Invalidità al 100% senza accompagnamento: è possibile? In questo articolo vediamo insieme come fare ricorso (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
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Indennità di accompagnamento: a chi spetta?
L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS alle persone invalide civili al 100% che si ritrovano impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di svolgere azioni della vita quotidiana senza un’assistenza continua.
La prestazione viene erogata senza limiti di età e a prescindere dal reddito personale del richiedente. L’importo dal 1° gennaio 2022 è di 529,94 euro per 12 mensilità (non sono previste tredicesima e quattordicesima).
L’accompagnamento può essere richiesto anche solo per pochi mesi, come nel caso dei malati oncologici impossibilitati a deambulare o a svolgere azioni della vita quotidiana senza assistenza.
Inoltre, l’indennità di accompagnamento è riservata anche agli anziani, quando manifestano l’aggravarsi delle condizioni fisiche o intellettive.
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In ogni caso, le condizioni necessarie per ricevere l’accompagnamento sono: l’invalidità civile al 100% e l’impossibilità a deambulare o a svolgere azioni della vita quotidiana senza assistenza.
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Invalidità al 100% senza accompagnamento: quando accade?
Come spiegano i colleghi di invaliditaediritti.it può accadere, quindi, che al termine della visita medica di controllo per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’accompagnamento, il paziente venga dichiarato invalido totale, ma gli venga negato il diritto all’accompagnamento.
Questo può accadere quando la commissione medica non ravvisa la necessità di assegnare l’indennità, valutando il paziente capace di muoversi o svolgere le funzioni quotidiane (lavarsi, mangiare, vestirsi…) senza assistenza.
Ma la mancata concessione dell’indennità di accompagnamento può essere causata anche da problemi burocratici, come una documentazione insufficiente, che non dimostri effettivamente i reali bisogni del richiedente e le difficoltà affrontate nella vita di tutti i giorni.
Infine, fate attenzione alla vostra documentazione: l’indennità può non essere assegnata anche per una spunta mancante sul verbale di invalidità. È necessario, dunque, controllare attentamente il documento e la domanda inoltrata, verificando che tutto sia stato compilato in modo chiaro ed esatto.
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Invalidità al 100% senza accompagnamento: come fare ricorso
Se non si è d’accordo con la valutazione della commissione medica si può sempre presentare ricorso entro 6 mesi dal ricevimento dell’esito della visita di controllo.
Il paziente, assistito da un legale, può chiedere di essere sottoposto a nuovi esami, facendo valere i propri diritti.
All’udienza di comparizione, il Giudice nomina un consulente tecnico di ufficio (CTU) che avrà l’incarico di effettuare nuove valutazioni sul ricorrente. Una volta effettuata la perizia, se non ci sono ulteriori contestazioni il Giudice omologherà l’accertamento sanitario, che è inoppugnabile e non modificabile.
Se il CTU accerta la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento, il Giudice condannerà l’INPS a pagare la prestazione al richiedente.
Se ci dovessero essere contestazioni sul giudizio fornito dal CTU, la parte interessata deve presentare ricorso introduttivo del giudizio in merito. A questo punto inizia una vera causa, che può durare dai 9 ai 12 mesi e si conclude con una sentenza inappellabile.
Per quanto riguarda le spese, il ricorrente deve munirsi di marca da bollo da 27 euro e deve pagare il contributo unificato di 43 euro. Se il reddito di chi presenta ricorso è uguale o inferiore al limite previsto dalla legge di 34.481,46 euro, il contributo unificato non va versato.
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