Invalidità civile, assegni cumulabili ai redditi da lavoro: l’Inps ha recepito la novità che è stata inserita nelle legge numero 215 del 2021. E quindi: chi riceve l’assegno di invalidità civile può cumulare redditi annui fino a 4.931 euro. Aggiungiti al gruppo Telegram di news su Invalidità e Legge 104 ed Entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram e YouTube.
La decisione è stata comunicata dall’Inps nel messaggio numero 4689 del 2021, e si adegua – appunto, alla nuova normativa entrata in vigore qualche giorno prima di Natale.
Ricordiamo che l’assegno di invalidità civile viene riconosciuto agli invalidi civili che hanno una percentuale di invalidità è compresa tra il 74 e il 99%.
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Invalidità civile: assegni cumulabili, cambio significativo
Si tratta di una decisione significativa, che ridisegna il concetto di inattività lavorativa (quello contenuto nell’articolo 13 delle legge numero 118 del 30 marzo 1971).
In pratica: si riconosce la possibilità di svolgere un lavoro, nei limiti di reddito personale annuo (4.931 euro), a chi percepisce l’assegno mensile di invalidità civile.
Lavoro che può essere dipendente o autonomo.
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Invalidità civile, cosa diceva la Cassazione
Si tratta di un cambio notevole. Solo nell’ottobre scorso, l’Inps, adeguandosi all’orientamento di alcune sentenze di Cassazione, aveva stabilito che l’assegno di invalidità civile non poteva essere percepito in presenza di una qualsiasi forma di reddito da lavoro.
Per i giudici dell’Alta Corte il mancato svolgimento di una attività lavorativa era da considerarsi un elemento costitutivo per beneficiare dell’assegno mensile di invalidità, dello stesso valore di quello sanitario.
Ma quella sentenza significava anche dire che un invalido civile parziale avrebbe dovuto vivere con poco meno di 300 euro al mese.
Per sanare questo conflitto, dal quale gli unici sconfitti sono proprio gli invalidi, è stata approvata la legge numero 215 del 2021. Che ora è stata pienamente recepita anche dall’Inps.
Assegno mensile di invalidità civile: requisiti e importo
L’assegno mensile di invalidità viene dunque riconosciuto a chi ha una riduzione parziale della capacità lavorativa.
L’importo dell’assegno mensile (per 13 mensilità) è di 291,95 euro.
Questi sono i requisiti richiesti dall’Istituto di previdenza per presentare la domanda:
- percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99%;
- reddito annuo non superiore a 4.931 euro;
- età compresa tra i 28 e i 67 anni.
Dopo i 67 anni l’assegno di invalidità civile si trasforma in automatico (senza dunque la necessità di farne richiesta) in assegno sociale.

Invalidità civile: requisito sanitario
Resta intatto dunque il requisito sanitario.
Per fare la domanda sono necessari due passaggi:
bisogna presentare una istanza per l’accertamento sanitario. È possibile farlo tramite il portale dell’Inps su questo servizio:
- Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei servizi sanitari (InvCiv2010).
- È indispensabile inserire il codice introduttivo che viene rilasciato dal medico di base. La successiva visita di accertamento si concluderà con l’invio da parte dell’Inps del verbale di invalidità (con raccomandata o Pec). Nel verbale viene indicata all’assistito la percentuale di invalidità che gli è stata riconosciuta;
- dopo aver ricevuto il verbale con la minorazione riconosciuta dalla commissione, l’assistito deve presentare il modello AP70. Si può fare sempre utilizzando il seguente servizio: invalidità civile – invio dati socio economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.
Invalidità civile: la domanda
La domanda può essere presentata:
- sul portale online dell’Inps (dove si può accedere con il codice fiscale, il Pin o le credenziali Spid):
- o rivolgendosi al patronato o alle associazioni di categoria dei disabili (come Anfass, Anmic, Ens o Uic).