Lavorare dopo la pensione: vediamo in questo articolo quando è possibile. E cioè con quali trattamenti pensionistici si possono cumulare i redditi e con quali è espressamente vietato e si rischiano sanzioni e la revoca della pensione.
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Lavorare dopo la pensione: si può, ma ci sono le eccezioni
Il decreto legislativo numero 112 del 2008 ha stabilito che è possibile cumulare dei redditi da lavoro con le pensioni. Ma ci sono delle eccezioni.
Infatti il cumulo dei redditi è sottoposto a limiti per questi trattamenti:
- pensioni di invalidità e assegni di invalidità con un importo superiore al minimo, con meno di 40 anni di contribuzione, se ci sono dei redditi da lavoro dipendente che sono superiori al trattamento minimo annuo (8.469,43 per il pensionato che vive da solo, 14.447,42 se coniugato);
- le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità con un importo superiore al minimo con meno di 40 anni di contribuzione se ci sono dei redditi da lavoro autonomo che sono superiori al trattamento minimo annuo (8.469,43 per il pensionato che vive da solo, 14.447,42 se coniugato);
- le pensioni di anzianità erogate a lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
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Lavorare dopo la pensione: quando si può cumulare i redditi
Questi redditi non sono invece rilevanti (sono quindi cumulabili):
- i redditi che derivano da attività socialmente utili di reinserimento degli anziani che sono promosse da enti locali o altre istituzioni, sia pubbliche, sia private;
- le indennità che si ricevono come giudice di pace, giudice onorario aggregato e di giudice tributario;
- i gettoni di presenza che ricevono gli amministratori locali;
- le indennità che si ricevono per cariche pubbliche elettive.
Lavorare dopo la pensione con l’assegno ordinario di invalidità
Vediamo ora nel dettaglio. Partiamo dall’assegno ordinario di invalidità.
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso all’assicurato che risponde a questi requisiti:
- invalido con una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (74%);
- deve aver versato almeno 5 anni di contributi;
- 3 anni di contributi devono essere stati versati nel quinquennio che precede la domanda di pensione.
- Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare il cumulo è possibile:
- se il reddito del pensionato è inferiore a quattro volte il minimo annuo (25.168 euro);
- si applica la trattenuta sulla pensione del 50% se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo.
Quando l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia la pensione diventa totalmente cumulabile.
Lavorare dopo la pensione: pensione di inabilità
Passiamo alla pensione di inabilità.
Questo trattamento viene concesso all’assistito che:
- viene riconosciuto inabile (e quindi con una totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa);
- è iscritto all’assicurazione da almeno 5 anni;
- ha almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda di pensione;
- non deve essere iscritto in nessun albo professionale;
- ha l’obbligo di rinunciate a trattamenti come la disoccupazione.
La pensione di inabilità non è compatibile in questi casi:
- per qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, svolta in Italia o all’estero;
- con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
- con l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi e degli albi professionali;
- con tutte le indennità di disoccupazione;
- con ogni trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Nel caso l’Inps dovesse accertare che si è verificato uno dei casi appena elencati, la conseguenza è la revoca della pensione.

Lavorare dopo la pensione: pensione di reversibilità
Per chi percepisce la pensione di reversibilità la cumulabilità tra l’assegno pensionistico e redditi da lavoro è possibile, ma solo in misura parziale. Ci sono infatti dei vincoli di reddito, come abbiamo già visto per l’assegno ordinario di invalidità.
Limiti che hanno come conseguenza la decurtazione dell’assegno:
- se il reddito da lavoro è compreso fra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps, la decurtazione della pensione di reversibilità si riduce del 25%;
- se il reddito da lavoro supera di 4 volte il trattamento minimo Inps, l’importo della pensione di reversibilità si riduce del 40%;
- se il reddito da lavoro supera di 5 volte il trattamento minimo Inps, l’importo della pensione di reversibilità si riduce del 50%.
Lavorare dopo la pensione: Opzione Donna
Per Opzione donna la pensione maturata è completamente cumulabile con altri redditi da lavoro, proprio come per la pensione di vecchiaia o anticipata maturata con il sistema misto o interamente contributivo.
Opzione donna consente l’uscita anticipata per le donne che hanno almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti, di 59 anni se autonome.
Lavorare dopo la pensione: Quota 100
Per Quota 100invece (62 anni e 38 di contributi) è stato reintrodotto il divieto di cumulo con il reddito da lavoro. Un divieto che resta in vigore fino al raggiungimento anagrafico della pensione di vecchiaia (67). Da quel momento in poi il divieto decade ed è possibile cumulare completamente i redditi.
Per Quota 100 la percezione di redditi da lavoro prima dei 67 anni comporta la sospensione del trattamento. Tranne in un caso: la cumulabilità è ammessa fino a 5.000 euro lordi l’anno.