Invalidità civile e ritardi: quanti arretrati spettano dopo il riconoscimento della disabilità da parte della commissione? (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
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Ci chiediamo in questo articolo una cosa semplice (ma che spesso resta nel limbo dell’incertezza), ovvero: se un cittadino ha fatto una domanda per l’invalidità un anno prima della risposta positiva, ha diritto agli arretrati e da quando?
Invalidità civile e ritardi: la legge
Con i ritardi dell’Inps e delle commissioni Asl che si sono ulteriormente aggravati dopo la pandemia la questione assume una certa rilevanza. Anche perché si inizia a parlare di anni e non più di mesi.
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La legge sul punto è molto chiara e non presta il fianco a nessuna ambiguità, ecco cosa dice l’articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 698 del 21 settembre 1994:
«I benefici economici di cui al comma 1 dell’articolo 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla A.S.L. O dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie».
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I benefici in questione riguardano le pensioni di guerra e di invalidità civile.
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Invalidità civile e ritardi: quando decorre il diritto
E dunque, a rigor di logica, e secondo la legge: i trattamenti devono essere erogati a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. E non dunque a partire dalla data sul verbale in cui è stata riconosciuta l’invalidità e l’accesso a eventuali trattamenti assistenziali o previdenziali legati alla disabilità.
Per meglio capirci:
se ho presentato la domanda il 15 maggio e il riconoscimento è avvenuto il 15 novembre, avrà diritto alle provvidenze economiche a partire dal primo giugno.
Invalidità civile e ritardi: i tempi dell’Inps
La legge sancisce il diritto acquisito al momento stesso (o quasi) della presentazione della domanda, perché già in quel momento il cittadino aveva i requisiti necessari (poi accertati) per avere diritto al trattamento economico.
Aggravamento invalidità civile: come chiederlo sul sito Inps
I ritardi non possono ricadere sulla persona con invalidità per un ritardo che non è certo dipeso dalla sua volontà.
Oltretutto anche l’Inps, nella circolare numero 131 del 2009, specifica i tempi per la convocazioni a visita e le conclusione dell’intera procedura.
Dovrebbero essere questi:
- entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda deve essere effettuata la visita (15 giorni per i pazienti affetti da patologie oncologiche);
- entro 120 giorni, dalla presentazione della domanda, deve essere concluso l’intero iter di accertamento sanitario.
C’è però da precisare che la circolare Inps è appunto una circolare, il che significa che non ha un valore equiparabile con una norma dello Stato (come appunto il Dpr), non è quindi vincolante. Ma l’Inps deve rispettare le tempistiche che sono state disposte dal Dpr numero 698 del 94.
Invalidità civile e ritardi: diritto all’informazione
Se ci sono dei ritardi è un diritto del cittadino avere accesso alle informazioni relative alla procedura che lo riguarda. Lo prevede un’altra legge, la numero 241 del 1990.
Invalidità civile, dopo l’omologa si può fare la revisione
E comunque, questo è il dato che ci interessava approfondire, è importante ricordare che il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda. E che quindi gli eventuali ritardi dell’Inps non ricadono sui diritti dell’assistito.
Solo in casi eccezionali (dunque non è la prassi), la data di decorrenza della prestazione economica può essere indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Invalidità civile e ritardi: niente revisione quando…
Se nel verbale viene indicata anche una data di revisione dell’invalidità, ricordatevi che per le patologie che ora elenchiamo (così come è stato disposto con il decreto del 2 agosto 2007 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute), sono state escluse dalla visita di revisione:
- Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.
- Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione prognostica.
- Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti.
- Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.
- Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione prognostica.
- Indicazione di trattamento dialitico in corso.
- Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
- Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.
- Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Persistente compromissione neurologica.
- Referti di esami specialistici.
- Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Stadiazione internazionale della specifica patologia.
- Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.
- Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4).
- Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione prognostica.
- Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
- Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione prognostica
- Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.
- Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione prognostica.
- Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.
- Deficit totale della visione.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.
- Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia.
- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale.
- Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi.
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