Invalidità civile, se l’Inps non convoca per la revisione

Invalidità civile, se l'Inps non convoca per la revisione c'è da preoccuparsi? Cosa bisogna fare per evitare qualsiasi rischio. Dall'istituto hanno comunicato che nel frattempo non si perdono i diritti acquisiti e che spetta a loro la convocazione. Ma è meglio informarsi per non rischiare la sospensione o la revoca del beneficio.

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Invalidità civile, se l’Inps non convoca per la revisione cosa deve fare l’assistito: preoccuparsi, chiamare, sollecitare l’ente? (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

Indice

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Quando l’Inps rilascia il verbale che riconosce l’invalidità civile stabilisce anche una data per la visita di revisione. Ovviamente lo fa quando l’invalidità o la disabilità viene ritenuta “temporanea”, cioè le condizioni sanitarie dell’assistito si ritengono suscettibili di miglioramento. In caso contrario sul verbale sarà scritto permanente e non ci sarà nessuna data per la revisione, anche se se non si esclude una visita a chiamata, definita “straordinaria”.

In questo articolo ci occupiamo dell’invalidità temporanea e quindi delle revisioni che sono stabilite con una data già sul verbale rilasciato dalla commissione medico legale.

Ebbene, molto spesso allo scadere di quella data non arriva nessuna comunicazione da parte dell’Inps. E quindi: cosa deve fare l’assistito? Aspettare, preoccuparsi, sollecitare l’ente? La questione è delicata perché il timore è quello di perdere un eventuale beneficio o sostegno economico.

Sostegno che per tanti è di vitale importanza.

Invalidità civile: revisione, la circolare Inps

Togliamo subito i dubbi e dissipiamo qualche timore. C’è un messaggio dell’Inps (il numero 1835 del 5 maggio 2021), che chiarisce molti dubbi:

«Il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, numero 114, ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”».

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Invalidità civile: due punti rassicuranti

E dunque, due notizie rassicuranti:

  • le persone alle quali sono stati riconosciuti benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura allo scadere della data conservano tutti i diritti acquisiti;
  • la convocazione a visita per la rivedibilità dell’invalidità o della disabilità è di competenza dell’Inps.

Invalidità civile: revisione, per evitare sorprese

Non ci sarebbe dunque da preoccuparsi se la visita è stata fissata per il 7 giugno sul verbale, ma il 9 giugno non vi è ancora arrivata la raccomandata. Non ci sarebbe, ma è meglio attivarsi. A volte ci sono delle irregolarità nella convocazione, ossia: la raccomandata è stata spedita ma non vi è stata consegnata. Per cui in prossimità della data di revisione sarebbe opportuno informarsi nella sede dell’Inps o nella pagina riservata dal sito per sapere se l’invito a revisione sia stato o meno inviato.

Serve a evitare brutte sorprese, che pure ci sono state.

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Invalidità civile: revisione, sospensione e revoca

Sul punto il messaggio dell’Inps continua e fornisce ulteriori chiarimenti:

«Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l’articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge primo luglio 2009, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, che rinvia all’articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al Dpr 21 settembre 1994, numero 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione».

Invalidità civile: revisione e giustificazione

Il che significa che i problemi possono iniziare solo se la lettera di convocazione a visita è arrivata ma il cittadino non si è presentato.

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La sospensione – quindi la mancata erogazione della prestazione assistenziale – scatterà il mese successivo a quella di emissione del provvedimento.

Arrivati a questo punto è ancora possibile rimediare. Infatti il cittadino riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione. Da quel momento avrà 90 giorni di tempo per presentare alla sede Inps che è competente sul territorio di residenza una adeguata giustificazione dell’assenza.

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Se la giustificazione, che può essere sanitaria o amministrativa, venisse ritenuta credibile e fondata, ripartirà il processo di revisione dei requisiti sanitari con la comunicazione di una nova data per la visita medica.

Ovvio che saltare anche questa seconda convocazione comporta la revoca definitiva del beneficio.

Può anche accadere che il cittadino non giustifichi l’assenza o che le motivazioni non risultino adeguate, in questo caso l’Inps procede alla revoca della prestazione (a partire dalla data della sospensione).

Invalidità civile: 4 disposizioni Inps

Nel messaggio dell’Inps sono indicate queste quattro disposizioni, le riportiamo per ulteriore chiarezza:

  • nel caso in cui l’Istituto non provveda a fissare la visita di revisione prima della scadenza, la prestazione continuerà regolarmente a essere pagata anche dopo la data di revisione indicata nel verbale di invalidità;
  • se, però, la data di revisione viene fissata, la mancata presentazione a visita determinerà in ogni caso la sospensione del pagamento della prestazione, e ciò a prescindere dall’esito della comunicazione postale;
  • per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla struttura INPS territorialmente competente una adeguata giustificazione dell’assenza. A questo punto si aprono due possibilità:
    • a) se l’interessato produce una documentazione sanitaria (come ad esempio una certificazione medica che conferma una patologia medica incorsa nel giorno di effettuazione della visita) o amministrativa (ad esempio la mancata ricezione della comunicazione postale di convocazione) in grado di attestare la sua impossibilità di presenziare alla visita, e la giustificazione viene ritenuta dall’Istituto fondata, l’INPS provvederà a riavviare il processo di revisione con la comunicazione di una nuova data di visita medica;
    • b) se l’INPS, invece, a fronte della documentazione presentata, non riterrà adeguatamente giustificata l’assenza, oppure se l’interessato non presenti, entro il termine di 90 giorni, alcun documento giustificativo, la prestazione sarà definitivamente revocata a decorrere dalla data di sospensione;
  • allo stesso modo la prestazione di invalidità sarà revocata se l’interessato non si presenti nuovamente a visita, dopo che l’INPS, avendo ritenuto giustificata l’assenza, abbia provveduto a fissare una nuova convocazione.

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