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Invalidità, posto più comodo nel parcheggio del condominio

Invalidità, posto più comodo nel parcheggio del condominio riservato alle persone con disabilità. La questione riguarda anche chi non è proprietario. In quel caso il parcheggio può essere ricavato nella aree comuni. Cosa ha disposto l'ultima sentenza, il ruolo dell'amministratore e come funziona la procedura.

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5' di lettura

Invalidità, posto più comodo nel parcheggio del condominio: lo ha stabilito una sentenza del tribunale di Roma. La decisione dei magistrati impone una modifica all’interpretazione della norma che potrebbe mettere fine a una lunga serie di contenziosi giudiziari. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

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In particolare quelle controversie condominiali che riguardano il parcheggio delle auto nell’area di sosta comune. Più volte, infatti, è stato negata alle persone con disabilità l’area di parcheggio più comoda o comunque più vicina all’ingresso. Ora sarà un po’ più difficile.

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Invalidità, parcheggio riservato: cosa dice la legge

Vediamo un po’ cosa dice la legge e in particolare il decreto ministeriale dei Lavori Pubblici, il numero 236 del 1989. In quella norma è stato stabilito che nelle aree di parcheggio condominiale devono essere previsti posti auto (nella misura minima di 1 ogni 50 o frazioni di 50), di larghezza minima non inferiore ai 3 metri e 20, riservati gratuitamente ai veicoli che sono utilizzati da persone con disabilità.

Questi posti auto, continua la norma, devono essere segnalati in modo adeguato e devono trovarsi nelle vicinanze dei percorsi pedonali o in prossimità del portone d’accesso all’edificio. Ovviamente queste disposizioni sono state imposte per facilitare il trasferimento della persona con disabilità (sulla sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione), anche quando c’è maltempo. Infatti preferibilmente questi posti auto riservati nei condomini alle persone con disabilità dovrebbero essere coperti.

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Invalidità, parcheggio riservato: area comune

In una legge precedente al decreto ministeriale (la 765 del 1967) e in una immediatamente successiva (122 del 1989), veniva disposto che i posti auto dovessero avere una relazione diretta rispetto ai metri cubi dell’edificio e alla superficie da destinare all’area parcheggio.

E quindi in tutte le costruzioni che sono successive al 1989 devono essere previsti dei posti auto da riservare alle persone con disabilità.

Quando questi posti non sono di proprietà, devono essere collocati in una spazio che deve rispondere a determinate caratteristiche e in un’area comune, ovvero dove tutti i condomini hanno gli stessi diritti.

Invalidità, parcheggio riservato: due soluzioni

Per la realizzazione di questa ipotesi sono possibili due soluzioni:

  • la prima (che non è la più indicata), consente di parcheggiare l’auto in un’area comune dell’edificio, dove non crei intralcio alle vetture degli altri condomini, anche se l’area in questione non era mai stata immaginata per il parcheggio. La debolezza di questa soluzione è che può realizzarsi solo se gli altri condomini sono tolleranti;
  • la seconda ipotesi è quella da preferire, anche perché non si basa sulla tolleranza dei condomini ma sul rispetto delle regole. In questo caso è opportuno sollecitare una assemblea condominiale dove si deliberi la trasformazione di un’area comune in parcheggio per auto.

Invalidità, parcheggio riservato: procedura

Ma vediamo come si può procedere all’assegnazione di un posto auto per una persona disabile in un’area di proprietà comune?

La procedura è questa:

  • inviare una richiesta all’amministratore affinché individui una zona per l’uso esclusivo dell’auto della persona con disabilità e che sia adeguatamente comoda rispetto all’accesso nell’edificio;
  • all’assemblea condominiale dovrà essere inoltrata una richiesta dettagliata che includa le norme del settore (anche quelle regionali e comunali, se ci sono);
  • se l’assemblea assegna il posto auto, la persona con disabilità non ne diventa proprietaria, perché continua comunque a essere un’area comune (dove quindi i condomini hanno gli stessi diritti).

Invalidità, parcheggio riservato: nuova sentenza

Vediamo al dunque. I giudici del tribunale di Roma hanno deciso sulla base di questa normativa. Il caso particolare riguardava un condominio dove l’assemblea ha deliberato di non concedere il posto riservato più comodo alla persona con disabilità.

Ebbene i magistrati, citando l’articolo 1102 del codice civile, hanno ritenuto che l’obbligo di rispettare le esigenze di tutti i condomini impone di non trascurare le necessità di una persona con disabilità alla quale deve essere assicurata una soluzione adeguata che gli consenta di utilizzare il parcheggio con la stessa facilità degli altri condomini.

La stessa facilità, per i magistrati «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i “diritti degli altri” (Sentenza Civile, seconda sezione, 30/05/2003, numero 8808). E a questo si connette il principio di solidarietà che “richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione” (Cass. sez. II, sentenza 03/08/2012, n. 14107)».

Invalidità, parcheggio riservato: amministratore

Per i giudici deve essere l’amministratore del condominio a garantire la migliore fruizione per tutti delle parti comuni. In questo senso può anche decidere di assegnare alcuni posti auto riservati a persone con disabilità che hanno la necessità di parcheggiare in prossimità dell’ingresso.

E quindi, per concludere, quando i posti auto non sono sufficienti per soddisfare le esigenze di una persona con disabilità, deve essere l’amministratore a «disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a ciascuno dei condomini».

L’amministratore può decidere da solo, quindi senza attendere l’autorizzazione dell’assemblea.

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