In questo articolo parleremo di Invalidità e Assegno di inclusione e vedremo come funziona in questi casi il diritto alla prestazione - Scopri le ultime notizie su bonus e agevolazioni Inps. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
Invalidità e Assegno di inclusione: come funziona?
L’Assegno di inclusione (Adi), introdotto dal Decreto Lavoro, è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Questo sussidio si distingue dal Rdc poiché è indirizzato esclusivamente ai nuclei familiari che includono almeno una persona appartenente a una delle seguenti categorie:
- Individui anziani oltre i 60 anni;
- Minori;
- Persone con disabilità;
- Individui in situazioni di svantaggio.
In dettaglio, i soggetti con un’invalidità civile del 67% o superiore ne hanno diritto perché rientrano nella categoria delle “persone con disabilità“.
Diversamente, le persone con una disabilità compresa tra il 46% e il 66%, che sono coinvolte in programmi di assistenza, sono considerate parte dei “soggetti in condizioni svantaggiate“. Quindi anche a questi beneficiari, se assistiti dai servizi sociali, spetta l’Assegno di inclusione.
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Chi sono i soggetti svantaggiati ai fini dell’Adi
L’opuscolo informativo sull’Assegno di inclusione specifica che sono considerate in condizioni di svantaggio tutte le persone appartenenti alle seguenti categorie:
- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
- c. persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- d. persone vittime di “tratta”, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d);
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- i. persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore. che:
- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;- j. neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.
Come si calcolano gli importi dell’Adi con invalidità civile?
Per determinare l’ammontare dell’Assegno di inclusione spettante, si parte dall’importo massimo assegnabile a un single senza reddito, pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili) o a 7.560 euro annui (630 euro mensili), se l’individuo che vive solo non è autosufficiente o è affetto da disabilità grave. Questo valore di base è poi adeguato applicando il parametro della scala di equivalenza, che tiene conto della dimensione e della composizione del nucleo familiare del beneficiario.
L’importo massimo dell’Adi è comunque destinato ai nuclei familiari privi di redditi. Qualora il nucleo disponga di entrate economiche, queste vengono sottratte dall’importo massimo per calcolare la somma annuale effettiva dell’Assegno di inclusione da erogare. Pertanto, qualsiasi forma di reddito percepita dal nucleo familiare incide riducendo l’importo dell’Adi.
La formula di calcolo degli importi dell’Adi
Per calcolare gli importi mensili dell’Assegno di inclusione, si applica la seguente formula:
[(6.000 euro x parametro della scala di equivalenza) – reddito familiare] / 12.
Tuttavia, per i nuclei familiari formati esclusivamente da persone di oltre 67 anni o da individui affetti da disabilità grave o non autosufficienti, si adotta una formula differente:
[(7.560 euro x parametro della scala di equivalenza) – reddito familiare] / 12.

Come si calcola il parametro della scala di equivalenza dell’Adi
Per determinare l’importo dell’Assegno di inclusione è fondamentale calcolare il parametro della scala di equivalenza, che rappresenta il numero indicativo della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare.
Il parametro della scala di equivalenza viene utilizzato per adeguare la quantità dell’Assegno di inclusione in base alla struttura del nucleo familiare.
Il calcolo di questo parametro inizia assegnando 1 punto al nucleo familiare che fa richiesta per l’Adi. Successivamente, si aggiungono ulteriori punti in base ai seguenti criteri:
- + 0,50 per ciascun altro componente con disabilità grave o non autosufficiente;
- + 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- + 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, cioè che si prende cura di un disabile o di un bambino con meno di tre anni di età;
- + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di svantaggio sociale;
- + di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- + di 0,10 per ciascun minore di età, oltre il secondo.
FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione
Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?
A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.
Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?
Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.
Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?
Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.
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