pensioni di invalidità fanno reddito?

Nel contesto del calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è fondamentale affrontare la questione dell’invalidità e capire come essa influisca sui benefici e le prestazioni erogate.

La problematica è stata amplificata dalla Sentenza 152/20 della Corte Costituzionale, che ha comportato un aumento delle pensioni di invalidità per individui con invalidità civile totale, ciechi civili assoluti e sordi.

Tuttavia, è essenziale chiarire che la pensione di invalidità civile non è considerata come reddito e non deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.

È importante distinguere la pensione di invalidità civile dalla pensione di invalidità di tipo previdenziale, che richiede un certo grado di invalidità e contributi versati per almeno 5 anni e che deve essere dichiarata e soggetta a tassazione. Le pensioni previdenziali, infatti, rientrano nel calcolo dell’ISEE.

Quindi, rispondendo alla domanda “Invalidità ai fini ISEE?”, la risposta è NO. La Legge n. 89 del 26 maggio 2016, emanata in seguito a sentenze del Consiglio di Stato, ha escluso dalla base imponibile dell’ISEE i trattamenti erogati dalle Amministrazioni Pubbliche a causa di una condizione di disabilità.

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Invalidità ai fini ISEE non calcolata: cosa significa

Concretamente, se l’invalidità ai fini ISEE non è presa in considerazione, ciò significa che i trattamenti assistenziali e indennitari erogati a causa di una condizione di disabilità, a meno che non siano già inclusi nel reddito complessivo per fini fiscali, non sono considerati nel calcolo dell’ISEE.

Tuttavia, se tali trattamenti sono erogati per motivi diversi dalla disabilità, devono essere inclusi nel reddito disponibile ai fini dell’ISEE.

Inoltre, la legge prevede una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Questo significa che le persone con disabilità e i loro familiari possono beneficiare di una maggiore considerazione ai fini dell’ISEE.

Esempi di calcolo dell’ISEE 2023. Scopri quali sono le formule da usare, cos’è, a cosa serve e come ottenerlo.

ISEE e persone con disabilità

Abbiamo detto che l’ISEE è un elemento importante nel contesto delle prestazioni sociali agevolate e dei servizi destinati alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari.

Questo indicatore è stato introdotto in Italia nel 1998, ma ha subito significative modifiche nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni erogate alle persone con disabilità.

La determinazione dell’ISEE coinvolge tre elementi principali:

Abbiamo anche detto che le persone con disabilità sono suddivise in categorie che influenzano il calcolo dell’ISEE, tra cui la disabilità media, grave e la non autosufficienza.

Queste categorie determinano la quantità di maggiorazione applicata al parametro della scala di equivalenza, aumentando il peso delle persone con disabilità nel calcolo complessivo.

Inoltre, il calcolo dell’ISEE può variare a seconda del tipo di prestazioni agevolate richieste:

È importante notare che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, come i comuni e le università, stabiliscono le soglie di accesso alle prestazioni e le relative soglie ISEE. Questo significa che le politiche di accesso possono variare da un luogo all’altro.

Invalidità civile parziale e incremento al milione: spetta agli invalidi parziali oppure no? Ecco beneficiari, esclusi, limiti di reddito e importi.

Livelli di disabilità: moderato, grave e non autosufficiente

Le più recenti modifiche legislative hanno abolito le esenzioni differenziate in base alla gravità, oltre che all’età.

L’indicazione, tuttavia, permane e viene richiesta negli attuali moduli dichiarativi per fini statistici e di monitoraggio e per l’eventuale futura programmazione di servizi o politiche nazionali o regionali.

È necessario spiegare cosa il legislatore intende per disabilità moderata, disabilità grave e non autosufficienza perché condizioni diverse comportano trattamenti diversi.

Il Ministero, nel tentativo di formulare una definizione non facile, si è scontrato con la ben nota complessità delle diverse classificazioni delle disabilità in vigore.

Di particolare rilievo è il criterio individuato per i minori con disabilità grave. Si stabilisce che per essere considerati tali, i soggetti devono essere destinatari di indennità di accompagnamento e devono inoltre applicarsi le condizioni previste dall’articolo 8 della Legge n. 449/1997 o dall’articolo 30 della Legge n. 388/2000.

Disabilità moderata

Questa categoria comprende individui che hanno un livello moderato di disabilità. Per questi soggetti non è prevista alcuna esclusione o specifico aggiustamento nel calcolo dell’ISEE.

Disabilità grave

Chi ha disabilità grave beneficia di una riduzione del 20% del valore dell’indicatore ISEE.

