Invalidità civile respinta, come e quando fare ricorso

Invalidità civile respinta, come e quando fare ricorso, come funziona quello davanti al giudice o quello amministrativo, le differenze e come comportarsi. Vi spieghiamo come prepararsi al meglio per affrontare il giudizio davanti al tribunale e quando ci sono le condizioni per vincere il procedimento e ottenere il decreto di omologa.

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6' di lettura

Invalidità civile respinta, come e quando fare ricorso: vediamo cosa fare se la richiesta è stata rigettata o è stato riconosciuto un grado di invalidità troppo basso. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

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È accaduto a tanti di vedere respinta la richiesta per il riconoscimento dell’invalidità civile, magari perché la commissione medico legale non conosceva la patologia (può accadere con le malattie rare) o le conseguenze dell’infermità sono state valutate con troppa superficialità, o ancora che la condizione di handicap o di invalidità sia stata sì riconosciuta, ma con un grado così basso da non aver diritto a nulla o quasi.

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Invalidità civile respinta: cosa fare

In questi casi che bisogna fare? Accettare il giudizio trascritto sul verbale e continuare ad andare avanti o impugnarlo entro sei mesi e chiedere il responso al giudice?

Se ritenete di essere nel giusto e che quindi la valutazione medico legale non corrisponda alla vostra condizione fisica fate bene a ricorrere alla via giudiziale.

In quel caso la prima cosa da fare è proporre al giudice una richiesta di accertamento tecnico preventivo, si tratta di una valutazione preliminare delle condizioni mediche di chi fa ricorso. In questo modo sarà possibile accertare subito se la questione medico legale sia fondata.

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Invalidità civile respinta: condizioni preliminari

Prima di proporre l’istanza è opportuno accertarsi di queste condizioni:

  • verificare se la patologia (può essere anche più di una) di cui si soffre è inserita nelle tabelle ministeriali (soprattutto quando si tratta di malattie rare) e verificare le percentuali che vengono riconosciute;
  • mettere insieme una adeguata e recente documentazione medica, non fatelo da soli: sarebbe meglio l’aiuto dello specialista che vi ha in cura o il supporto di una associazione;
  • e infine scegliere un difensore di fiducia che dovrà assistervi nel corso del giudizio.

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Insomma, se si affronta la via giudiziale bisogna essere pronti e avere una discreta certezza che l’azione andrà a buon fine. Necessario dunque essere pronti.

A questo punto potete scegliere ancora una strada diversa da quella del tribunale: presentare di nuovo la domanda e affrontare, magari con una documentazione più ricca, l’esame della commissione medica.

Invalidità civile respinta: due strade

Se invece ritenete che la via giudiziale abbia maggiori possibilità di successo, avete due possibili forme di tutela:

  • la via giudiziaria, che è relativa alla fase sanitaria;
  • la via amministrativa, che riguarda in particolare la concessione di trattamenti economici.
  • Procediamo con ordine.

Invalidità civile respinta: ricorso in tribunale

Partiamo dal ricorso giurisdizionale, quello che riguarda, come detto, il giudizio sanitario espresso dalla commissione medico legale. I tempi li abbiamo accennati, non oltre i sei mesi dalla notifica del verbale sanitario. Se si supera quel termine niente ricorso, è possibile solo presentare una nuova domanda.

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Prima di dare il via al contenzione è indispensabile l’accertamento tecnico preventivo (Atp). È necessaria l’assistenza di un avvocato che abbia esperienza in diritto previdenziale.

La richiesta deve contenere:

  • le condizioni mediche che hanno causato lo stato invalidante;
  • la documentazione medica specialistica;
  • una perizia di parte, effettuata per conto del richiedente da un medico specialista.

L’accertamento viene affidato dal giudice che si occupa del caso, ad occuparsene è un consulente tecnico d’ufficio (Ctu). Ad affiancarlo anche un medico legale dell’Inps.

Terminata la consulenza il giudice fissa un termine (non oltre i 30 giorni), entro quel limite temporale le parti (chi ha presentato ricorso e l’Inps) dovranno decidere se accettare le conclusioni del consulente o contestarle.

Se non ci sono contestazioni, il giudice prepara il decreto di omologazione dell’accertamento (che non è più impugnabile). Se una delle parti non si ritiene soddisfatta, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo dove devono essere indicati i motivi della contestazione.

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Il tempo complessivo di questa procedura può variare tra i 3 e i 5 mesi. Ma non sarebbe sorprendente se si andasse anche oltre.

Se il Ctu e la successiva omologazione danno ragione a chi presenta il ricorso, l’Inps dovrà pagare le prestazioni entro i successivi 120 giorni.

Invalidità civile respinta: ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo riguarda invece solo i casi nei quali l’Inps ha rigettato o revocato dei benefici economici (e non dunque quelli sanitari).

Il ricorso amministrativo può essere presentato solo per via telematica. Due sono le strade possibili:

  • può farlo direttamente il cittadino, utilizzando sul portale Inps la procedura “Ricorsi online”, che è disponibile nell’area servizi del sito;
  • tramite gli enti di Patronato.

Invalidità civile respinta: tutte le fasi del ricorso

E dunque, riassumendo, queste sono le fasi del ricorso giudiziale:

  • entro 6 mesi dalla notifica del verbale che si vuole contestare, si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) una domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie;
  • il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (Ctu, un medico) che trascrive una relazione (perizia); è presente in questa fase anche un medico legale dell’Inps;
  • il consulente invia la bozza al cittadino e all’Inps in attesa di eventuali osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il giudice;
  • il giudice chiede formalmente all’Inps e al cittadino se vi sono contestazioni, fissando un termine non superiore a 30 giorni, entro cui presentarle. Se non ci sono contestazioni, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile;
  • se l’Inps o il cittadino contestano la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione;
  • in questo caso inizia il processo fino alla sentenza definitiva, che è inappellabile.

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