Invalidità civile e ricorso giudiziario. Quando la Commissione medica dell’Asl non riconosce una invalidità civile, un eventuale aggravamento, l’accompagnamento o la Legge 104, è possibile presentare ricorso alla sezione Lavoro del Tribunale Civile che è competente sul territorio. (aggiungiti al gruppo Telegram di news su invalidità e Legge 104 ed Entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Beh, questo lo sapete. Vediamo insieme in questo articolo come funziona nei dettagli la procedura, quali sono i tempi, le difficoltà.
Invalidità civile e ricorso giudiziario: procedura Inps
Oltre alla strada del ricorso giudiziario l’Inps ha una procedura alternativa che almeno sulla carta dovrebbe essere più agile e veloce. Si chiama “richiesta di annullamento del verbale di autotutela”. In questo caso la persona con invalidità può chiedere all’Inps il blocco del verbale e una nuova visita davanti alla Commissione.
Sarebbe tutto molto più semplice rispetto al ricorso davanti a un giudice. Sarebbe, appunto, perché in realtà questa procedura è piuttosto lunga e non interrompe i termini di prescrizione (oltre i quali non è più possibile presentare ricorso al tribunale).
La prescrizione interviene 180 giorni dopo la comunicazione dell’esito della visita medica (l’arrivo del verbale).
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Invalidità civile e ricorso giudiziario: davanti al giudice
Il deposito del ricorso giudiziario invece interrompe la prescrizione.
Come accennato la procedura è identica anche per l’invalidità civile, la 104, la cecità civile.
Si va davanti a un tribunale e quindi la presenza di un avvocato difensore è indispensabile.
La prima operazione da fare è quella di depositare una istanza di accertamento tecnico preventivo
Cosa deve contenere la richiesta:
- le condizioni mediche che hanno causato lo stato invalidante;
- la documentazione medica specialistica;
- una perizia di parte (se serve), effettuata per conto del richiedente da un medico specialista.
Come detto il deposito della richiesta interrompe i termini di prescrizione (andare oltre significa non poter più presentare ricorso).
Invalidità civile e ricorso giudiziario: il consulente del giudice
I tempi per questa procedura (tra la presentazione del ricorso e il giuramento del Ctu davanti al giudice) variano da un tribunale e l’altro, dipendono dal carico di lavoro del singolo magistrato. Comunque non sono in genere inferiori ai 3 mesi e superiori ai 5 (ma non è detto).
Dopo il giuramento il Ctu indica la data nella quale sarà effettuato l’Accertamento tecnico preventivo: la visita sull’invalido che ha presentato la richiesta. In genere accade una ventina di giorni dopo il giuramento.
Invalidità civile e ricorso giudiziario: i consulenti di parte
All’accertamento possono partecipare eventuali consulenti tecnici di parte (nominati da chi ha presentato ricorso e dall’Inps). C’è poi la visita, con la verifica della documentazione sanitaria. Se il quadro non è chiaro il Ctu può chiedere un supplemento di indagini.
Dopo questa fase il consulente del giudice redige e notifica alle parti in causa la relazione di accertamento tecnico preventivo (Atp).
I consulenti di parte (quelli nominati dall’invalido e dall’Inps), possono chiedere un rinvio per il deposito della relazione nel caso – ad esempio – si fosse in attesa di un ulteriore accertamento specialistico che prevede di attendere per un certo periodo di tempo.
Invalidità civile e ricorso giudiziario: accettazione contestazione
I consulenti di parte hanno in genere una ventina di giorni per inviare al consulente del giudice (Ctu) le eventuali osservazioni alle sue conclusioni.
Il passo successivo è il deposito della relazione in cancelleria da parte del Ctu indicato dal magistrato. Comprenderà le osservazioni delle parti e la risposta.
È finita qui? Non ancora. Dopo il deposito della relazione entro 30 giorni le parti dovranno presentare un atto scritto di accettazione o di contestazione. Oltre quel termine il mancato deposito varrà come una accettazione.

Invalidità civile e ricorso giudiziario: valutazione omologata
Con l’accettazione viene omologata la valutazione del Ctu. L’omologazione è di fatto inappellabile (in Cassazione si può discutere al massimo delle spese).
Se il Ctu e la successiva omologazione hanno dato ragione a chi ha presentato il ricorso giudiziario, l’Inps dovrà pagare le prestazioni entro i successivi 120 giorni.
Può accadere anche questo: la relazione del Consulente tecnico d’ufficio potrebbe essere contestata nei termini disposti dal giudice e allora:
con una nuova documentazione medica (e una nuova consulenza di parte, se necessaria) si inizia una azione legale che porta alla nomina di un nuovo Ctu (e una conseguente nuova relazione);
anche queste conclusioni possono essere contestate (da una o entrambe le parti). Ma nel caso comunque il giudice pronuncerà la sentenza.
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