Tale riduzione viene applicata al valore ISEE calcolato per il nucleo familiare. Tuttavia, è importante notare che non tutte le persone con disabilità hanno diritto a questa riduzione: si applica specificamente a quelli con disabilità gravi.

Non autosufficienza

I soggetti considerati non autosufficienti a causa della disabilità, ricevono una riduzione più significativa nel calcolo dell’ISEE.

Il valore ISEE per questa fascia è calcolato escludendo i redditi e il patrimonio della persona con disabilità, considerandoli come un’unità economica separata.

Ciò può comportare un valore ISEE inferiore e potenzialmente portare a un maggiore accesso alle prestazioni sociali.

Ecco una tabella esplicativa di quali sono le categorie di invalidi e i rispettivi gradi di invalidità riconosciuti:

CATEGORIEDisabilità MediaDisabilità GraveNon autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anniInvalidi 67>99% (D.lgs.)Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di etàMinori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 – diritto all’indennità di frequenza)Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenniUltrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67>99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.lgs. 124/98, art. 5, comma 7)Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civiliArt 4 L.138/2001Ciechi civili parziali (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001)Ciechi civili assoluti (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001)
Sordi civiliInvalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000 
INPSInvalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 – D.lgs. 503/92, art. 1, comma 8)Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAILInvalidi sul lavoro 50>79% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro 35>59 % (D.lgs. 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000L. 296/2006, art 1, comma 782)Invalidi sul lavoro 80>100% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro >59% (D.lgs. 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782)Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66) Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAPInabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)Inabili (L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2) 
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerraInvalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71>80%)Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81>100%)Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Invalidità ai fini ISEE: tabella con le categorie di invalidi e il riconoscimento della disabilità media, grave o della non autosufficienza

Cosa inserire nel nucleo familiare ai fini ISEE 2023 e quando un familiare si dice “a carico”? Ne parliamo in questo approfondimento.

Invalidità ai fini ISEE
Invalidità ai fini ISEE. Nella foto: un ISEE e delle monete in Euro

Integrazione delle pensioni di invalidità e dei redditi per l’ISEE

La possibilità di cumulare le pensioni di invalidità e altre fonti di reddito ai fini del calcolo dell’ISEE esiste, ma è soggetta ad alcune condizioni e limitazioni. Per capirlo meglio, esaminiamo alcuni scenari:

Questi scenari dimostrano che il calcolo dell’ISEE non si basa esclusivamente sulle pensioni o sugli aiuti di invalidità, ma tiene conto di vari fattori, tra cui altre fonti di reddito e circostanze familiari.

Parliamo delle differenze fra modello ICRIC, ICLAV e ISEE: a cosa servono, chi deve compilarli e quando presentarli.

FAQ domande e risposte in breve sull’invalidità ai fini ISEE

Che cosa viene considerato nel nuovo ISEE?

Vengono considerati i redditi di varia natura e tutte le prestazioni monetarie erogate dallo Stato o da enti pubblici con finalità assistenziale anche se sono esenti da tassazione. Sono escluse le prestazioni assistenziali o previdenziali erogate per disabilità. Viene poi sommato il 20% del patrimonio mobiliare o immobiliare. Sono previste alcune franchigie e detrazioni. La somma viene poi divisa per parametri diversi a seconda della composizione del nucleo familiare.

Nel nuovo ISEE sono conteggiate anche le pensioni e l’indennità di accompagnamento?

No. Dopo le più recenti Sentenze e modifiche legislative non vengono più conteggiate,

Vengono conteggiati anche gli eventuali ausili concessi alle persone con disabilità?

Assolutamente no. Si tratta di una ipotesi destituita da ogni fondamento.

Sono previste agevolazioni per le persone con disabilità?

Dopo le più recenti Sentenze e modifiche legislative viene prevista una maggiorazione dello 0,5 nei parametri della scala di equivalenza per ogni persona con disabilità presente nel nucleo.

Si potrà ancora richiedere, almeno in alcuni casi, l’applicazione dell’ISEE personale anziché quello familiare?

No, l’ISEE familiare o (estratto), previsto molto confusamente dalla normativa precedente non esiste più. Solo per le prestazioni sociosanitarie agevolate è previsto di far riferimento, per i disabili maggiorenni, ad un nucleo familiare più “ristretto” e cioè al solo coniuge e ai figli. Nel caso questi non siano presenti, si conteggia il solo beneficiario. Ne beneficiano i disabili maggiorenni non coniugati e/o senza figli.

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