Invalidità civile, ora il ricorso è più facile: una sentenza della Cassazione consente di impugnare prima la revoca delle prestazioni da parte dell’Inps. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
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L’ordinanza dell’Alta Corte (la numero 14561 del 9 maggio 2022) ha ribaltato la procedura che era in vigore: la persona interessata può ora rivolgersi direttamente in tribunale senza tener conto della preventiva presentazione all’ente previdenziale di una nuova domanda amministrativa.
Resta solo la scadenza alla quale prestare attenzione: il ricorso deve essere presentato in tribunale non oltre i sei mesi dalla data della revoca.
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Invalidità civile: revoca accompagnamento
La Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un cittadino al quale è stata revocata l’indennità di accompagnamento.
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Per capirci, vediamo cosa ha cambiato questa sentenza. La procedura che veniva ritenuta legittima era questa: dopo la revoca della prestazione assistenziale il cittadino avrebbe dovuto comunque presentare una nuova domanda amministrativa all’Inps, senza quella richiesta non era possibile presentare l’azione giudiziaria.
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Invalidità civile: cambiare la procedura
I giudici dell’Alta Corte hanno chiesto di modificare la prassi per due motivi:
- non garantisce al cittadino la continuità di prestazione assistenziale se la domanda amministrativa non viene presentata subito dopo la revoca, anche se il giudice accoglie il ricorso dell’interessato;
- e perché raddoppia senza motivo l’azione amministrativa che in pratica dovrebbe pronunciarsi di nuovo su un controllo già effettuato e che ha condotto alla revoca della prestazione.
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Invalidità civile: accertamento inutile
In pratica, l’obbligo di presentare una nuova domanda prima del ricorso non è altro che un inutile ostacolo frapposto tra i cittadini e il diritto di ricorrere in tribunale per valutare se la commissione Inps abbia valutato in modo scorretto i requisiti per avere accesso a delle prestazioni assistenziali.
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La Cassazione ha rimarcato tra l’altro la completa inutilità di un nuovo accertamento amministrativo se uno si è appena concluso con la revoca del trattamento. A che serve? Non solo è inutile, ma influisce sulla decorrenza della prestazione. In che modo? Semplice: se l’interessato vince il ricorso non avrà diritto immediato al ripristino della prestazione, che infatti inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Ovvero: un altro danno per il beneficiario.
Siamo solo di fronte a un altro dei tanti freni burocratici che sembrano progettati solo per impedire o rendere più complicati i ricorsi rispetto alle decisioni delle commissioni medico legali e ritardare l’eventuale ripristino della prestazione che è stata ingiustamente revocata.
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Invalidità civile: motivazioni della sentenza
Così scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza: «Questo orientamento pone a carico dell’interessato non solo l’onere di agire in giudizio nel termine semestrale di decadenza dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, ma anche quello di attivare un nuovo procedimento amministrativo che altro non è se non una replica di quel controllo già svolto in sede di revisione al quale si collega l’insorgenza di un nuovo diritto che è, sì identico nel contenuto rispetto a quello revocato, ma non assicura la continuità della prestazione».

Invalidità civile: una buona notizia
E quindi, l’ovvia conclusione dei giudici della Cassazione (che si è pronunciata anche a Sezioni Unite), sui criteri che sono stati in uso fino a oggi è questa: «Complessivamente (i criteri) non rispondono ad un principio di ragionevolezza che ne giustifichino la condivisione».
E quindi: «Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa».
Per chi si appresta a presentare un ricorso o se la situazione dovesse prospettarsi in futuro è senza dubbio una buona notizia.
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